
(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: divieto di transito e di sosta nelle strade, via Brusafiera – via Bertossi e largo San Giorgio
(parcheggio a lato Chiesa San Giorgio) ad uso area di cantiere con stazionamento
automezzi, per sostituzione gruppo frigo presso il Palazzo della Provincia.
Provvedimento a tempo determinato.
N. cron. 598, in data 20/10/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
VISTA la richiesta della ditta “MIDLIFT SRL”, avente sede legale a 33100 Udine, in via Colugna n.
187, di occupazione temporanea di suolo pubblico nella strada e per i motivi in oggetto.
PRESO ATTO che l’U.O.C. Edilizia Privata del Comune, con concessione n. 172/2025 – CAMBIO
DATA – ha autorizzato l’occupazione di suolo pubblico e in data 07/10/2025 l’U.O.S. Nucleo
Territoriale Capoluogo ha dato parere favorevole alla modifica temporanea della viabilità.
RILEVATO dall’U.O.S. Nucleo Territoriale Capoluogo, che i lavori andranno ad occupare stalli di
sosta pubblici ed occupare parti di carreggiata senza garantire alcun transito veicolare in
sicurezza.
RITENUTO necessario, in accoglimento alla richiesta, a tutela del pubblico interesse inerente la
circolazione stradale, adottare i provvedimenti in dispositivo.
VISTA la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454
del 05 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di
Comando” al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al
30 novembre 2026.
VISTO:
• gli artt. 5 c. 3°, 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 107 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto
2000.
ORDINA
con orario 06.00 – 22.00 il giorno 26 ottobre 2025 nelle seguenti strade
1. in via Bertossi, è istituito:
a) “divieto di transito” per improrogabili esigenze di carattere tecnico (sosta autogrù per
sostituzione gruppo frigo) significando, che i transiti provenienti da via Cavallotti, sono
deviati sulla stessa ad eccezione dei residenti, che in deroga al vigente senso unico di
marcia, possono transitare sino al civico n. 6, procedendo a passo d’uomo in doppio senso
di circolazione per accedere/uscire dalle rispettive proprietà, agevolati da movieri;
b) “divieto di sosta con rimozione”, da predisporre almeno 48 ore prima dell’inizio lavori, ciò a
pena della sua validità (art. 6 c. 4° lett. f del N.C.d.S.), in luogo degli stalli di sosta a
pagamento e riservati ivi presenti significando, che tali spazi, sono propedeutici al transito
in sicurezza dei mezzi impegnati nei lavori.
Co mune di Pordenone – Ord inanza n. 598 del 20/10/2025 P agina 1 di 3
2. In via Brusafiera, è istituito:
a) “divieto di sosta con rimozione” da predisporre almeno 48 ore prima dell’inizio lavori, ciò a
pena della sua validità (art. 6 c. 4° lett. f del N.C.d.S.), ad esclusione dell’area di sosta retro
Lavori Pubblici” del Comune di Pordenone, in luogo degli stalli di sosta a pagamento e
riservati ivi presenti significando, che tali spazi, sono propedeutici al transito in sicurezza dei
mezzi impegnati nei lavori;
b) “divieto di transito” per improrogabili esigenze di carattere tecnico (sosta autogrù per
sostituzione gruppo frigo) significando, che i transiti provenienti da via Bertossi, sono deviati
sulla stessa.
3. In largo San Giorgio, è istituito:
a) “divieto di sosta con rimozione”, da predisporre almeno 48 ore prima dell’inizio lavori, ciò a
pena della sua validità (art. 6 c. 4° lett. f del N.C.d.S.), in luogo degli stalli di sosta a
pagamento e riservati ivi presenti significando, che tali spazi, sono propedeutici alla sosta dei
mezzi impegnati nei lavori;
b) “divieto di transito” per improrogabili esigenze di carattere tecnico (sosta mezzi impegnati nei
lavori) significando, che i transiti provenienti da via Beato Odorico, sono deviati sulla stessa
ad eccezione dei residenti, che possono transitare sino al civico n. 14, procedendo a passo
d’uomo per accedere/uscire dalle rispettive proprietà, agevolati da movieri
4) La Ditta citata in premessa, deve rendere nota al pubblico (art. 5 c. 3° del D. L.vo. 285/1992) la
presente ordinanza mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale nel rispetto
dell’art. 21 N.C.d.S. e relativi articoli (dal 30 al 43) del Reg. di Esecuzione D.P.R. N° 495/1992,
nonché del disciplinare tecnico relativo alla segnaletica di cantiere D.M. del 10/07/2002.
5) La sospensione di ogni ordinanza in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato.
Gli organi di Polizia, di cui all’art. 12 del D.Lvo 30/04/92 n. 285, sono incaricati di far rispettare la
presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche avverso il presente provvedimento è
ammesso da chiunque abbia interesse il ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa
(Tribunale Amministrativo di Trieste) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
ovvero, entro centoventi (120) giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS
Co mune di Pordenone – Ord inanza n. 598 del 20/10/2025 P agina 2 di 3
Co mune di Pordenone – Ord inanza n. 598 del 20/10/2025 P agina 3 di 3
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: DEI CAS DANILO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 20/10/2025 07:58:45
Atto n. 598 del 20/10/2025