(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 24 October 2025 COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 335 del 23/10/2025
OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 8 DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE, ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 14/05/2004.
L’anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 17:08, presso la sede
convenzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata, in modalità videoconferenza, la Giunta Comunale
per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza Roberto Lagalla, SINDACO.
Partecipa la sottoscritta Paola Di Trapani, VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Intervengono i Signori:
Qualifica
SINDACO
LAGALLA ROBERTO
VICE SINDACO CANNELLA PIETRO
ASSESSORE TAMAJO ARISTIDE
ASSESSORE CALABRO’ DOMENICA
ASSESSORE FALZONE DARIO
ASSESSORE ALONGI PIETRO
ASSESSORE CARTA MAURIZIO
ASSESSORE ANELLO ALESSANDRO
ASSESSORE ORLANDO SALVATORE
ASSESSORE ALAIMO BRIGIDA
ASSESSORE FERRANDELLI FABRIZIO
ASSESSORE FORZINETTI GIULIANO
Presente
Assente
PRESENTI: 10 ASSENTI: 2
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO:
MODIFICA ALL’ART. 8 DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE, ALLEGATO ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 14/05/2004.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 417, concernente l’oggetto e firmata digitalmente,
corredata dai pareri previsti per legge – parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di
regolarità contabile, come da documento in allegato alla proposta- agli atti dell’Ente;
Sentito l’Assessore Forzinetti, competente ratione materiae, con l’intervento dell’Assessore Carta,
competente al ramo. Il Vice Segretario Generale, intervenuta, dà lettura dell’emendamento che la
istruttorio avviato dalla Segreteria Generale e che risulta allegato sulla Piattaforma SIMEL 2.
Il Vice Segretario Generale, inoltre, dà atto che il Capo Area SUAP ha condiviso, con nota prot.
Dopo opportuna discussione;
Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è fatta propria ed approvata nel testo allegato alla
presente, la cui parte dispositiva, a seguito dell’emendamento proposto dalla funzione dirigenziale,
viene così re-iscritta:
1) Approvare la presente proposta relativa all’eliminazione del vincolo relativo all’apertura di
strutture commerciali di superfici maggiori di 200 mq nelle Zone D1 e D2 del vigente PRG
come segue:
Art. 8
– Nelle zone D1 e D2 sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del
precedente art.3. In dette zone non sono consentiti gli esercizi di vicinato con superfici
minori di 200 mq ed i mercati coperti.
– Le medie e grandi strutture di vendita autorizzate entro il 31 dicembre 1999 dovranno
adeguare le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del
presente piano o nei casi di cui al successivo art.15.
– Per la attivazione degli esercizi commerciali nell’ambito delle predette zone omogenee, gli
interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 13, 14 e 15 delle Norme di
Attuazione della Variante Generale al PRG adottata con deliberazione consiliare 45/97.
– I nuovi complessi di carattere commerciale al dettaglio in zone D2 e le relative aree per
l’urbanizzazione primaria e secondaria non potranno impegnare, in ogni caso, più del 30%
della superficie territoriale totale delle aree con tale destinazione urbanistica nel territorio
comunale;
2) Dare mandato all’Ufficio Pianificazione di predisporre una proposta di Deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale di variante urbanistica all’art. 8 delle N.T.A. del Piano di
Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale allegato al vigente P.R.G. che
inserisca, tra le attività commerciali localizzabili nelle zone D1 e D2, strutture di vendita di
superfici maggiori a 200 mq;
3) Dare mandato agli Uffici competenti, nelle more di aggiornamento del Piano di
programmazione Urbanistica del Settore Commerciale conseguente alle modifiche introdotte
dall’art. 43 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, di uniformarsi a quanto disposto dalla Circolare
n.4 del 24 settembre 2025 dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, al fine di
consentire l’autorizzazione degli esercizi di vicinato anche nelle ZTO ove, secondo la
previgente disciplina, erano ammesse esclusivamente medie strutture di vendita, evitando così
effetti distorsivi e pregiudizievoli per il tessuto economico locale;
4) Apportare, all’art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano di Programmazione Urbanistica
del Settore Commerciale, le seguenti modifiche:
Dopo il punto c)
– Le tipologie di esercizi commerciali in termini di classi dimensionali sono:
Esercizio di vicinato: quello di piccola dimensione avente una superficie di vendita non
superiore a mq 600;
Media struttura di vendita: quella avente una superficie di vendita compresa tra mq 601 e mq
2.000;
Grande struttura di vendita di livello inferiore: quella avente una superficie di vendita
compresa tra mq 2001 e mq 5000.
Restano invariate le altre tipologie commerciali.
5) Attestare che il presente provvedimento non è incompatibile con il Piano di Riequilibrio adottato
6) Dare atto che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
8) Dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici
interessati.
Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
Proposta di Delibera di Giunta
Il Capo Area in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di
deliberazione nel testo che segue:
OGGETTO: Modifica all’art. 8 del Piano di programmazione Urbanistica del Settore Commerciale,
allegato alla proposta di Deliberazione di C.C. n. 22 del 14/05/2004.
PREMESSO che
il D.P.R.S. del 11/7/2000 art.3 distingue i settori e raggruppamenti merceologici come segue:
a. Settore alimentare (tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona della casa ed
articoli in carta per la casa);
b. Settore non alimentare (prodotti dell’abbigliamento-articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e
pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima-calzature);
c. Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento b);
– Le tipologie di esercizi commerciali in termini di classi dimensionali sono:
a. esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 200
b. medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie compresa tra 201 e 1.500 mq.
c. grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le
medie strutture di vendita. Si intendono ulteriormente suddivise in:
– grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di
vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui alla lettera b) fino a 5.000 mq.;
– grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di
vendita superiore a 5.000 mq.
– In termini di aggregazione di esercizi commerciali si individuano 4 tipi di centro commerciale:
a. mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all’interno di una struttura comune;
b. centro commerciale locale urbano: è costituito da almeno 6 esercizi di vendita e ha una superficie di
vendita complessiva inferiore a 2.500 mq. All’interno del centro commerciale è possibile localizzare
anche attività di servizio;
c. medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita
complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All’interno del centro commerciale è possibile localizzare
anche attività di servizio;
d. grande centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita
complessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni
(equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita
del centro commerciale. All’interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di
servizio.
VISTE
Le norme del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale,(ALLEGATO 1) allegate alla
proposta di Deliberazione di C.C. n. 22 del 14/05/2004, con le quali viene disciplinata la localizzazione degli
insediamenti commerciali attraverso la suddivisione del territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee, in
aderenza alle norme tecniche contenute nel piano Particolareggiato del centro storico, approvato con DARTA
525/93, nel Piano particolareggiato Albergheria approvato con DARTA 582/93, nei Piani di recupero delle
zone S.Agostino, Capo, Cassaro Alto e Scopari approvato con DARTA 597/93, alle norme tecniche contenute
nella Variante Generale adottata con deliberazione consiliare n.45 del 13/03/97, al Regolamento Edilizio
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 21/01/2004;
VISTO l’ Articolo 43, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. Modifiche alla legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28.(ALLEGATO 2) che ha apportato modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28, recante “Riforma della disciplina del commercio”.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della L.R. 28/99, così come novellato dal citato articolo
43, nel ridefinire i limiti dimensionali delle tipologie commerciali, ha stabilito che si intendono:
“e) per “esercizi di vicinato” gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima
definita dalla lettera f);
f) per “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a
1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con
popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq nei comuni con popolazione residente
superiore a 100.000 abitanti (…);
g) per “grandi strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f)”.
La modifica dei limiti dimensionali delle medie strutture di vendita di cui alla citata lettera f) comporta, per
effetto anche della modifica della lettera e), che i limiti dimensionali degli esercizi di vicinato per il comune
di Palermo sono rideterminati in 600 mq.
RILEVATO che
L’ art.8 del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale stabilisce che :
Nelle zone D1 e D2 sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del
precedente art.3. In dette zone non sono consentiti gli esercizi di vicinato ed i mercati coperti.
– Le medie e grandi strutture di vendita autorizzate entro il 31 dicembre 1999 dovranno adeguare
le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente
piano o nei casi di cui al successivo art.15.
– Per la attivazione degli esercizi commerciali nell’ambito delle predette zone omogenee, gli
interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 13, 14 e 15 delle norme di attuazione
della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97.
– I nuovi complessi di carattere commerciale al dettaglio in zone D2 e le relative aree per
l’urbanizzazione primaria e secondaria non potranno impegnare, in ogni caso, più del 30% della
superficie territoriale totale delle aree con tale destinazione urbanistica nel territorio comunale.
Il citato art 8 pertanto, in applicazione dell’attuale normativa, non consentirebbe, nelle zone D1
e D2, l’apertura di esercizi con superfici maggiori di 200 mq. (oggi classificati esercizi di
vicinato);
CONSIDERATO che
per effetto della nuova disciplina, di cui alla citata L.R. n. 3 /24, introdotta al fine di favorire la
realizzazione di esercizi di vicinato di maggiori dimensioni più aderenti all’attuale fabbisogno
di superfici commerciali, ha prodotto l’effetto di limitare la possibilità di realizzare strutture
commerciali di superficie maggiore di 200 mq. nelle aree destinate dal vigente PRG,
approvato con D.Dir. 558/02 e 124/DRU/02, a Zona Omogenea “D1” e “D2 ;
– occorre pertanto modificare il disposto delle Norme di Attuazione del Piano Commerciale,
rendendo ancora possibile la realizzazione di edifici commerciali con superfici superiori a 200
– la superiore modifica non comportorterebbe variazioni rispetto all’assetto urbanistico/edilizio
ammesso con la previgente norma del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore
Commerciale;
PRESO ATTO CHE
le Norme di attuazione del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale sono parte
integrante del vigente PRG e che la modifica a queste ultime si configura quale variante Urbanistica
assoggettata alle procedure previste in merito;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare;
RITENUTO che i provvedimenti richiesti non si pongono in contrasto con il Piano di riequilibrio adottato con
VISTI
L.R. n. 28 del 22/12/1999;
D.P.R.S. 11/07/2000;
Deliberazione di C.C. n. 61 del 19/03/2003;
Deliberazioni di C.C. n. 62 del 19/03/2003;
Piano dì Programmazione urbanistica del Settore Commerciale ( proposta di C.C. n. 22 del 14/05/2004 ),
D.lgs. n. 59/2010;
D.L. n. 201 del 06/12/2011;
Legge n. 214 del 21/12/2011 (cosddetto DECRETETO Monti );
D. lgs. n. Z67 del 1B/08/2000 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamenta degli enti locali;
il vigente Statuto del Comune di Palermo;
L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024;
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:
1) approvare la presente proposta relativa all’eliminazione del vincolo relativo all’apertura di strutture
commerciali di superfici maggiori di 200 mq. nelle Zone D1 e D2 del vigente PRG come segue:
Art. 8 .
– Nelle zone D1 e D2 sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a, b e c del
precedente art.3. In dette zone non sono consentiti gli esercizi di vicinato con superfici minori di
200 mq.ed i mercati coperti.
– Le medie e grandi strutture di vendita autorizzate entro il 31 dicembre 1999 dovranno adeguare
le proprie strutture alle presenti norme entro 5 anni dalla approvazione regionale del presente
piano o nei casi di cui al successivo art.15.
– Per la attivazione degli esercizi commerciali nell’ambito delle predette zone omogenee, gli
interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 13, 14 e 15 delle norme di attuazione
della Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 45/97.
– I nuovi complessi di carattere commerciale al dettaglio in zone D2 e le relative aree per
l’urbanizzazione primaria e secondaria non potranno impegnare, in ogni caso, più del 30% della
superficie territoriale totale delle aree con tale destinazione urbanistica nel territorio comunale;
2) Dare mandato all’Ufficio Pianificazione di predisporre una proposta di Deliberazione da sottoporre
al Consiglio Comunale di variante urbanistica all’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Programmazione
Urbanistica del Settore Commerciale allegato al vigente P.R.G. che inserisca tra le attività
commerciali localizzabili nelle zone D1 e D2 strutture di vendita di superfici maggiori a 200 mq.
3) Attestare che il presente provvedimento non è incompatibile con il Piano di Riequilibrio adottato
4) Dare atto che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta oneri riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
6) Dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici
interessati
IL Capo Area
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA – Il Dirigente proponente esprime, sulla
proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e
correttezza dell’atto e dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla
L.R. n.48/91 ed integrato dall’art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).
IL Capo Area
Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con
gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all’Area di riferimento, funzionali all’attuazione del
programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.
IL Capo Area
L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Giunta Comunale.
L’ASSESSORE
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Roberto Lagalla
L’ASSESSORE ANZIANO
Aristide Tamajo
(atto sottoscritto digitalmente)
IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Paola Di Trapani
![[Comune Palermo] Approvata in Giunta una modifica al Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale](https://agenparl.eu/wp-content/uploads/2023/07/COMUNE-DI-PALERMO.jpg)