(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2025(AGENPARL) – Mon 10 November 2025 https://www.aduc.it/articolo/responsabilita+dell+intermediario+nel_40133.php
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La responsabilità dell’Intermediario nel disinvestimento e nel riposizionamento del portafoglio
Riflessioni generali e sul caso sicav/polizze assicurative
Il disinvestimento per recuperare in tutto o in parte una perdita è una prassi spesso seguita per far fronte alle istanze critiche del risparmiatore. Insoddisfatto dei rendimenti di uno o più titoli nel portafoglio.
In alcuni casi questa procedura genera conflittualità perché il risparmiatore si sente “tradito” laddove lamenta di non aver compreso che una strategia di riposizionamento presuppone il consolidamento delle perdite.
Alcuni casi – recenti e frequenti – si verificano nel disinvestimento di Sicav e reinvestimento in una polizza assicurativa.
La censura che viene mossa dai risparmiatori verso l’intermediario è spesso articolata in due passaggi:
1) essere stati destinatari di una comunicazione dell’intermediario sulla possibilità di recuperare le perdite da investimenti pendenti, con una proposta di “spostamento” di titoli,
2) il risparmiatore lamenta di non essere stato informato che si trattava di vendite con contestuali ma successivi acquisti / riacquisti per riposizionare la liquidità.
In questi casi se la lamentela è sviluppata male, limitandosi a riproposizione dei fatti più o meno argomentati, il rischio è che non sia accolta in sede ACF perché potrebbe riguardare la dinamica dei rapporti tra risparmiatore e personale dell’intermediario. La cui prova verte su circostanze al di fuori dall’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23, comma 6, TUF. Con la conseguenza che il relativo onere probatorio incombe sul ricorrente, il quale è tenuto a fornire idonee evidenze al riguardo. Trovandosi in caso contrario l’intermediario nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo.
Nell’ipotesi in cui lo spostamento riguardi una Sicav (ma non solo) è anche probabile che il risparmiatore abbia firmato un apposito modulo denominato “richiesta di rimborso quote/azioni di fondi/sicav” che rappresenta una rappresentazione dell’operazione che poi il risparmiatore finisce per contestare.
Occorre quindi prestare attenzione alla documentazione, ed è compito dell’interprete del diritto anche verificare che nel reclamo (che dev’essere sempre, non a caso, redatto da un avvocato) non vi siano ulteriori menzioni o richiami che valgano come ammissioni di consapevolezza. In realtà frequenti in coloro che fanno appello alla propria capacità espositiva nel “fai da te” per la redazione proprio del reclamo così condannandosi a una sicura disfatta.
Uno degli errori tipici, per esempio, è dichiarare fin dal reclamo che si è preso atto delle perdite e delle proposte per recuperare o del millantato spostamento, ma non si sono comprese le ragioni dello stesso o delle perdite. Questo genere di errori si verifica quando si ricorre ai motori di ricerca o peggio ci si affida alle compilazioni intelligenti delle Ai (Intelligenze Artificiali) invece di rivolgersi all’avvocato esperto in diritto del risparmio e investimenti.
Incorrere in questi sbagli è frequente. Attribuire al reclamo, e ancor più al ricorso ACF, la valenza di un dialogo social basato su una razionalità persuasiva per coinvolgere l’interlocutore facendo alcune concessioni, è un errore macroscopico. Ancora una volta è bene rammentare che il significato di alcuni termini, come ad esempio “portafoglio investimenti” o “diversificazione”, non è quello proprio del dizionario e nemmeno quello che s’intende voluto/creduto dalle parti, ma soggiace a una serie di valutazioni che lo identificano nel linguaggio e che l’interprete del diritto deve conoscere bene per identificare le criticità e le eccezioni. Dalla traduzione di questo linguaggio emergono gli elementi del diritto. Ci vuole pratica ed esperienza.
Anche per questa ragione il riposizionamento, spostamento, recupero delle perdite è un’attività che chiama in causa tutt’altra metodologia espositiva e organizzativa della strategia di difesa. Si parte dalla fase genetica guardando alle informazioni condivise, e facendo appello a diversi principi per verificare se sussiste un mantenimento della medesima acquiescenza informativan anche dal punto di vista dell’educazione / cultura finanziaria, che ben potrebbe essere già di livello deficitario, oppure la stessa è traslata in modo diminutivo ad altro tipo di investimento che rappresenta una soluzione non pronosticata e scarsamente auto rappresentata da parte del risparmiatore.
E’ un lavoro tutt’altro che semplice, la cui costruzione necessità di numerosi approfondimenti.
Marco Solferini, legale, delegato sede Aduc Bologna
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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