
In virtù dell’autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, si ordina con la presente:
Sezione 1. Scopo . Il 7 agosto 1789, 236 anni fa, il presidente George Washington firmò una legge che istituiva il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti per supervisionare il funzionamento e il mantenimento degli affari militari e navali. Fu con questo nome che il Dipartimento della Guerra, insieme al successivo Dipartimento della Marina, vinse la Guerra del 1812, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ispirando timore reverenziale e fiducia nelle forze armate della nostra nazione e garantendo libertà e prosperità a tutti gli americani. I Padri Fondatori scelsero questo nome per segnalare al mondo la nostra forza e determinazione. Il nome “Dipartimento della Guerra”, più dell’attuale “Dipartimento della Difesa”, garantisce la pace attraverso la forza, poiché dimostra la nostra capacità e volontà di combattere e vincere guerre per conto della nostra nazione in qualsiasi momento, non solo per difenderci. Questo nome accentua l’attenzione del Dipartimento sul nostro interesse nazionale e l’attenzione dei nostri avversari sulla nostra volontà e disponibilità a combattere per proteggere ciò che è nostro. Ho quindi deciso che questo Dipartimento torni ad essere conosciuto come Dipartimento della Guerra e che il Segretario sia conosciuto come Segretario della Guerra.
Sec . 2. Attuazione . (a) Il Segretario della Difesa è autorizzato all’uso di questo titolo secondario aggiuntivo – Segretario della Guerra – e può essere riconosciuto con tale titolo nella corrispondenza ufficiale, nelle comunicazioni pubbliche, nei contesti cerimoniali e nei documenti non statutari all’interno del ramo esecutivo.
(b) Il Dipartimento della Difesa e l’Ufficio del Segretario della Difesa possono essere denominati rispettivamente Dipartimento della Guerra e Ufficio del Segretario della Guerra nei contesti descritti nella sottosezione (a) della presente sezione.
(c) Le disposizioni della presente sezione si applicano, ove opportuno, anche ai funzionari subordinati del Dipartimento della Difesa, che possono utilizzare i titoli secondari corrispondenti, quali Vice Segretario alla Guerra o Sottosegretario alla Guerra, nei contesti descritti nel paragrafo (a) della presente sezione.
(d) Tutti i dipartimenti e le agenzie esecutive devono riconoscere e accogliere l’uso di tali titoli secondari nelle comunicazioni interne ed esterne, a condizione che l’uso di tali titoli non crei confusione rispetto agli obblighi legali, statutari o internazionali.
(e) I riferimenti statutari al Dipartimento della Difesa, al Segretario della Difesa e agli ufficiali e componenti subordinati rimarranno validi fino a quando non saranno modificati successivamente dalla legge.
(f) Entro 30 giorni dalla data del presente ordine, il Segretario della Guerra dovrà presentare al Presidente, tramite l’Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale, una notifica per la trasmissione al Congresso di qualsiasi ufficio, dipartimento esecutivo o agenzia, componente o comando che inizi a utilizzare una designazione secondaria del Dipartimento della Guerra.
(g) Entro 60 giorni dalla data del presente ordine, il Segretario alla Guerra presenterà al Presidente, tramite l’Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale, una raccomandazione sulle azioni necessarie per cambiare permanentemente il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Tale raccomandazione includerà le proposte di azioni legislative ed esecutive necessarie per realizzare tale cambio di nome.
Art . 3. Disposizioni generali . (a) Nulla nel presente ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o altrimenti influenzare:
(i) l’autorità concessa dalla legge a un dipartimento o agenzia esecutiva, o al suo capo; o
(ii) le funzioni del Direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio relative alle proposte di bilancio, amministrative o legislative.
(b) Il presente ordine sarà attuato in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Il presente ordine non intende creare e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, esigibile per legge o in equità da alcuna parte nei confronti degli Stati Uniti, dei suoi dipartimenti, agenzie o entità, dei suoi funzionari, dipendenti o agenti, o di qualsiasi altra persona.
(d) I costi per la pubblicazione del presente ordine saranno a carico del Dipartimento della Guerra.
Donald J. Trump
LA CASA BIANCA,
5 settembre 2025.