(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2025(AGENPARL) – Wed 05 November 2025 SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
ORDINANZA SINDACALE N° 153 DEL 04/11/2025
Oggetto: SUPERAMENTO DEI LIVELLI SONORI NEL CENTRO STORICO DI PESCARA
(C.SO MANTHONÈ E VIE LIMITROFE), CARATTERIZZATO DA FENOMENI DI
“MOVIDA”. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO
DEL RUMORE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART.9 L. 447/95.
IL SINDACO
Richiamate:
Classificazione acustica del comune di Pescara;
– la relazione fonometrica n. 2022_596, redatta dalla Sezione Fisica Ambientale dell’ARTA di
Pescara, relativa al monitoraggio dei livelli sonori nel centro storico di Pescara, nel perimetro
compreso tra via dei Bastioni, Piazza Unione, Corso Manthonè e Piazza Garibaldi, che ha rilevato un
notevole superamento del valore limite di immissione notturno ascrivibile, secondo i tecnici
dell’ARTA, alla musica amplificata diffusa dai numerosi locali presenti in zona e dal rumore
antropico prodotto dai frequentatori dei locali stessi nonché dalle numerose persone presenti in
strada;
risanamento acustico della zona;
– la Direttiva Sindacale n. 1/2023 del 02/03/2023 in cui si prevede il risanamento acustico della zona
oggetto di monitoraggio acustico;
– la Delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 prevede i Criteri tecnici per la
redazione dei piani comunali di risanamento acustico, specificando che : “Il termine “Piano di
Risanamento” indica in genere un insieme di provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo
(proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme Tecniche
Attuative dei PRG, Regolamento d’Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e
propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.”;
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Premesso che:
– con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 08/05/2025, esecutiva nelle forme di legge, è stato
adottato il Piano di Risanamento acustico della zona centro storico di Pescara interessata dai
fenomeni di “Movida”;
– con prot n. 100145/2025 il piano è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 5 della LR Abruzzo n.
23/2007,alla Provincia di Pescara ed alla Regione Abruzzo per i relativi pareri di competenza
– è pervenuto il parere della Regione Abruzzo acquisito al prot generale n. 184221/2025 del
25/09/2025, a seguito del quale è stato richiesto al tecnico incaricato della redazione del piano di
effettuare di procedere alle modifiche richieste, consegnate con prot. gen. 203563 del 23/10/2025;
– è in itinere l’iter di approvazione del succitato piano;
Atteso che:
– a seguito di segnalazioni pervenute, con nota prot. n. 56068/2025 del 18/03/2025 è stato richiesto ad
ARPA di effettuare i necessari controlli fonometrici e che la relazione dell’Agenzia è pervenuta con
prot. n. 195105/2025 del 13/10/2025;
– nella succitata relazione risulta che, nonostante un “calo dei livelli sonori nelle notti del week end
rispetto al monitoraggio precedente (operato all’inizio di maggio 2025 da un tecnico incaricato da
alcuni proprietari e/o residenti del centro storico)”, per il quale “La causa della riduzione dei livelli
sonori è da ricercarsi in un consistente calo del carico antropico, legato al trasferimento del grosso
della “movida” in altre zone della città”, il monitoraggio fonometrico operato nell’ultima decade di
giugno 2025 presso un punto su Corso Manthonè ha rilevato “limiti ancora eccedenti il valore limite
di immissione (pari a 55 dBA)”, evidenziando “un aumento del livello sonoro (valutato su base
oraria) a cavallo della mezzanotte nei week end”;
Precisato dai tecnici di ARPA come “…omissis…il livello equivalente orario si mantenga superiore
a 60 dBA ben oltre la mezzanotte nei fine settimana (fino alle ore 4 nel week end 27-29/06/2025),
fenomeno dovuto in buona parte al persistere di rumore antropico, spesso qualificabile come veri e
propri “schiamazzi”. Tale fenomeno non si riscontra (se non in misura più occasionale e sfumata)
nelle notti infrasettimanali (Tab. 4). Non si è riscontrata la presenza di emissioni rumorose dovute
alle operazioni di ritiro rifiuti e pulizia strade.”;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, ed in particolare
l’art. 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), che al comma 1 così dispone: “Qualora sia richiesto da
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente,
secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare
il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. omissis”;
Considerato che alla luce della giurisprudenza amministrativa:
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il potere di ordinanza del Sindaco di cui all’art. 9 della legge n. 447/1995 costituisce un
rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n.
5068, Cons. Stato, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 1245);
in presenza di un’accertata situazione di inquinamento acustico, che rappresenta di per sé una
minaccia per la salute pubblica, il potere di ordinanza del Sindaco di cui all’art. 9 della legge
n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle pubbliche funzioni, al quale non è
possibile sottrarsi (Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1245);
“l’articolo 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di
ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto
essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico (…)” (Consiglio
di Stato, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2021, n. 6875);
Ritenuto quindi dover procedere, a tutela della salute pubblica, ad emettere ordinanza sindacale ai
sensi dell’art. 9 della L. 447/1995 per n. 60 (sessanta) gg consecutivi, periodo all’interno del quale
ARPA sarà interessata per effettuare nuove misurazioni fonometriche intermedie volte alla verifica
dell’efficacia delle misure adottate;
Richiamate:
– la legge R.A. n. 23/2007;
– la deliberazione G.R.A. n. 770P/2011;
– la legge n. 241/1990;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 9, legge n. 447/1995, nella zona denominata
“Centro Storico” di Pescara, nella seguente area, così come individuata nella relazione fonometrica
ARPA n. 2022_596 e interessata dal Piano di risanamento acustico della zona centro Storico di
Pescara interessata dai fenomeni di “Movida” adottato con delibera di C.C. n. 50 del 08/05/2025:
perimetro compreso tra via dei Bastioni, Piazza Unione, Corso Manthonè, Piazza Garibaldi e Via
delle Caserme
con decorrenza da venerdì 07 novembre 2025 su sabato 08 novembre 2025 e con durata pari a giorni
60 (sessanta), il rispetto delle seguenti misure:
1) dalle ore 24,00 fino alle ore 06,00, dei giorni venerdì su sabato, sabato su domenica,
domenica su lunedì, divieto di somministrazione su tavoli e sedie che insistono aree esterne,
pubbliche o private, qualunque sia il titolo per l’occupazione, assentite per la
somministrazione, con obbligo degli esercenti di assumere immediatamente ogni adeguata
iniziativa legata al comportamento degli avventori che determini il mancato rispetto del
divieto;
2) dalle ore 24,00 fino alle ore 06,00, dei giorni venerdì su sabato, sabato su domenica,
domenica su lunedì, divieto di vendita per asporto, anche per consumo sul posto, di bevande
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alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, alluminio, latta e similari, ad
eccezione della vendita con consegna a domicilio;
3) in conseguenza della misura di cui ai punti precedenti, limitazione oraria delle autorizzazioni
all’occupazione del suolo pubblico, consentita sino alle ore 24.00 nei giorni di venerdì su
sabato, sabato su domenica e domenica su lunedì, con obbligo di impilare e accatastare tavoli
e sedie e altri arredi in adiacenza al fronte del locale onde rendere inservibili gli stessi
all’utenza e provvedendo, alla chiusura dell’esercizio, a rimuovere tutti gli arredi dal suolo
pubblico, con obbligo degli esercenti di assicurare che le relative operazioni si svolgano in
modo da contenere al minimo il rumore;
4) per tutti i giorni della settimana, gli esercenti dei locali ricadenti nelle zone interessate dalle
misure devono:
assicurare la chiusura delle porte e delle finestre, fatto salvo il necessario passaggio
degli avventori e del personale nel caso di somministrazione di alimenti e bevande
legittimamente effettuata all’esterno dei locali;
assicurare l’attività di controllo verso i comportamenti della clientela all’interno e
all’esterno dei locali, ricorrendo ad accorgimenti organizzativi idonei;
promuovere un’attività di comunicazione sulle norme di convivenza civile, di
sensibilizzazione sull’educazione al bere e sul contenimento delle emissioni sonore,
anche attraverso l’esposizione di idonea cartellonistica con ampia visibilità del
contenuto dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale;
provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni antistanti e adiacenti agli esercizi
di propria competenza, programmando l’attività di pulizia e sistemazione dei locali al
fine di ridurre la rumorosità nel periodo notturno;
AVVISA
l’inosservanza degli obblighi ivi stabiliti è punita con la sanzioni previste dall’art. 10 (Sanzioni
amministrative) della legge n. 447/1995, ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.”.
INFORMA
avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale, sede di Pescara, entro 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa
data.
DISPONE
1) di demandare:
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al Settore Ambiente e Territorio l’invio della richiesta ad ARPA di effettuare nuovi controlli nel
perimetro individuato, al fine di valutare l’adeguatezza delle misure nelle zone interessate;
2) che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Pescara e trasmessa a:
– S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
– Questura di Pescara;
– Comando Carabinieri;
– Comando della Guardia di Finanza;
– al Presidente del Consiglio comunale;
– agli Assessori;
– alle Associazioni di categoria;
– al Corpo di Polizia Locale per le attività di propria competenza
– al Settore Edilizia e Sviluppo Economico per le attività di propria competenza
– al Settore Provveditorato e Patrimonio, Spazi Pubblici e Mercati per le attività di propria
competenza
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
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