
(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 COMUNICATO STAMPA n. 135/25
Lussemburgo, 23 ottobre 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nelle cause riunite C-258/23 | Imagens Médicas Integradas,
C-259/23 | Synlabhealth II e C-260/23 | SIBS – Sociedade Gestora de Participações Sociais e a.
Secondo l’avvocata generale Medina, il rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali non esige la previa autorizzazione di
un’autorità giudiziaria nelle indagini in materia di concorrenza
Tuttavia, il sequestro di messaggi di posta elettronica professionali deve essere assoggettato a garanzie
procedurali adeguate e sufficienti, nonché ad un successivo controllo giurisdizionale
Nell’ambito di un’indagine vertente su violazioni della normativa in materia di concorrenza, l’autorità
portoghese garante della concorrenza ha sequestrato dei messaggi di posta elettronica scambiati tra gli
impiegati delle società interessate da tale indagine. Dette società si sono opposte al sequestro, facendo
valere che il loro diritto al segreto della corrispondenza era stato violato e che spettava al giudice istruttore,
anziché al pubblico ministero, autorizzare siffatti sequestri.
Il tribunale portoghese investito delle cause chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se l’autorizzazione
rilasciata dal pubblico ministero fosse sufficiente o se invece il semplice fatto che i documenti sequestrati
derivassero da comunicazioni contenute nella posta elettronica di servizio dei dipendenti permetta di
qualificare tali documenti come «corrispondenza», la cui inviolabilità è un diritto fondamentale che beneficia
di un livello di protezione più elevato, esigendo di conseguenza l’intervento del giudice istruttore.
Nelle sue prime conclusioni in data 20 giugno 2024, l’avvocata generale Laila Medina ha proposto alla Corte
di rispondere al tribunale portoghese dichiarando che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata 1
non osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza proceda al sequestro di messaggi di posta
elettronica senza disporre di una previa autorizzazione giudiziaria.
A seguito della pronuncia della sentenza Bezirkshauptmannschaft Landeck 2, le cause sono state rinviate
dinanzi alla Grande Sezione. In tale sentenza la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione non osta ad una
normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati personali
contenuti in un telefono cellulare ai fini di indagini penali. Tuttavia, l’esercizio di tale possibilità deve essere
assoggettato, tra l’altro, al previo controllo di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente, tranne
che in casi di urgenza debitamente giustificati.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, richieste in via complementare dalla Corte, l’avvocata
generale Medina sostiene che la giurisprudenza della causa Bezirkshauptmannschaft Landeck non è
trasponibile ai casi esaminati, perché la situazione non è paragonabile. Infatti, i sequestri effettuati
dalle autorità nazionali garanti della concorrenza hanno lo scopo di individuare pratiche
anticoncorrenziali nel mercato interno e riguardano informazioni commerciali relative a persone
giuridiche e non singoli interessati che sono, in linea di principio, colpiti da tali sequestri in maniera
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accessoria. Inoltre, l’accesso ai messaggi di posta elettronica di un’impresa non permette un accesso
completo e non controllato alla totalità dei dati memorizzati in un solo posto, suscettibile di fornire
un’immagine molto dettagliata e approfondita della vita privata della persona interessata, al
contrario del caso specifico di un telefono cellulare.
Per quanto riguarda l’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali 3 causata
dalle attività di ispezione in questione, l’avvocata generale Medina ritiene che il principio di proporzionalità
sia rispettato a condizione che siano assicurate talune garanzie procedurali. Tali garanzie si aggiungono
agli obblighi incombenti alle autorità nazionali garanti della concorrenza in virtù del regolamento
generale sulla protezione dei dati 4, nonché a un controllo giurisdizionale successivo tanto nel corso
quanto all’esito della procedura di indagine. Un’autorizzazione giudiziaria preventiva sarebbe esigibile, in
linea di principio, soltanto nei casi di sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati presso il domicilio
privato di una persona o al fine di incriminare penalmente una persona fisica.
L’avvocata generale aggiunge che il diritto dell’Unione 5 permette nondimeno agli Stati membri, ove lo
desiderino, di prevedere un meccanismo di autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità
giudiziaria, compreso il pubblico ministero, in merito all’ispezione delle autorità nazionali garanti della
concorrenza.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito
dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La
sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono
cellulare), C-548/21 (v. comunicato stampa n. 171/24).
Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza
degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
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