
(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 129/25
Lussemburgo, 26 settembre 2025
Ordinanza del Tribunale nella causa T-771/20 RENV | KS e KD/Consiglio e a.
Missione Eulex Kosovo il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento
danni proposto contro alcune istituzioni e un organo dell’Unione europea
Nel 2008, l’Unione europea ha creato la missione civile sullo Stato di diritto denominata Eulex Kosovo, incaricata in
particolare di indagare sui crimini e sulle persone scomparse o uccise in Kosovo nel 1999, nel contesto del co nflitto
che ha avuto luogo in tale paese. Nel 2009 è stata istituita dall’Unione una commissione per il controllo del rispetto
dei diritti umani, incaricata delle denunce presentate per violazioni dei diritti umani commesse dall’Eulex Kosovo
nell’esercizio del suo mandato. Qualora riscontri tale violazione, la commissione può formulare raccomandazioni
non vincolanti per l’adozione di misure correttive da parte del capomissione.
A seguito delle denunce presentate da KS e KD, familiari di persone scomparse o uccise, nel novembre 2015 e
nell’ottobre 2016 la commissione di controllo ha constatato la violazione di diversi diritti fondamentali. Nel marzo
2017 ha chiuso i fascicoli, constatando al contempo che le sue raccomandazioni erano state attuate solo
parzialmente dal capo dell’Eulex Kosovo.
KS e KD hanno quindi proposto un ricorso per responsabilità extracontrattuale dinanzi al Tribunale dell’Unione
europea contro il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione este rna
(SEAE). Esse intendono ottenere il risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa di diversi atti ed
omissioni relativi alle indagini condotte dalla missione Eulex Kosovo in merito alla scomparsa e all’assassinio dei
loro familiari.
Con ordinanza del 10 novembre 2021 1, il Tribunale si è dichiarato manifestamente incompetente, ritenendo che il
ricorso rientrasse nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), settore nel quale il giudice
dell’Unione non è, in linea di principio, competente.
Investita di un’impugnazione da parte di KS e KD, la Corte di giustizia 2 ha dichiarato che i giudici dell’Unione sono
competenti a giudicare la responsabilità delle sue istituzioni e organi per atti od omissioni rientranti nella
PESC che non si ricolleghino direttamente a scelte politiche o strategiche. Ciò vale, in particolare, per le
decisioni adottate dall’Eulex Kosovo riguardo alla scelta del personale o all’istituzione di misure di controllo o di
mezzi di ricorso. La Corte ha precisato che la definizione dei mezzi messi a disposizione della missione e la revoca
del suo mandato esecutivo rientrano, invece, in simili scelte politiche o strategiche, per cui il Tribunale non ha
commesso errori dichiarandosi incompetente su tali punti.
La Corte ha quindi annullato parzialmente la decisione del Tribunale e gli ha rinviato la causa.
Con la sua ordinanza, il Tribunale respinge il ricorso proposto da KS e KD.
Anzitutto, il Tribunale ricorda che, dal 15 giugno 2014, la missione Eulex Kosovo è divenuta responsabile, in linea
di principio, per tutti gli obblighi connessi all’esecuzione del suo mandato, compresi quelli sorti prima di tale
data. Essa si è così sostituita alle persone precedentemente responsabili dell’esecuzione dei suoi compiti, an che nei
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procedimenti giudiziari in corso.
Per quanto riguarda, poi, l’asserita assenza di indagini sulla scomparsa dei familiari dei ricorrenti, dovuta a una
mancanza di personale adeguato all’interno della missione Eulex Kosovo, il Tribunale ritiene che gli
inadempimenti lamentati rientrino nella responsabilità esclusiva di detta missione nell’ambito della sua
gestione quotidiana e non possano essere imputati al Consiglio, alla Commissione o al SEAE.
Il Tribunale rileva altresì che, sebbene la commissione di controllo non disponga di poteri esecutivi e non offra alle
parti interessate né il beneficio del gratuito patrocinio né un mezzo di ricorso in esito alle violazioni da essa
accertate, i ricorsi giurisdizionali esperibili dinanzi al giudice dell’Unione consentono a tali parti di accedere a
tutte le garanzie richieste per assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo.
Infine, il Tribunale respinge anche gli altri argomenti delle parti, in particolare quelli vertenti sul potere di istruzione
incombente al Consiglio tramite il comandante civile dell’operazione e sull’asserito sviamento o abuso del potere
esecutivo commesso dal Consiglio o dal SEAE.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sul sito CURIA.
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Ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. (T‑771/20).
Sentenza della Corte del 10 settembre 2024, KS e KD/Consiglio e a., C-29/22 P (v. anche comunicato stampa n. 134/24).
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