(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2025(AGENPARL) – Sun 09 November 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
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Dal 10 al 14 novembre 2025
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Martedì 11 novembre 2025 – h. 9.00
Sentenza nella causa C-19/23 Danimarca / Parlamento e
Consiglio (Salaires minimaux adéquats)
(Libera circolazione delle persone)
La Danimarca ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia per
l’annullamento della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione
europea. Ritiene infatti che la direttiva violi la ripartizione delle competenze tra
l’Unione e gli Stati membri, perché implicherebbe un’ingerenza diretta nella
determinazione delle retribuzioni all’interno dell’Unione europea e nel diritto di
associazione, che rientrerebbe, secondo i trattati, tra le competenze nazionali.
Questa direttiva è stata adottata dal legislatore dell’Unione (Parlamento
europeo e Consiglio) nel 2022 con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e
lavoro nell’Unione; stabilisce un quadro volto ad assicurare l’adeguatezza dei
salari minimi legali negli Stati membri nei quali questi salari esistono, e a
promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.
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i dettagli su queste
e altre cause.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Martedì 11 novembre 2025 – h. 9.00
Trattazione orale nella causa C-354/24 Elisa Eesti
(Ravvicinamento delle legislazioni)
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-272/24 Tribunalul Galaţi
(Principi del diritto comunitario)
Il tribunale superiore di Galaţi (Romania) si trova in una situazione di sottoorganico dovuta alla vacanza di alcuni giudici. Una giudice che esercita le sue
funzioni in questo tribunale dal 2017 sostiene di aver svolto, a partire dal 2019,
non solo le mansioni legate alla sua posizione ma anche, in parte, quelle
corrispondenti a posti vacanti. Ritenendo di aver svolto ore di lavoro
supplementari, la giudice ha chiesto una remunerazione. Nel concreto, si è
rivolta alla giustizia per sollecitare una parte dei salari netti e le indennità
connessi ai posti vacanti, come suddivisi tra il numero di giudici effettivamente
in attività, per il periodo dal 2019 al 2021, nonché per gli anni successivi, fino a
quando i posti vacanti sono stati coperti.
Il tribunale superiore di Bucarest (Romania) ha respinto il ricorso: ai sensi della
normativa rumena in vigore, le ore supplementari in questione potrebbero
essere compensate solo con un periodo di riposo corrispondente. La giudice ha
proposto appello davanti alla corte d’appello di Bucarest, affermando in
particolare che per il suo carico di lavoro effettivo la possibilità di compensare
le ore supplementari effettuate sarebbe solo teorica.
Tenendo conto della pronuncia con la quale la Corte costituzionale rumena ha
dichiarato che la stabilità finanziaria dei magistrati è una delle garanzie di
indipendenza della giustizia, la corte d’appello di Bucarest si è rivolta alla Corte
di giustizia per chiedere se il diritto dell’Unione si opponga a una disposizione
di diritto nazionale che limita la compensazione delle ore supplementari svolte
da un giudice per mancanza di personale, nell’organo in cui svolge le proprie
funzioni giurisdizionali, alla concessione di un periodo di riposo,
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-499/23 Commissione / Ungheria
(Matériaux de construction pour infrastructures critiques)
(Libera circolazione delle merci)
Nel contesto della pandemia di Covid-19 e della penuria mondiale di materie
prime, l’Ungheria ha adottato una procedura che prevede un obbligo di notifica
delle esportazioni di materiali da costruzione e la possibilità, per lo Stato
ungherese, di esercitare un diritto di prelazione e di acquisto di questi
materiali.
La Commissione europea ha presentato ricorso di annullamento davanti alla
Corte di giustizia contro l’Ungheria, affermando in particolare che la procedura
in questione costituisce una misura che ha effetto equivalente a una restrizione
quantitativa e non giustificata e che viola così il principio di libera circolazione
delle merci. Dato che le restrizioni si estendono alle esportazioni verso paesi
terzi, la Commissione sostiene che l’Ungheria ha anche violato la competenza
esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune.
L’Ungheria ritiene tuttavia che la procedura non costituisca una misura con
effetto equivalente a una restrizione quantitativa, essendo il suo effetto troppo
aleatorio o troppo indiretto. In ogni caso, sarebbe giustificata da ragioni di
sicurezza pubblica, avendo come obiettivo principale quello di proteggere le
infrastrutture critiche garantendo la sicurezza della fornitura di materiali da
costruzione.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-525/23 Oti
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Nel 2020 OS, cittadino di un paese terzo, ha presentato domanda di rinnovo
del permesso di soggiorno in Ungheria. Volendo svolgere lavoro di volontariato
alla Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Associazione Mahatma Gandhi per
i diritti umani), ha dichiarato che, durante il periodo di volontariato, intendeva
sostentarsi con l’aiuto di suo zio, cittadino britannico. Le autorità ungheresi
hanno respinto la sua domanda perché suo zio non poteva essere considerato
un “familiare” ai sensi della legge nazionale.
OS aveva descritto l’assistenza finanziaria da parte di suo zio sia come un
prestito che come un regalo nel corso della procedura amministrativa.
OS ha presentato ricorso contro questo rigetto; la corte di Budapest-capitale ha
accolto il suo appello, considerando che i mezzi di sussistenza necessari
potessero provenire da redditi o beni legalmente acquisiti, a prescindere dal
fatto che si trattasse di un guadagno proprio o messo a disposizione da un
familiare.
Tuttavia, la Corte suprema (Ungheria) ha ribaltato la decisione, ritenendo che,
anche qualora i mezzi di sussistenza necessari fossero forniti da una persona
diversa da un familiare, fosse necessario stabilire la natura (redditi o beni), su
quale base OS li avesse ricevuti e se avesse un accesso illimitato e definitivo a
queste risorse, come se fossero proprie.
La corte di Budapest-capitale, nutrendo dubbi sulla conformità dei controlli
imposti dalla corte ungherese con il diritto dell’UE, in particolare con la direttiva
(UE) 2016/801, si è rivolta alla Corte di giustizia.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-563/24 PB Vi Goods
(Agricoltura)
Un’associazione tedesca che lotta contro la concorrenza sleale ha citato in
giudizio la PB Vi Goods per vietarle di venderle una bevanda non alcolica
chiamata “Virgin Gin Alkoholfrei” (Virgin Gin senza alcol).
L’associazione ritiene che questa denominazione sia contraria al regolamento
(UE) 2019/787, ai sensi del quale il gin deve essere prodotto aromatizzando
alcol etilico di origine agricola con succo di ginepro, e il suo titolo alcolometrico
volumico minimo deve essere 37,5% vol.
Il tribunale tedesco si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-523/24 Sociedad Civil Catalana
Il Parlamento spagnolo ha adottato nel 2014 la LOA (Legge organica 1/2024, del
10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in
Catalogna). Questa legge prevede l’amnistia delle responsabilità penali,
amministrative e contabili derivanti da atti compiuti nel contesto del processo
di indipendenza catalana e del referendum svoltosi in Catalogna nel 2017.
Tuttavia, la legge esclude dall’amnistia gli atti qualificati come reati che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Davanti alla Corte dei conti spagnola è pendente un procedimento contro più
soggetti responsabili della gestione di fondi pubblici imputati di aver causato
un danno al patrimonio pubblico dell’organo di governo della Comunità
Autonoma di Catalogna di circa 5 milioni di euro. Questa somma è stata spesa
per realizzare il referendum e per promuovere l’indipendenza della Catalogna a
livello internazionale tra il 2011 e il 2017.
Nutrendo dubbi sulla compatibilità tra il diritto dell’UE e alcune disposizioni
sulla concessione dell’amnistia, la corte spagnola si è rivolta alla Corte di
giustizia.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-666/24 Associació Catalana de
Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT)
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Questo rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di un procedimento
penale contro dodici soggetti, imputati di aver compiuto atti terroristici nel
contesto del movimento per l’indipendenza catalana.
Il procedimento penale riguarda le attività di un gruppo indipendentista e della
sua cellula: il primo è un gruppo di attivisti creato nel 2017 e che opera
principalmente in Catalogna con lo scopo di ottenere la secessione della
regione dal territorio nazionale; all’interno del gruppo è nata una cellula più
radicale che opera clandestinamente.
Il pubblico ministero spagnolo, alcune associazioni e il partito politico VOX
hanno avviato un procedimento penale davanti alla Corte centrale spagnola,
contestando ai dodici soggetti reati connessi all’appartenenza a
un’organizzazione terroristica, detenzione, deposito e fabbricazione di sostanze
o ordigni esplosivi e infiammabili o di loro componenti a fini terroristici, e
tentato danneggiamento a matrice terroristica. Più specificamente, sono
accusati di aver fabbricato armi ed esplosivi in laboratori clandestini, nonché di
aver pianificato e preparato atti terroristici in edifici e infrastrutture pubblici.
Mentre il procedimento era in corso, dopo che la fase investigativa era già stata
completata, è entrata in vigore la LOA (Legge organica 1/2024, del 10 giugno,
sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in
Catalogna).
La corte spagnola nutre dubbi sull’applicazione di questa legge nel presente
procedimento, in particolare per quanto riguarda l’esclusione dall’amnistia
degli atti classificabili come terroristici ai sensi della direttiva (UE) 2017/541. Ha
quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre una domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-557/24 P Malacalza Investimenti e
Malacalza / BCE
(Politica economica)
I ricorrenti, Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza, sono azionisti di Banca
Carige, che ha sede legale in Italia. Tra il 2015 e il 2020 sono stati realizzati
sottoscrizioni e aumenti di capitale, sotto la sorveglianza della BCE, per sanare
la situazione di deficit della banca. Nello specifico, la BCE ha disposto una
misura di intervento precoce nei confronti della banca, chiedendole di
presentare un piano strategico e un piano operativo per la riduzione delle
emissioni di prestiti in sofferenza; ha deciso di porre la banca sotto
amministrazione straordinaria nel 2019; e ha approvato l’aumento di capitale
proposto nello stesso anno.
Contemporaneamente, a causa delle tensioni all’interno del consiglio di
amministrazione della banca e degli insuccessi della banca nel suo tentativo di
emissione di strumenti di capitale, una parte del consiglio ha dato le dimissioni
nel 2018, tra cui anche i ricorrenti.
Questi ultimi hanno proposto ricorso davanti al Tribunale nel 2021 chiedendo
la condanna della BCE al risarcimento del danno da loro subito per il
comportamento illecito tenuto dalla BCE nella sua attività di vigilanza
prudenziale su Banca Carige e dal quale sarebbe derivata la violazione da parte
dell’istituzione del principio del legittimo affidamento, per le garanzie date agli
azionisti. Il Tribunale ha respinto il ricorso nel 2024 perché nessuno degli illeciti
contestati alla BCE può far constatare la sua responsabilità.
I ricorrenti hanno quindi proposto appello davanti alla Corte di giustizia per
l’annullamento della sentenza del Tribunale, nonché per il rinvio della causa al
Tribunale per l’esame delle condizioni (necessarie a far sorgere la
responsabilità di un’istituzione dell’Unione) che non sono state valutate.
Giovedì 13 novembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-298/23 Inter IKEA Systems
(Proprietà intellettuale)
Nel 2023, la ricorrente IKEA ha proposto ricorso davanti al Tribunale delle
imprese di Bruxelles di lingua neerlandese (Belgio), contestando l’utilizzo del
segno IKEA e di marchi ed elementi caratteristici dell’impresa da parte di un
partito politico belga nell’ambito di una sua campagna del 2022, per chiedere la
tutela del diritto al marchio riconosciuto dal diritto dell’UE.
Il partito in questione aveva infatti presentato il suo programma, nello specifico
in tema di immigrazione, a stampa e pubblico in forma di “pacchetto IKEA” (una
sorta di kit di montaggio). Il rinvio al marchio IKEA era presente sia nel titolo
che nei punti del programma, presentati con i colori dell’impresa e seguendo lo
schema di un libretto di istruzioni IKEA. Nella conferenza stampa di
presentazione del programma l’impresa veniva inoltre citata più volte.
Il tribunale belga si è rivolto con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
chiedendo l’interpretazione del concetto di “giusto motivo” in materia di uso di
marchi, in particolare se la libertà di espressione possa essere considerata un
giusto motivo per l’uso di un segno identico o simile a un marchio noto, e quali
criteri debba considerare il giudice nazionale per valutare l’equilibrio tra diritti
fondamentali.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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