
(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 15 ottobre 2025
IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE HA ESORBITATO DAI PROPRI POTERI PRONUNCIANDOSI SULLA DECADENZA DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA IN IPOTESI NON PREVISTE DALLA LEGGE COME CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
È INAMMISSIBILE IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI CHE HA RIGETTATO IL RICORSO DI ALESSANDRA TODDE AVVERSO L’ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PREDETTO COLLEGIO DI GARANZIA
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, pubblicata oggi, si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, avente ad oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa in data 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l’effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna».
I giudici della Consulta hanno anzitutto rilevato che i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti dalla legge numero 515 del 1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento – controllo poi esteso dalla legge numero 43 del 1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario – sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l’articolo 22 della legge numero 1 del 2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali.
Ciò premesso, la Corte ha osservato che le pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta (tra le quali, la mancata nomina di un «mandatario elettorale», avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale, e la produzione una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità rispetto alle previsioni di legge) non sono riconducibili a quelle che, in modo esplicito, la legge numero 515 del 1993 ha selezionato come ipotesi di ineleggibilità e, quindi, di decadenza.
Nell’imporre la decadenza al Consiglio regionale, sulla base dei fatti così accertati, il Collegio di garanzia elettorale ha, pertanto, esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna.
La Corte ha anche precisato che rimane impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Nel caso di specie, l’ordinanza-ingiunzione impugnata, ora da intendersi depurata dal contenuto che ridondava in turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta, ha formato oggetto del giudizio civile promosso dalla dottoressa Todde dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l’ha confermata, quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, con sentenza 28 maggio 2025, numero 848.
Con la sentenza numero 149, parimenti depositata oggi, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto promosso dalla stessa Regione Sardegna nei confronti dello Stato (e, per esso, del Tribunale di Cagliari), avente ad oggetto la menzionata sentenza di rigetto. Questa, infatti, ha rilevato la Consulta, è stata pronunciata unicamente nei confronti delle due parti ivi intervenute (Alessandra Todde, personalmente, in quanto destinataria delle sanzioni; il Collegio di garanzia, in quanto autorità che ha emesso l’atto) e non anche nei confronti della Regione Sardegna, rimasta estranea al giudizio. Le affermazioni compiute dal giudice nella sentenza, secondo le quali il Consiglio regionale non potrebbe sindacare l’accertamento sui fatti compiuto dall’organo di controllo, non sono pertanto vincolanti per la Regione, che non si è mai ancora formalmente pronunciata sulla vicenda. Trattandosi, in altri termini, di un mero obiter dictum inserito nella sentenza del Tribunale di Cagliari, viene a mancare il requisito dell’attualità della lesione lamentata, donde la inammissibilità del ricorso.
Roma, 15 ottobre 2025