
(AGENPARL) – Mon 29 September 2025 COMUNICATO STAMPA
MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE TORNANO LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE POLVERI SOTTILI
Come nel 2024 stop ai mezzi diesel euro 5 con l’allerta arancio e rossa
Treviso, 25 settembre 2025
Si informa che in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dell’Accordo di Bacino Padano, dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 saranno in vigore le misure strutturali e temporanee per la riduzione delle emissioni inquinanti e il contenimento delle polveri sottili (PM10).
Le misure. Dal 1°ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026 sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali – dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli: a benzina EURO 0 e EURO 1, diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0 e EURO 1. Per i veicoli commerciali valgono le seguenti limitazioni: a benzina EURO 0 e EURO 1, diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0 e EURO 1. Infine non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli EURO 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. Quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 si passa al livello di allerta 1 (livello arancio). In tal caso non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, gli autoveicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, le autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, gli autoveicoli a GPL/metano-benzina/diesel Euro0, Euro1 e Euro2, i veicoli commerciali a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO2, a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 e a GPL/metano-benzina/diesel Euro0, Euro1 e Euro2 oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1. Il livello di allerta 2 (livello rosso), infine, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.
In questo caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, a ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1, ai veicoli a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, alle autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, agli autoveicoli a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0, EURO1 E EURO2, e ai veicoli commerciali a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO2, a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 e a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0, EURO 1 E EURO 2.
Deroghe. Sono esentati dai divieti i veicoli elettrici o ibridi, tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, taxi, autobus turistici e scuolabus, i veicoli utilizzati in car pooling con almeno tre persone a bordo (oppure due persone se il veicolo è omologato per due posti), e i veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo di atleti e personale tecnico, limitatamente agli spostamenti casa-impianto sportivo e nelle fasce orarie immediatamente precedenti e successive all’attività sportiva.
Sono altresì derogati i veicoli destinati al trasporto di pasti per mense e comunità, i mezzi per il trasporto professionale di farmaci e dispositivi medici, i veicoli per il trasporto di persone con disabilità munite di contrassegno, quelli utilizzati per visite mediche o per l’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, e i mezzi impiegati in servizi di soccorso, emergenze sanitarie o attività di pubblica utilità, comprese le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Altre deroghe riguardano i veicoli di commercianti ambulanti e operatori del commercio all’ingrosso di prodotti deperibili, i veicoli per operazioni di carico e scarico merci, i mezzi di trasporto adibiti a cantieri edili o stradali con attestazione del datore di lavoro, i veicoli con targa estera per residenti o turisti in città, i veicoli d’epoca di interesse storico o collezionistico durante raduni autorizzati, e i mezzi utilizzati dai lavoratori che non possono usufruire del trasporto pubblico per incompatibilità di orario o sede di lavoro.
Sono infine previste deroghe per il trasporto scolastico, limitatamente alla mezz’ora precedente e successiva all’orario di inizio e fine delle lezioni, per la partecipazione a cerimonie nuziali o funebri, e per veicoli con potenza inferiore a 80 kW guidati da conducenti anziani o con basso reddito certificato da attestazione ISEE. Particolari esigenze non programmabili potranno essere valutate caso per caso dal Servizio Ambiente e dal Comando di Polizia Locale. Il periodo natalizio, compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, vedrà la sospensione delle limitazioni per favorire la mobilità cittadina e le attività economiche durante le festività.
Il ritorno al livello verde, dopo l’attivazione di un’allerta, avverrà esclusivamente a seguito di due giorni consecutivi di rispetto del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo di PM10, secondo quanto comunicato quotidianamente da ARPAV.
Impianti termici. Sono inoltre previste misure per la limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, valide sempre dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026. In particolare, durante il periodo di funzionamento degli impianti termici. In allerta verde non dovrà essere superata la temperatura di 19°C (con tolleranza di +2° C) in abitazioni, uffici ed attività commerciali e la temperatura di 17°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. In allerta arancio e rossa la temperatura in abitazioni, uffici ed attività commerciali non dovrà superare i 18°C (con tolleranza di +2° C). Per i periodi ed il numero massimo di ore giornaliere di accensione degli impianti termici si rinvia alle norme nazionali vigenti. In allerta verde sarà vietato l’utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017. In allerta arancio e rossa la classe emissiva del generatore di calore non potrà essere inferiore alle “4 stelle”. È prevista una deroga per esigenze primarie e di sostentamento.
Domeniche/Giornate ecologiche. Si avvisa infine che sono state individuate le seguenti giornate ecologiche per la stagione invernale 2025-2026: domenica 19 ottobre 2025, domenica 2 novembre 2025, venerdì 26 dicembre 2025, giovedì 1 gennaio 2026, domenica 15 febbraio 2026. Saranno successivamente comunicate ulteriori giornate ecologiche previste fino al 30 aprile 2026.
È prevista inoltre la chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93) ad impianto termico attivato. Sono esclusi gli esercizi commerciali che utilizzino dispositivi con consumi energetici ridotti ed in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse. In deroga a quanto sopra, sono inoltre esclusi gli esercizi in cui sia necessario accedere celermente e frequentemente all’esterno dei locali (es. bar e ristoranti con plateatici).
È previsto il divieto di falò rituali, barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria per la cottura di cibi all’aperto con l’utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e fuochi d’artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe esclusivamente per i fuochi delle Fiere di San Luca e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere, previa formale comunicazione dei responsabili dell’attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell’ambito delle rispettive competenze. Il falò non dovrà avere una durata di combustione superiore alle tre ore e, a conclusione dell’evento, dovrà essere immediatamente spento con acqua. Gli organizzatori dovranno inoltre provvedere celermente all’asportazione delle ceneri e dei materiali incombusti al fine di evitare la dispersione eolica delle polveri.
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