(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2025(AGENPARL) – Wed 29 October 2025 SULL’ASCCCA, RISPONDE L’ASSESSORE DEL VECCHIO
L’Assessore ai Servizi Sociali Giovanni Del Vecchio risponde sul parere
della Corte di Conti richiesto dal Comune di Atrani, relativo alla
Costituzione dell’ASCCCA
Alla luce del parere della Corte dei Corte dei Conti -sezione regionale di
controllo della Campania – richiesto dal Comune di Atrani è doveroso e
quantomeno opportuno restituire parole di verità ai fini di una corretta
interpretazione del dictum dell’organo consultivo.
La Corte dei Conti a pag. 13 del parere chiarisce in maniera testuale ed
inequivocabile che non si presta ad interpretazioni di parte :”Il collegio
darà risposta ai quesiti formulati in termini generali e astratti attinenti
alla materia contabile mentre saranno dichiarati inammissibili quesiti
contenenti espressi e specifici riferimenti alla vicenda concreta di
costituzione della Azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi.
E ciò perché la magistratura contabile, si legge a pag 13 del parere, non
può esaminare casi o atti gestionali specifici, perché rischierebbe di
inserirsi nei processi decisionali dell’ente in contrasto con la propria
posizione di indipendenza e imparzialità ponendo in essere una
inammissibile forma di controllo preventivo o successivo di legittimità che
esula dalla funzione consultiva.
Né la funzione consultiva, prosegue la Corte sempre a pag. 13, può essere
utilizzata per dirimere eventuali contrasti tra l’Ente richiedente e il
comune Capofila.
In sostanza la Corte non ha fornito alcuna risposta di merito ai quesiti
proposti dal Comune di Atrani, anche e soprattutto in ordine alla
legittimità della costituzione dell’azienda speciale, perché esula dalle
sue competenze, limitandosi a richiamare esclusivamente principi generali
in materia contabile, il Testo unico degli enti locali nonché principi
costituzionali in materia di pubblica amministrazione.
A riprova di ciò, nella parte finale del parere la Corte dichiara, sotto il
profilo oggettivo, inammissibile il quesito 6 in quanto “esso attiene alla
valutazione del carattere illecito di specifiche condotte o a eventuali
profili di responsabilità derivanti dalle condotte stesse”. Parimenti la
Corte dichiara, sempre sotto il profilo oggettivo, inammissibili il secondo
e quarto, cosi come formulati dal Comune di Atrani, in ragione dello loro
carattere chiaramente specifico e concreto perché attinente alla vicenda
della costituzione dell’Azienda Consortile Cava – Costa di Amalfi.
Interessante è la risposta al terzo quesito nel senso dell’applicabilità
anche alle aziende speciali consortili dell’articolo 2328 c.c. che sancisce
la prevalenza dello statuto sull’atto costitutivo a conferma della
correttezza e della legittimità delle delibere consiliari di modifica dello
statuto vigente, ivi compresa la riduzione del fondo di dotazione, la cui
valutazione, afferma la Corte dei Conti, esula dalle sue competenze.
Quanto alla risposta della Corte al primo quesito dell’esigenza di
corredare le proposte di delibera di idonea documentazione tecnico –
finanziaria compatibile con i principi contabili generali di cui
tuel, la suddetta esigenza nella fase di costituzione dell’Azienda è stata
recepita atteso la presenza di un piano di sostenibilità finanziaria
allegato alle delibere consiliari compatibile con i principi contabili
generali su richiamati.
Pertanto nella fase genetica della costituzione dell’Azienda, è stato
rispettato il buon andamento della pubblica amministrazione nonché
l’equilibrio del bilancio da parte di ciascun ente consorziato.
In conclusione, il parere si esaurisce, richiamando nel parere consolidata
giurisprudenza contabile e costituzionale, in una esortazione di principio
all’Azienda consortile speciale di impiegare nel modo più efficiente
possibile tutte le risorse di cui dispone.
Pertanto è tempo che si pensi solo ed esclusivamente ad essere nella
pienezza della operatività delle funzioni proprie dell’azienda che deve
svolgere un ruolo primario per gli interessi della collettività.
Ufficio Comunicazione
Comune di Cava de’ Tirreni
Palazzo di Città
—