 (AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025
 (AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 31 October 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 31 ottobre 2025
SONO INCOSTITUZIONALI LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CHE, DURANTE LA PANDEMIA, HANNO RIPRODOTTO QUELLE STATALI CHE IMPONEVANO LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO PER IL PERSONALE DI SERVIZIO DI INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA
Con la sentenza numero 158 del 2025, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, delle disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 4 del 2020 che, durante la pandemia, avevano imposto la sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica.
La Corte – al pari di quanto rilevato nella sentenza numero 97 del 2025 – ha infatti osservato che, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione opposta nel giudizio a quo irrogata sulla base delle sole corrispondenti disposizioni sanzionatorie statali, il rimettente non è chiamato a fare applicazione di quelle provinciali censurate.
È stata per contro dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della medesima legge provinciale che, durante la pandemia, avevano imposto, per la violazione del medesimo obbligo, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione per dieci giorni.
La Corte ha ricordato che, secondo la sua costante giurisprudenza, la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, ivi comprese le misure sanzionatorie, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale; e che al legislatore regionale e provinciale è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali.
Roma, 31 ottobre 2025
