
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 19 settembre 2025
Agenda dei lavori DEL 22, 23 e 24 settembre
CAMERA DI CONSIGLIO
22 SETTEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
23 SETTEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
24 SETTEMBRE
1 e 2) Sostanze stupefacenti o psicotrope/Produzione, traffico e detenzione illeciti di lieve entità/Confisca
9) Processo minorile/Sospensione del processo e messa alla prova/Applicabilità in ipotesi aggravate di reati di violenza sessuale/Esclusione
16) Beni culturali/Uscita dal territorio nazionale/Dichiarazione dell’interesse culturale
3 e 4) Processo minorile/Sospensione del processo e messa alla prova/ Applicabilità in ipotesi aggravate di reati di violenza sessuale/Esclusione
10) Provincia autonoma di Bolzano/Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande/Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica/Sanzioni per mancata osservanza dell’obbligo
17) Ordinamento della professione di psicologo/Sanzioni disciplinari/ Radiazione
5 e 6) Furto con strappo/Fatto di lieve entità/Trattamento sanzionatorio
11) Pensione anticipata (“quota 100”)/Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
18) Sisma 2012/Risarcimento dei danni economici/Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie)
7) Regione Umbria/Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente/ Trasferimento di risorse dal fondo sanitario regionale riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia
12) Processo penale/Ipotesi di ricusazione del giudice
19) Regione Puglia/Assistenza psicologica in ambito oncologico (psiconcologo)/Assunzione di personale
8) Sequestro di persona a scopo di estorsione/Circostanze attenuanti generiche/Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
13) Legge di bilancio 2025/Contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario dal 2025 al 2029/Riduzione di assegnazioni di spesa per contributi ai comuni e alle regioni per investimenti
20 e 21) Conflitti di attribuzione tra enti/Regione autonoma Sardegna c/Presidenza del Consiglio dei ministri/Ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari/Decadenza di Alessandra Todde dalla carica di Presidente della Regione/Sentenza del Tribunale di Cagliari emessa a conclusione del giudizio promosso dalla Presidente Todde avverso l’ordinanza-ingiunzione
14 e 15) Conflitti tra enti/Regione Calabria c/Presidente del Consiglio dei ministri/NCC/Foglio di registro elettronico
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 22 settembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1 e 2) l’articolo 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità); la stessa disposizione, in via subordinata, nella parte in cui, con riguardo al reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, non limita il proprio ambito applicativo ai casi in cui la condotta assume caratteri di non occasionalità, in ulteriore subordine, la medesima disposizione, in combinato disposto con gli articoli 200, comma 1, 236, comma 2, e 240-bis del codice penale, nella parte in cui dispone che la misura di sicurezza della confisca “allargata” debba applicarsi in caso di condanna per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, retroattivamente, entro i limiti dettati dall’articolo 200, comma 1, del codice penale, anziché prevedere che essa non possa essere ordinata per i fatti di “piccolo spaccio” verificatisi prima della modifica dell’articolo 85-bis t.u. stupefacenti; e, in via di estremo subordine, in combinato disposto con l’articolo 240-bis del codice penale, nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’articolo 73, comma 5, t.u. stupefacenti, prevede che è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre la confisca in questione;
3 e 4) l’articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano: a) al delitto previsto dall’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale; nonché b) al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale;
5 e 6) l’articolo 624-bis, secondo comma, del codice penale (furto con strappo), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
7) l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Umbria numero 9 del 1998 ((Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)), che delinea la modalità di finanziamento dell’ARPA consentendo un trasferimento di risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale volte indistintamente a sostenere genericamente tutti i compiti assegnati all’Agenzia; e l’articolo 1 della legge della Regione Umbria numero 18 del 2022 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale numero 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023;
8) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all’articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’articolo 62 bis del codice penale sulla recidiva reiterata ex articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale.
Nell’Udienza pubblica del 23 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
9) l’articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano: a) al delitto previsto dall’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale; nonché b) al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale;
10) l’articolo 1, commi 12, 15, 36 e 37 della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 4 del 2020 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l’Allegato A (sub II, D, 8) alla medesima legge provinciale, che prevedono “l’obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale”, e sanzionano la violazione di tale obbligo;
11) l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge numero 4 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge numero 26 del 2019, nella parte in cui, prevedendo che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”, esclude – come interpretato dalla Corte di Cassazione – nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato, la spettanza (incumulabilità) dell’intera annualità di pensione nell’ambito della quale si svolge la citata attività, ancorché essa sia svolta per un periodo limitato, inferiore (anche di molto) all’anno ed anche se pari ad una o ad alcune giornate di lavoro, anziché prevedere la perdita del trattamento pensionistico per i soli mesi in cui è stata effettivamente espletata l’attività lavorativa;
12) l’articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi di ricusazione del giudice;
13) le disposizioni dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge numero 207 del 2024) che stabiliscono e disciplinano un contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto ordinario negli anni dal 2025 al 2029 (commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793), nonché quelle che riducono alcune assegnazioni di spesa per l’assegnazione di contributi ai comuni e alle predette regioni per investimenti (commi 796 e 797, lettere a e d).
Nell’udienza pubblica del 23 settembre la Corte esaminerà anche:
14 e 15) due conflitti di attribuzione tra enti sollevati dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il primo in relazione al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, numero 226 del 2024, avente a oggetto le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge numero 21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, e l’individuazione delle specifiche tecniche; il secondo in relazione a due circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una recante chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE), disciplinato con il decreto interministeriale numero 226 del 2024, e l’altro recante un programma progressivo di rilascio delle funzionalità del registro elettronico NCC e taxi e del foglio di servizio elettronico.
Nell’Udienza pubblica del 24 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
16) l’articolo 65, comma 4-bis, secondo periodo, del codice dei beni culturali, nella parte in cui prevede, in relazione alla categoria di cose “che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500” (articolo 65, comma 4, lettera b), che l’ufficio di esportazione − che abbia ricevuto la dichiarazione dell’interessato finalizzata al trasferimento all’estero del bene senza autorizzazione preventiva (cd. regime semplificato) – abbia il potere di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo culturale solo nell’ipotesi in cui tale bene rientri nella tipologia delle “cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e completezza del patrimonio culturale della Nazione” (articolo 10, comma 3, lettera d-bis) e non anche se rientri nelle altre tipologie di cose cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali;
17) l’articolo 26, comma 3, della legge numero 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo), nella parte in cui prevede che la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo degli psicologi sia pronunciata di diritto dal Consiglio dell’Ordine degli psicologi quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato alla pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;
18) l’articolo 3, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge numero 74 del 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, con riferimento ai contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie), “nella parte in cui limita la spettanza del contributo straordinario, preordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola tipologia di aziende”;
Nell’udienza pubblica del 24 settembre la Corte esaminerà anche:
20 e 21) due conflitti di attribuzione tra enti sollevati dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il primo riguardante l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari del 20 dicembre 2024, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”; il secondo riguardante la sentenza del Tribunale di Cagliari numero 848 del 2025, emessa a conclusione del giudizio R.G. numero 477/2025, promosso dalla Presidente della Regione autonoma Sardegna Alessandra Todde avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari, nella parte in cui stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 19 settembre 2025