
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 116/25
Lussemburgo, 11 settembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-59/23 P | Austria / Commissione (Centrale nucleare Paks II)
La Corte di giustizia annulla la decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto dell’Ungheria per la centrale nucleare Paks II
La Commissione avrebbe dovuto verificare se l’attribuzione diretta dell’appalto per la costruzione dei due
nuovi reattori nucleari ad un’impresa russa fosse conforme alle norme dell’Unione in materia di appalti
pubblici
La Corte di giustizia annulla su impugnazione dell’Austria la sentenza emessa dal Tribunale dell’Unione europea in
tale causa nonché la decisione della Commissione europea che ha approvato l’aiuto dell’Ungheria per lo sviluppo di
due nuovi reattori nucleari sul sito della centrale nucleare di Paks. Poiché la costruzione dei due reattori faceva
parte dell’oggetto dell’aiuto e l’attribuzione diretta dell’appalto per la costruzione ad un’impresa russa era
indissolubilmente connessa a tale oggetto, la Commissione avrebbe dovuto verificare se tale attribuzione diretta,
senza previa procedura di gara pubblica, fosse conforme alle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici .
Con decisione del 6 marzo 2017 1, la Commissione ha approvato l’aiuto all’investimento che l’Ungheria prevedeva di
concedere all’impresa di Stato MVM Paks II 2 per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari sul sito della centrale
nucleare di Paks. Questi nuovi reattori dovevano sostituire progressivamente i quattro reattori esistenti. La MVM
Paks II sarebbe dovuta diventare, gratuitamente, la proprietaria e il gestore dei due nuovi reattori. La loro
costruzione doveva essere interamente finanziata dallo Stato ungherese.
La costruzione dei nuovi reattori è stata affidata, mediante attribuzione diretta 3, alla società russa Nizhny Novgorod
Engineering 4, in conformità ad un accordo tra la Russia e l’Ungheria relativo alla cooperazione in materia di
utilizzazione pacifica dell’energia nucleare. In questo medesimo accordo, la Russia si è impegnata a concedere
all’Ungheria un prestito statale per il finanziamento della maggior parte dello sviluppo dei nuovi reattori 5 .
L’Austria 6 ha contestato la decisione di approvazione della Commissione 7 dinanzi al Tribunale. Con sentenza del
30 novembre 2022 8, il Tribunale ha respinto il ricorso. L’Austria 9 ha allora proposto dinanzi alla Corte di giustizia
un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale.
La Corte annulla tanto la sentenza del Tribunale quanto la decisione di approvazione della Commissione.
Essa considera, in particolare, che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la Commissione non poteva
accontentarsi di verificare se l’aiuto in questione fosse conforme alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di
Stato, ma avrebbe dovuto anche verificare se l’attribuzione diretta dell’appalto per la costruzione dei due
nuovi reattori nucleari fosse conforme alla normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici.
Infatti, la costruzione dei due reattori costituiva parte integrante dell a misura di aiuto notificata dall’Ungheria e
intesa alla loro messa a disposizione a titolo gratuito a favore della MVM Paks II. Inoltre, l’attribuzione diretta
dell’appalto per la costruzione era indispensabile per la realizzazione del l’oggetto di tale aiuto e ne costituisce
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dunque una modalità inscindibile 10 .
La Corte sottolinea che l’organizzazione di una procedura di gara aperta in vista dell’attribuzione di un appalto
relativo alla costruzione di un’infrastruttura può avere un’incidenza, segnatamente, sul costo dell’investimento
necessario per tale costruzione e sulle proprietà di tale infrastruttura. Pertanto, una procedura siffatta può avere
un’influenza sull’entità del vantaggio eventualmente concesso a un’impresa o ad un gruppo di imprese in questo
modo.
Oltre a ciò, nella misura in cui la Commissione ha considerato, nella propria decisione di approvazione, che, in ogni
caso, l’attribuzione diretta dell’appalto per la costruzione era conforme alle norme sull ’affidamento di appalti, tale
decisione non è sufficientemente motivata. Infatti, il semplice riferimento al procedimento per inadempimento che
la Commissione aveva avviato contro l’Ungheria nel 2015 in rapporto all’attribuzione diretta dell’appalto per la
costruzione e che essa aveva concluso dichiarando che tale attribuzione era conforme alle norme relative agli
appalti pubblici non è sufficiente in quanto non permette di comprendere le ragioni specifiche che hanno portato a
tale conclusione.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso i n cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al
Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Decisione (UE) 2017/2112 della Commissione, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 – 2015/C (ex
2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare d i Paks II.
MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares.
Vale a dire, senza esperimento di una procedura di gara pubblica.
Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt.
La Russia si impegnava a fornire una linea di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro. L’Ungheria doveva inoltre fornire un importo supplementare
di 2,5 miliardi di euro provenienti dal proprio bilancio.
Sostenuta dal Lussemburgo.
La Commissione è stata sostenuta dall’Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dal Regno Unito.
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022, Austria/Commissione, T-101/18 (v. anche il comunicato stampa n. 192/22).
Nuovamente sostenuta dal Lussemburgo. La Commissione invece è sostenuta dall’Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia e dalla Polonia.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione deve tener conto delle violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in
materia di aiuti di Stato nel caso in cui una tale violazione derivi dall’attività economica finanziata, dall’aiuto o dal suo oggetto in quanto tali o anche
da modalità indissolubilmente connesse all’oggetto dell’aiuto.
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