
(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 COMUNICATO STAMPA n. 134/25
Lussemburgo, 23 ottobre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-469/24 | [Tuleka] 1
Pacchetti turistici: in caso di scorretta esecuzione del contratto, il
viaggiatore può essere integralmente rimborsato, anche se alcuni servizi
gli sono stati forniti
È quanto avviene nel caso in cui l’inesatta esecuzione dei servizi turistici sia così grave da rendere il pacchetto
turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore
Due viaggiatori polacchi sono partiti per un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania.
Il giorno successivo al loro arrivo, sono stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel,
ordinati dalle autorità albanesi. I lavori sono proseguiti per quattro giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, al termine
dei quali le piscine, la passeggiata lungomare e la banchina pavimentata con accesso al mare erano completamente
demolite. I viaggiatori hanno anche dovuto attendere a lungo in coda per avere i pasti e sono stati costretti a
presentarsi fin dall’inizio del servizio, dato che il numero di pasti disponibili era limitato. Il servizio di ristoro del
pomeriggio è stato inoltre annullato. Infine, negli ultimi tre giorni del soggiorno, sono iniziati dei nuovi lavori per
l’aggiunta di un quinto piano all’hotel.
I viaggiatori hanno presentato ricorso al fine di ottenere il rimborso integrale del prezzo del viaggio nonché il
risarcimento del danno. Volendo ottenere dei chiarimenti sui diritti che la direttiva relativa ai pacchetti turistici 2
conferisce ai viaggiatori, il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia.
La Corte ritiene che un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso
in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera scorretta, ma anche nel caso in
cui, nonostante la fornitura di alcuni servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il
pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore. Essa
aggiunge che spetterà al giudice nazionale valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze, se ciò sia quanto
avvenuto nel caso di specie.
La Corte osserva altresì che la direttiva mira solo a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra i viaggiatori e
l’organizzatore di viaggi. Essa non consente, invece, di sanzionare quest’ultimo, in particolare imponendogli un
risarcimento punitivo.
La Corte ricorda inoltre che al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra
che la mancata esecuzione o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici forniti è imputabile a un terzo ed è
imprevedibile o inevitabile. Secondo la direttiva, questa possibilità di sottrarsi alla responsabilità nei confronti
del viaggiatore non dipende da un’eventuale colpa del terzo. Di conseguenza, la direttiva osta alla legislazione
polacca che impone all’organizzatore di viaggi di provare tale colpa.
Per quanto riguarda la questione se i lavori di demolizione possano essere considerati «una circostanza inevitabile e
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straordinaria», che esonera l’organizzatore dall’obbligo di versare un risarcimento, la Corte rileva che essi derivano
da un atto di esercizio del potere pubblico. Orbene, tali atti sono generalmente adottati in modo trasparente e sono
preceduti da una certa pubblicità. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se l’organizzatore di viaggi o il gestore
dell’infrastruttura turistica fossero stati informati del procedimento che ha portato alla decisione di demolizione, o
addirittura vi avessero partecipato, o ancora se fossero stati informati del contenuto di tale decisione prima della
sua esecuzione. In presenza di tale partecipazione o informazione, la demolizione delle infrastrutture di cui
trattasi non può essere considerata imprevedibile. Di conseguenza, l’organizzatore non può essere
esonerato dall’obbligo ad esso incombente di risarcire i viaggiatori.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
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