(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 17 ottobre 2025
Agenda dei lavori DEL 20, 21 e 22 OTTObre
CAMERA DI CONSIGLIO
20 OTTOBRE
UDIENZA PUBBLICA
21 OTTOBRE
UDIENZA PUBBLICA
22 OTTOBRE
1 e 2) Ordinamento penitenziario/ Procedimento in materia di liberazione anticipata
10) Regione Campania/Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC)/ Finanziamento tramite fondo sanitario regionale/Mancata correlazione di tutte le funzioni con i livelli essenziali di assistenza (LEA)
14) Adozione di minori in casi particolari/Cognome dell’adottato/ Anteposizione del cognome dell’adottante/Preclusione della possibilità di sostituire il cognome originario dell’adottato con quello dell’adottante
3) Violenza, minaccia e/o resistenza a un pubblico ufficiale/Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
11) Regione Campania/Distacco o comando di personale da società e consorzi a partecipazione pubblica non inferiore al 49%/Assegnazione del personale dagli enti esterni al Consiglio regionale/Equiparazione comando a distacco
15) Regione autonoma della Sardegna/Assistenza primaria/Fornitura ricettari anche ai medici in quiescenza
4) Furto in abitazione/Vizio parziale di mente/Divieto di equivalenza o prevalenza sull’aggravante della violenza sulle cose
12) Pensioni/Rivalutazione automatica per l’anno 2023/Applicazione della percentuale ridotta sull’intero importo dell’assegno
5) Adozione di maggiorenni/ Condizioni/Adozione consentita alle persone prive di discendenti/ Preclusione per coloro che hanno figli minorenni o figli maggiorenni capaci e non consenzienti/Omessa previsione di una valutazione, rimessa al giudice, sull’ammissibilità dell’adozione, in presenza di figli minori, in caso di assenza di pregiudizio derivante dall’adozione
13) Regione siciliana/Impianti alimentati da fonti rinnovabili/ Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili/Autorizzazione unica
6) Violenza sessuale di gruppo/Casi di minore gravità/Trattamento sanzionatorio
7) Citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria nel processo penale/ Responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria
8) Regione siciliana/Servizio Sanitario Regionale/Adeguamento tariffario 2024 strutture riabilitative e centri per soggetti con disabilità
9) Ammissibilità conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’onorevole Magi nei confronti del Governo/Approvazione del decreto-legge n. 48 del 2025 (c.d. “decreto sicurezza”)
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 20 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1 e 2) l’articolo 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, recante norme sull’ordinamento penitenziario, come modificato dal decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato nell’istanza relativa, a pena di inammissibilità, di avere uno specifico interesse all’ottenimento del beneficio, diverso dall’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione o di altro beneficio penitenziario, o dalla scarcerazione per fine pena, nonché nella parte in cui subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui impone al detenuto per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali richieda il beneficio;
3) l’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale nella parte in cui stabilisce che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336 e 337 dello stesso codice (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale) se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e, in via subordinata, l’articolo 339, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude, per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 338 dello stesso codice, l’aggravante della commissione nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si tratti di manifestazioni di natura politica»;
4) l’articolo 624-bis, ultimo comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 89 dello stesso codice (vizio parziale di mente) sulla circostanza aggravante del furto indicata dall’articolo 625, primo comma 1, numero 2, prima parte, del codice penale (violenza sulle cose);
5) l’articolo 291, primo comma, primo periodo, del codice civile nella parte in cui prevede che «l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti» ‒ come interpretata all’esito delle sentenze numero 557 del 1988 e numero 345 del 1992 della Corte costituzionale che hanno delimitato la preclusione a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti ‒ e che così non consente, a fronte dell’automatismo del divieto, la possibilità di deroga, rimessa alla valutazione del giudice, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, derivante dall’adozione;
6) l’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi;
7) l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, «nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24» l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato;
8) l’articolo 28, comma 16, della legge della Regione siciliana numero 28 del 2024 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026) nella parte in cui prevede – autorizzando il competente assessorato regionale ad assumere i relativi provvedimenti per l’anno 2024 – l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano il CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo.
Nella Camera di consiglio del 20 ottobre la Corte esaminerà anche:
9) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Riccardo Magi nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione all’adozione da parte di quest’ultimo del decreto-legge numero 48 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario).
Nell’Udienza pubblica del 21 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
10) l’articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania numero 10 del 1998 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), secondo cui il finanziamento dell’ARPAC avviene attraverso una quota del fondo sanitario regionale destinata a sostenere, indistintamente e genericamente, tutti i compiti assegnati all’Agenzia, determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni;
11) l’articolo 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania numero 15 del 2002, come modificata, nella parte in cui consente di richiedere il comando nella regione del personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49% ed equipara il comando al distacco;
12) l’articolo 1, comma 309 della legge numero 197 del 2022, che prevede, per l’anno 2023, il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge numero 448 del 1998;
13) l’articolo 9, commi 1, 2 e 13 e relativo Allegato C del decreto legislativo numero 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge numero 118 del 2022) nella parte in cui esclude qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti off-shore e affida esclusivamente allo Stato, ancorché previa intesa con la regione interessata, la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di cui all’Allegato C, sez. II, del decreto legislativo numero 190 del 2024.
Nell’Udienza pubblica del 22 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
14) l’articolo 55 della legge numero 184 del 1983, in relazione all’articolo 299, primo comma del codice civile, nella parte in cui non consente, con sentenza di adozione in casi particolari, di derogare alla previsione che impone di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato minorenne, consentendone anche la sostituzione;
15) l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna numero 2 del 2025 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale numero 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), che, sostituendo al comma 2-ter dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023, le parole “sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025” proroga gli effetti del citato comma 2-ter, consentendo, così, alle ASL di poter continuare a fornire, pure successivamente al 31 dicembre 2024, i ricettari di cui all’articolo 50 della legge numero 269 del 2003, anche «ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti …».
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 17 ottobre 2025