(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2025(AGENPARL) – Tue 04 November 2025 COMUNICATO N. 32/DIV – 4 NOVEMBRE 2025
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 31 Ottobre e il 1, 2 e 3 Novembre 2025
12^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
CITTADELLA
L.R. VICENZA
LECCO
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESE
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
INTER U23
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
GIANA ERMINIO
ARZIGNANO VALCHIAMPO
RENATE
DOLOMITI BELLUNESI
NOVARA
UNION BRESCIA
TRENTO
AREZZO
GUBBIO
LIVORNO
PINETO
PONTEDERA
RAVENNA
RIMINI
SAMBENEDETTESE
TORRES
VIS PESARO
CAMPOBASSO
TERNANA
FORLÌ
PIANESE
PERUGIA
ASCOLI
GUIDONIA MONTECELIO
CARPI
JUVENTUS NEXT GEN
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AZ PICERNO
BENEVENTO
CASARANO
CASERTANA
CROTONE
GIUGLIANO
LATINA
POTENZA
TEAM ALTAMURA
ATALANTA U23
CAVESE
SORRENTO
MONOPOLI
CATANIA
TRAPANI
SIRACUSA
SALERNITANA
FOGGIA
COSENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Novembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata
del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA,
CITTADELLA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA,
NOVARA, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO, RIMINI,
SALERNITANA, TERNANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
GARA RAVENNA – ASCOLI DEL 2 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale
relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti
dai tifosi della società ASCOLI in violazione della norma di cui all’art. 28 C.G.S., invita la
Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla
individuazione del Settore o dei Settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi della società
ASCOLI presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Sud Ospiti”.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, dal 34° al 35° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara,
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otto petardi e otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica e
trentadue bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di tre minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento
all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
FORLÌ per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di
due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello
di copertura;
3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva
Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna
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Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre
volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro
riservato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore
Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo
tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in
entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PIOVANI EDOARDO
(UNION BRESCIA)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per
protestare nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PERNA FRANCESCO
(COSENZA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
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dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei
suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO
(CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso
nello spogliatoio occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due
minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all’interno dell’area spogliatoi per altri
dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il
termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
COLLABORATORI/CONSULENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 1.000,00 DI AMMENDA
MASSIMO FERRERO
(TERNANA)
per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto,
nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva
accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della
Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva
parole irriguardose nei loro confronti.
Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e
irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le
modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUSATIS GIOVANNI
(ALCIONE MILANO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per protestare reiteratamente
nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
LUCCHINI STEFANO
(CAMPOBASSO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di
dei tesserati avversari in quanto, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti di un proprio
calciatore a seguito di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti
concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
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C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DIANA AIMO
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI CARLO DOMENICO
GALLO FABIO
TABBIANI LUCA
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ONESTI MARCO
(L.R. VICENZA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PALAZZARI LUCA
(GUBBIO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto si avvicinava a quest’ultimo proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
IERARDI MARIO
(CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario,
quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli
conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno
di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra,
la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.
Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUCZKA DAVID
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente
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con uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone
non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta
dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario
ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUPPONE LUIGI
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti
all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non
si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della
condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIFULCO ALFREDO
(CAMPOBASSO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
ZINI ALESSIO
(SAMBENEDETTESE)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CERESOLI ANDREA
(BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MIGNANELLI DANIELE
GUARNERI MATTIA
MASETTI LORENZO
(DOLOMITI BELLUNESI)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PIANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLI GIORGIO
GUCCIONE FILIPPO
LOGOLUSO GAETANO
DI TACCHIO FRANCESCO
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(CASARANO)
(CATANIA)
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QUAINI ALESSANDRO
BUTTARO ALESSIO
DE ROSA ROBERTO
SIGNORINI ANDREA
ERRICO ANDREA
SANTORO SALVATORE
OWUSU AUGUSTO SEDORF
ODJER MOSES
LAMBRUGHI ALESSANDRO
TREMOLADA MARCO ANDREA
GIUNTI GIOVANNI
MEGELAITIS LINAS
ERCOLANI LUCA
BAGATTI NICCOLO
PACCIARDI FEDERICO
RIZZO ALBERTO
PRIMASSO ANDREA
(CATANIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LIVORNO)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(SIRACUSA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
VANO MICHELE
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MENARINI FRANCESCO
AKPA AKPRO JEAN-GUY
(FORLÌ)
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
MORETTI MIRCO
RIZZO NICHOLAS
GUERINI ALESSIO
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
MARTINELLI LUCA
D’ALENA ANTONIO
ROCCHI GABRIELE
CICERELLI EMANUELE PIO
DI GENNARO MATTEO
MACCHI MATTIA
D’AMICO FELICE
PANICO CIRO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
MACRI’ DAVIDE
SAPORETTI LORENZO
LAEZZA GIULIANO
DJANKPATA HALID
HRAIECH SABER
PRESTIA GIUSEPPE
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
PACE FEDERICO
NESSI RICCARDO
BALDE MAMADOU PATHE
BATTIMELLI GIUSEPPE
DI MUNNO ALESSANDRO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(INTER U23)
(LATINA)
(LATINA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
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DIMARCO CHRISTIAN
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
SOLINI MATTEO
LONGOBARDI GIANLUCA
GARETTO MARCO
CELEGHIN ENRICO
CIOTTI PIETRO
MEHIC AMER
BALESTRERO DAVIDE
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(RIMINI)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CIAPPELLANO DANIELE
(ALCIONE MILANO)
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
IDELE JAVISON OSARUMW
(ATALANTA U23)
DJIBRIL MALIK
(AZ PICERNO)
BRAMBILLA ALESSIO
(BRA)
MARTINA ALESSANDRO
(CAMPOBASSO)
PINTO GIOVANNI
(CASARANO)
LEONE GIUSEPPE KEVIN
(CASERTANA)
PROIA FEDERICO
(CASERTANA)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
(CAVESE)
LANGELLA CHRISTIAN
(COSENZA)
SACCANI MATTEO
(DOLOMITI BELLUNESI)
ELIA MIRKO
(FORLÌ)
PETRELLI ELIA
(FORLÌ)
ALBORGHETTI MATTIA
(GIANA ERMINIO)
PREVITALI NICOLAS
(GIANA ERMINIO)
FAZZI NICOLO’
(GUBBIO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO (LECCO)
JOSE’
ANTONI EDOARDO
(LIVORNO)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
(MONOPOLI)
DORE SALVATORE
(PERGOLETTESE)
MONTEVAGO DANIELE
(PERUGIA)
TOZZUOLO ALESSANDRO
(PERUGIA)
BELLINI LEONARDO
(PIANESE)
POSTIGLIONE NICCOLO
(PINETO)
ANATRIELLO GENNARO
(POTENZA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN
(PRO PATRIA)
CLEMENTE GIANLUCA
(PRO VERCELLI)
OKAKA CHUKA STEFANO
(RAVENNA)
ANELLI NICOLA
(RENATE)
BASSOLI ALESSANDRO
(RIMINI)
TRIACCA DANIELE
(TRENTO)
PEDICILLO LEONARDO
(TRIESTINA)
GIANI ELIA
(UNION BRESCIA)
BOVE DAVIDE
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE PAOLI ANDREA
SOTTINI EDOARDO
ALAGNA MANUEL
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ASCOLI)
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PLAIA MATTEO GIUSEPPE
GRAZIANI VITTORIO
FIORDALISO ALESSANDRO
CELESIA CHRISTIAN
STANZANI LEONARDO
CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE
CHIRICO’ COSIMO
FERRARA VINCENZO
CARDINALI MATTEO
FALCINELLI DIEGO
AGOSTI LOUIS
AGNELLI GERARDO
NUCIFERO TOMMASO
OLIVEIRA PRADO ISAAC
BAGNOLINI NICOLA
AMARADIO LUCA
CUOMO GIUSEPPE
DIODATO SAMUELE
ROLANDO EUGIO MATTIA
CALCAGNI RICCARDO
VALENTI BRUNO
ALBERTI THOMAS
D’ALESSIO LEONARDO
FILIPPIS EMILIANO
DE MARCO ANTONINO
CITTERIO GIORGIO
KOLAJ ARISTIDI
FERRARINI GABRIELE
KNEZOVIC BORNA
QUIRINI ETTORE
ROMEO FEDERICO
FOSSATI MARCO EZIO
JONSSON KRISTOFER
VALENTE MATTIA
PAGLIUCA MATTIA
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(TERNANA)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
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Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 4 Novembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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