
Una richiesta formale di intervento ispettivo è stata trasmessa all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia in merito a presunte irregolarità processuali e motivazionali riscontrate nella gestione della causa INPS/GEU 1819, discussa presso il Tribunale Ordinario di Perugia – Sezione Lavoro e definita con la sentenza n. 517/2025 del giudice dott. Giampaolo Cervelli.
Il documento, inviato ufficialmente all’indirizzo PEC dell’Ispettorato Generale chiede una verifica immediata sulla correttezza dell’azione giudiziaria e sulla conformità della decisione ai principi costituzionali di imparzialità e parità delle parti.
Un’udienza “da remoto” con una parte in presenza
Il primo elemento segnalato riguarda la gestione dell’udienza del 16 novembre 2025, formalmente convocata come udienza da remoto.
Il ricorrente ha partecipato in collegamento telematico, assistito dall’avv. Francesco Marrocco, mentre la controparte – INPS, rappresentata dall’avv. Roberto Lannovazzi – si trovava fisicamente in aula accanto al giudice.
Un fatto ritenuto grave, poiché avrebbe comportato una violazione del principio di parità delle parti e un possibile pregiudizio all’imparzialità del giudizio.
La circostanza, inoltre, non risulta riportata nel verbale d’udienza, dettaglio che aggrava ulteriormente la posizione del Tribunale sotto il profilo della trasparenza procedurale.
Secondo la segnalazione, questa difformità organizzativa contrasta con le disposizioni del D.L. 137/2020 e con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono la piena equità nel contraddittorio processuale.
Una sentenza che ignora prescrizione e fallimento
Il secondo punto oggetto di contestazione riguarda la sentenza n. 517/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025, con cui il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso e condannato la parte opponente alle spese legali.
Nella richiesta d’ispezione si evidenziano presunti vizi giuridici e logici nella decisione del giudice Cervelli:
sarebbe stata considerata valida la notifica del verbale di accertamento del 19 novembre 2019 sulla base di una semplice cartolina di ricevimento, senza alcuna verifica sull’autenticità della firma disconosciuta;
la sentenza avrebbe ignorato la prescrizione quinquennale ormai spirata il 31 ottobre 2022, come previsto dall’art. 28 della Legge 689/1981;
il giudice avrebbe erroneamente attribuito legittimazione passiva all’ex amministratore della società GEU 1819, nonostante il fallimento della stessa fosse intervenuto già nel maggio 2016, con la conseguente competenza esclusiva del Curatore Fallimentare;
infine, la motivazione avrebbe richiamato in modo improprio la giurisprudenza di Cassazione, sostenendo tesi non applicabili a un caso in cui l’INPS aveva già presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare.
Secondo il ricorrente, l’intera azione amministrativa dell’INPS era improcedibile e prescritta, ma il Tribunale avrebbe trascurato questi aspetti fondamentali, producendo un esito giudiziario “viziato da errori di diritto e di metodo”.
Chiesto l’intervento dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
La segnalazione chiede quindi all’Ispettorato di accertare la regolarità procedurale dell’udienza, verificare la correttezza della sentenza, e valutare eventuali profili disciplinari in capo al giudice Giampaolo Cervelli.
In particolare, la richiesta di intervento punta a garantire “la tutela dell’immagine della giustizia, la parità delle parti processuali e la corretta applicazione delle norme di diritto”.
Tra gli allegati inviati al Ministero figurano la sentenza contestata, il verbale d’udienza, la documentazione relativa al procedimento INPS/GEU 1819 e la copia della PEC già trasmessa all’Ufficio Centrale Ispettorato INPS.
La vicenda si inserisce in un contesto già delicato, segnato da contestazioni sulla gestione dell’INPS di Perugia e da precedenti richieste di controllo amministrativo e disciplinare.