
La normativa sui servizi pubblici essenziali stabilisce i confini entro i quali può collocarsi lo sciopero in tale settore, evitando la paralisi del paese.
Segnatamente, l’art. 2, comma 7, l. 146/1990 all’interno del quale – evidentemente – si situa lo sciopero paventato dalla Cgil, stabilisce alcune deroghe alla procedura, in modo tassativo, per casi che sono ritenuti particolarmente rilevanti per i diritti contesi. In particolare, nella deroga ricadono solo i casi di:
* pericolo per l’ordine costituzionale;
* condizioni particolarmente gravi per i lavoratori.
Lo sciopero politico è e resta pienamente legittimo – al pari delle altre forme di sciopero che comunemente si studiano in un qualunque corso di diritto sindacale all’università – ma è piuttosto chiaro che la deroga richiamata sia peculiare e non vi rientri assolutamente la vicenda della Global Sumud Flotilla.
È evidente infatti che il fine umanitario eccezionale paventato come motivazione dello sciopero in deroga alla normativa cade a fronte di iniziative poste in essere senza alcun impedimento da parte delle autorità israeliane (come quella del governo degli Emirati Arabi Uniti e del governo cipriota che via mare hanno consegnato aiuti alla popolazione di Gaza).
Pertanto lo sciopero annunciato, o meglio a dirsi minacciato, da parte del Segretario Nazionale della CGIL si situa fuori dall’orizzonte della deroga prevista dall’articolo 2 e diventa sciopero “politico” solo in senso strumentale.
Lo dichiara Avv. Marco Proietti, Diritto del Lavoro all’Agenparl.
