
Cari creditori stanchi di aspettare che un Giudice, beato lui, faccia una “mera verifica documentale e cartolare” – un’attività che, diciamocelo, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la burocrazia sa essere il vero ostacolo alla produttività nazionale – rallegratevi! Il DDL n. 978 è arrivato per salvare il vostro portafoglio e la vostra pazienza.
Il mondo giuridico è in subbuglio, diviso tra chi vede in questa proposta la luce della “semplificazione necessaria” e chi urla alla “pericolosa deriva che mina il principio del giusto processo”. In sostanza, il dibattito si riassume in: meno scartoffie subito, più responsabilità (forse) dopo.
La rivoluzione: intimazione fai-da-te (assistita)
La grande idea è semplice quanto geniale: eliminiamo il “filtro preventivo” del giudice per certi crediti minori (sotto la soglia del Giudice di Pace, con prova scritta, e gli onorari degli avvocati, ovviamente!). E chi si occuperà di questa titanica “mera verifica”? Ma certo, l’avvocato di parte!
Il difensore, armato di procura e di un coraggio degno di un eroe dei fumetti, potrà emettere direttamente l’Intimazione di Pagamento (il nuovo art. 656-bis c.p.c.).
Ecco i “punti chiave” del nuovo game:
- Atto di parte, ma fa paura come un Atto Pubblico: L’intimazione non è un atto dell’autorità giudiziaria, non ha ancora esecutorietà, e i proponenti la definiscono un “Alternative Dispute Resolution (ADR)”. Come dire: è solo una letterina minacciosa, ma se la ignori, diventerà un problema serio! È l’ADR dove la “alternativa” è pagare o fare opposizione.
- Decentramento burocratico (ovvero: la patata bollente è tua, avvocato): Addio ai giudici intasati dalla verifica del bilancino e della ricevuta! Sarà l’Avvocato a “certificare” il credito, come se stesse compilando un’autocertificazione (DPR 445/2000) o una SCIA edilizia. E tutti sappiamo quanto le autocertificazioni siano meticolosamente verificate in Italia, vero?
- L’Eccezione nobile: I crediti bancari sono esclusi. Perché? Beh, per carità, non vorremo mica disturbare il sonno tranquillo delle banche con procedure troppo agili e, magari, qualche responsabilità extra. La semplificazione va bene, ma non esageriamo con l’entusiasmo liberale.
La domanda da un milione di euro: Giusto processo o giusto subito?
I fautori del DDL sventolano la bandiera dell’efficienza: “accelerazione e snellimento! Liberiamo i giudici dall’arretrato! Siamo come l’Inghilterra e gli Stati Uniti!” (Sì, ma loro di solito hanno anche qualche meccanismo sanzionatorio un po’ più… diretto).
I critici, invece, si stracciano le toghe: “Violazione del principio di terzietà!” e “rischio di abuso!”. In pratica, temono che l’avvocato, vestendo contemporaneamente i panni del creditore e della (quasi) autorità certificatrice, possa lasciarsi prendere la mano.
Ma tranquilli! Il DDL ha pensato a tutto: se l’avvocato si sbilancia e sbaglia con “dolo o colpa grave”, scatta la responsabilità civile e disciplinare. È il classico meccanismo italiano: ti diamo più poteri, ma se li usi male ti castighiamo. Un incentivo irresistibile!
Infine, il debitore ha comunque quaranta giorni per l’opposizione. È vero che per difendersi dovrà iniziare un processo, sobbarcandosi l’onere di dimostrare che il creditore ha barato nella sua autocertificazione… ma l’importante è che il diritto di difendersi teoricamente esista! E se l’opposizione è “infondata e temeraria”, ecco la ciliegina sulla torta: la condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.)! Insomma, al debitore è concessa la chance di difendersi, ma solo a patto di essere assolutamente certo di vincere.
Il DDL 978 è in effetti un “tentativo coraggioso”. Talmente coraggioso che sposta la fiducia cieca dai giudici agli avvocati, sperando che la minaccia di un procedimento disciplinare sia più efficace di un fascicolo in cancelleria.