 (AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025
 (AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 31 October 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 31 ottobre 2025
Agenda dei lavori DEL 3, 4 e 5 NOVEMBRE
CAMERA DI CONSIGLIO
3 NOVEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
4 NOVEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
5 NOVEMBRE
1) Espulsione amministrativa dell’imputato straniero/Avvenuta esecuzione prima dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio/Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice
4) Pensioni/Pignorabilità nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite o da omissioni contributive
8) Regione Toscana/Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica/ Condizioni di storicità di presenza/Punteggio premiale e graduato per la residenza o l’attività lavorativa
2) Furto in abitazione/Trattamento sanzionatorio/Applicabilità agli spazi comuni condominiali che costituiscano pertinenze delle dimore private
5) Assistenza e solidarietà sociale /Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità/Soggetti legittimati al beneficio
9 e 10) Regione Puglia/Appalti pubblici/ Procedure di gara/Previsione nei contratti di una retribuzione minima tabellare inderogabile
3) Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/Ammissibilità/Senato della Repubblica c/Tribunale di Matera/Procedimento a carico dell’allora senatore Saverio de Bonis/ Insindacabilità delle dichiarazioni espresse
6) Misure cautelari/Allontanamento dalla casa familiare/Applicazione di ulteriori misure cautelari anche più gravi in caso di non fattibilità tecnica del c.d. braccialetto elettronico
11) Regione Puglia/Sanità/Legge di stabilità regionale 2025/Strategie e azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione tra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese nel campo dell’innovazione tecnologica
7) Regione Toscana/Suicidio medicalmente assistito/ Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024
12 e 13) Regione Puglia/Servizio sanitario regionale/Istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico, Troia e Campi salentina
14) Provincia autonoma di Trento/Divieto di terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente della Provincia/Meccanismo di computo dei mandati
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 3 novembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 13, comma 3-quater, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’imputato straniero è stato espulso e che l’espulsione è stata eseguita prima dell’emissione del suddetto provvedimento, pronunciando, in assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 13, comma 3, del testo unico immigrazione, sentenza di non luogo a procedere, ovvero, in subordine, nella parte in cui non consente al giudice di rilevare ciò quanto meno nei casi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, per reati che consentivano, invece, la citazione diretta a giudizio;
2) l’articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), nella parte in cui si applica anche agli spazi comuni condominiali quali pertinenze di luoghi di privata dimora e, in via subordinata, il medesimo articolo del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Nella Camera di consiglio del 3 novembre la Corte esaminerà anche:
3) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, vertente sulla spettanza al Tribunale del potere di rinviare per quattro volte l’udienza penale, e poi di condannare, un membro del Senato al tempo del fatto contestato, senza investire immediatamente la Camera di appartenenza della questione concernente l’insindacabilità delle opinioni da quest’ultimo espresse, e per le quali pende il giudizio, nonostante un’eccezione proposta in tal senso.
Nell’Udienza pubblica del 4 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
4) l’articolo 69 della legge numero 153 del 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui consente all’INPS di trattenere un quinto della pensione garantendo solo il trattamento minimo (€ 603,40), e non prevede invece una soglia di impignorabilità pari almeno a € 1.000 o al doppio dell’assegno sociale;
5) l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo numero 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge numero 53 del 2000), nel testo vigente prima del 2022 e rilevante ratione temporis nel giudizio a quo, «nella parte in cui non include[va], nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto», ai fini dell’assistenza ad un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
6) l’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, che disciplina la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nella parte in cui prevede che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico), il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;
7) la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, che disciplina le modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito.
Nell’Udienza pubblica del 5 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
8) l’articolo 10 della legge della Regione Toscana numero 2 del 2019 recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui, richiamando l’Allegato B, lettera C-1, alla medesima legge, dispone l’assegnazione, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando, di un punteggio graduato in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa svolta da almeno tre anni fino a oltre venti anni alla data di pubblicazione del bando;
9 e 10) l’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Puglia numero 30 del 2024, recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia», secondo cui la Regione, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali «verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora»; l’articolo 21 della legge della Regione Puglia numero 39 del 2024 che ha sostituito nell’articolo 2, comma 2, della legge regionale numero 30 del 2024, le parole “un trattamento economico minimo” con “una retribuzione minima tabellare”;
11) cinque articoli della legge Regione Puglia numero 42 del 2024, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)» e nello specifico: a) l’articolo 98 nella parte in cui utilizza risorse afferenti al c.d. perimetro sanitario per la copertura di spese volte alla promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie; b) l’articolo 160, nella parte in cui utilizza risorse afferenti al c.d. perimetro sanitario per sostenere il Dipartimento di medicina Sperimentale dell’Università del Salento; c) l’articolo 117, nella parte in cui istituisce e disciplina la figura del biologo nutrizionista, asseritamente non prevista nell’ordinamento italiano; d) l’articolo 132, nella parte in cui prevede l’intercambiabilità, per il periodo di 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione per consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti; e) l’articolo 217, nella parte in cui prevede l’intercambiabilità, per il periodo di 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, per consentire l’avvio e il potenziamento delle attività delle Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti;
12 e 13) l’articolo 26 della legge della Regione Puglia numero 39 del 2024 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026), nella parte in cui prevede l’inserimento delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia nell’organizzazione funzionale della ASL di Foggia, con contestuale transito del relativo personale nell’organico dell’azienda sanitaria e connessi oneri finanziari e nella parte in cui prevede altresì il passaggio ad una gestione pubblica delle RSA di San Nicandro Garganico e Troia senza la preventiva comunicazione ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, né il coordinamento col programma operativo di prosecuzione del piano di rientro 2024-2026; l’articolo 240 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025- 2027 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2025), che ha modificato l’articolo 26 della citata legge regionale numero 39 del 2024, nelle parti in cui prevede (anche) l’istituzione della RSA di Campi salentina, «di proprietà e gestione interamente pubblica» incardinata nell’organizzazione funzionale della ASL di Lecce, con contestuale transito del relativo personale nell’organico dell’azienda sanitaria e connessi oneri finanziari, nonché il passaggio ad una gestione pubblica delle suddette RSA senza la preventiva comunicazione ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, né il coordinamento col programma operativo di prosecuzione del piano di rientro 2024-2026;
14) l’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», nella parte in cui innalza da due a tre il numero di mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia autonoma eletto a suffragio universale e diretto e da 48 a 72 mesi, anche non continuativi, la pregressa durata in carica necessaria perché operi il così modificato limite ai mandati consecutivi.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 31 ottobre 2025
