
(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 https://www.aduc.it/articolo/animale+domestico+fine+convivenza+chi+viene_39973.php
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Animale domestico di una coppia che si scoppia. A chi viene affidato?
Purtroppo l’affidamento degli animali domestici rimane un’incognita nei nostri Tribunali poiché, ad oggi, manca una disciplina di riferimento e ciò comporta che le decisioni dei giudici si debbano basare su principi generali che non sono stati pensati per disciplinare casi delicati come quelli dell’affidamento di un cucciolo, che magari è abituato alla presenza di due persone e poi improvvisamente né vede solo una.
Gli animali d’affezione vengono trattati come se fossero res ovvero cose, senza che si possa tener conto del legame instaurato con gli esseri umani, anche se non proprietari, e che anche loro hanno dei sentimenti.
Capita che, alla fine di un rapporto, semplicemente per un malsano senso di rivalsa o per un dispetto, il proprietario dell’animale d’affezione impedisca al proprio ex di continuare a stare con l’animale o che se ne disinteressi totalmente.
In entrambi i casi a farne le spese è il povero animale che nessuna responsabilità ha avuto nella crisi e nella fine del rapporto di coppia.
In assenza di disciplina specifica, i Tribunali hanno preso, nel corso degli anni, le decisioni più disparate.
Alcuni elementi, tuttavia, sono stati individuati dalla giurisprudenza e sono divenuti dei capisaldi.
In caso di separazioni e divorzi, se c’è accordo tra le parti, il Tribunale può ratificare l’accordo che prevede una ripartizione delle spese, un contributo al mantenimento o anche il diritto di visita.
Ma che accade se l’accordo non c’è?
In questi casi il Tribunale, nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, non potrà mai emettere una pronuncia.
Pertanto ogni eventuale decisione dovrà essere assunta da un diverso giudice e in un diverso procedimento.
Che accade se la coppia che si sfalda fosse solo convivente?
In questi casi se si raggiunge un accordo, lo stesso deve essere formalizzato tramite scrittura privata che rimane vincolante anche nel caso che uno dei due cambi idea.
Se non vi è accordo,come nelle separazioni e divorzi giudiziali, occorrerà rivolgersi al Tribunale.
In questo contesto particolarmente interessante è la sentenza n.1275/2024 emessa dal Tribunale di Livorno.
Il caso.
Una coppia di fidanzati adotta un cane che, però, viene intestato solo ad A e ciò perché il microchip dei cani può essere intestato ad un unico soggetto.
Dopo poco tempo la coppia interrompe la convivenza ed A si trasferisce altrove portando con sé il cucciolo.
In un primo momento la ormai ex coppia, senza mettere nulla per iscritto, si accordano che avrebbero tenuto il cane una settimana ciascuno, ed entrambi avrebbero suddiviso le spese per cibo, cure veterinarie e addestramento.
Ad un tratto A decide che il cucciolo doveva rimanere solo con lei e che B avrebbe potuto solo vederlo di tanto in tanto a patto che si recasse nella città ove lei si era trasferita, solo rimanendo vicino alla sua abitazione per al massimo una/due ore.
B, non potendo accettare tali richieste e preoccupato per il cucciolo, chiedeva l’affido condiviso.
A, costituendosi in giudizio, replicava che la richiesta di B doveva essere respinta perché era l’unica proprietaria del cane, l’adozione era frutto di un suo desiderio, il soggiorno del cucciolo insieme con B era stato temporaneo, che l’azione di B altro non era che un tentativo di continuare ad avere contatti con lei.
Il Tribunale di Livorno, chiamato a decidere, cercava di individuare i criteri non solo per risolvere il conflitto ma anche per tutelare il cucciolo.
Sulla base di questa volontà, la decisione assunta si basava sul benessere del cane, sull’intensità del rapporto del cane con le parti in giudizio e sul titolo di proprietà del cane.
Analizzando la particolare situazione era emerso che nessun dubbio poteva esserci circa la titolarità del cane, che la scelta corrispondente al miglior interesse del cane era quello di restare con una persona sola, ovvero A, e ciò perché B, aveva acquistato un altro cane che ben avrebbe potuto non andare d’accordo con il cucciolo e che, valutando l’intensità del rapporto del cane con le parti, era evidente che B aveva convissuto per un tempo molto breve e non aveva dimostrato l’esistenza di alcun legame speciale con il cane.
L’importanza della decisione.
Questa decisione è importante perché finalmente ha stabilito dei criteri che ben potranno essere seguiti anche da altri Tribunali e che effettivamente risultano calzanti in tutte le cause aventi ad oggetto un animale d’affezione.
Non solo è importante perché consente di valutare ogni situazione singolarmente, ed effettivamente di prendere decisioni a tutela dell’animale di affezione mettendo in secondo piano i desideri degli uman.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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