 (AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025
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Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 31 ottobre 2025
NON È ILLEGITTIMA LA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA CHE ISTITUISCE IN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO PER GARANTIRE ASSISTENZA PSICOLOGICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI
La legge della Regione Puglia, che istituisce in via sperimentale il servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici, non è illegittima poiché non istituisce una nuova figura professionale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale.
Lo ha stabilito la sentenza numero 161, depositata oggi, che ha dichiarato la non fondatezza e l’inammissibilità di due questioni relative alla legge della Regione Puglia numero 41 del 2024, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge pugliese è stata censurata sotto due profili: innanzitutto, avrebbe introdotto una nuova figura professionale, quella dello psiconcologo, non prevista dalla legislazione nazionale, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente “professioni”. Inoltre, avrebbe violato l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica”: la Puglia, infatti, impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, non avrebbe potuto istituire il servizio di psiconcologia, ritenuto extra LEA, dovendosi limitare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e, con essi, le sole spese obbligatorie.
La sentenza ha dichiarato la non fondatezza della prima questione di legittimità e l’inammissibilità della seconda.
Quanto alla prima – afferma la Corte – è erroneo il presupposto da cui muove il ricorrente, in quanto la legge pugliese non ha istituito una nuova figura professionale, ma si è limitata ad introdurre un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici. In questo senso, non ha infatti istituito alcun nuovo albo professionale e ha limitato l’erogazione del servizio di assistenza psicoterapeutica ai pazienti oncologici unicamente a psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all’esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti, in conformità a quanto disposto dalla legge statale. Peraltro – continua la pronuncia – la figura dello psiconcologo è riconosciuta a livello nazionale da un Accordo Stato-Regioni del 2019, nell’ambito del quale si è rinnovato un approccio personalistico della tutela della salute che mira a ricondurre le finalità dell’articolo 32 della Costituzione non solo alla cura della malattia, ma del malato, perseguendo la realizzazione del suo generale benessere, tenendo anche conto dei profili psicologici e del contesto sociale e relazionale nel quale esso è inserito.
Quanto alla seconda questione di legittimità, è stata dichiarata inammissibile poiché il Governo si è limitato ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali avrebbero violato il Piano di rientro ed i “successivi programmi operativi”, senza illustrare né l’uno né gli altri, mancando al proprio onere motivazionale, da valutare con particolare rigore nei giudizi proposti in via principale.
Roma, 31 ottobre 2025
