
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 109/25
Lussemburgo, 4 settembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-305/22 | C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE)
Un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto
europeo e prendere in carico essa stessa l’esecuzione della pena senza il
consenso dello Stato che ha emesso tale mandato
Senza tale consenso, lo Stato di emissione può mantenere il mandato d’arresto europeo ed eseguire esso
stesso la pena nel proprio territorio
Il mandato d’arresto europeo è una procedura giudiziaria semplificata, prevista dal diritto dell’Unione 1, che
consente l’arresto di una persona nello Stato membro in cui essa si trova e la sua consegna nello Stato membro che
ha emesso il mandato, affinché essa vi sia sottoposta a procedimento penale o vi esegua la pena a cui è stata
condannata. In questo settore, i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci costituiscono le basi della
cooperazione giudiziaria in materia penale e sanciscono una regola import ante: gli Stati membri sono tenuti a dare
esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo. La non esecuzione di un siffatto mandato può quindi avvenire solo in
via eccezionale. In questa sentenza, la Corte di giustizia spiega perché la non esecuzione di un man dato d’arresto
europeo, al fine di eseguire tale pena nello Stato in cui risiede la persona colpita da quest’ultimo, sia valida solo se
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rispetta le condizioni e la procedura connesse al riconoscimento della sentenza
di condanna e alla presa in carico dell’esecuzione di detta pena, prevista da un’altra normativa dell’Unione.
Nel 2017 un cittadino rumeno viene condannato dalla Corte d’appello di Bucarest a una pena detentiva, divenuta
definitiva il 10 novembre 2020. Il 25 novembre 2020 tale giudice emette un mandato d’arresto europeo nei confronti
di detta persona ai fini dell’esecuzione di tale condanna. Il 29 dicembre 2020 tale persona viene arrestata in Italia.
Tuttavia, le autorità giudiziarie italiane rifiutano di consegnare la persona interessata alle autorità rumene. Per
contro, tali autorità decidono di riconoscere la sentenza di condanna della Corte d’appello di Bucarest e di eseguire
la pena in Italia. Esse ritengono infatti che ciò aumenterebbe le possibilità d i reinserimento sociale dell’interessato, il
quale risiedeva legalmente ed effettivamente in Italia. Inoltre, le autorità giudiziarie italiane detraggono dalla durata
iniziale della pena i periodi di detenzione già scontati in Italia e dispongono nei confronti del condannato gli arresti
domiciliari con contestuale sospensione condizionale. Dal canto loro, le autorità giudiziarie rumene si oppongono
tanto al riconoscimento della sentenza di condanna quanto alla sua esecuzione in Italia. Esse ribadiscono che il
mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del cittadino rumeno è ancora in vigore. Di conseguenza, secondo
le autorità rumene, la persona deve essere consegnata e la sua pena deve essere eseguita non già in Italia, bensì in
Romania.
Investita della controversia, la Corte d’appello di Bucarest decide di interrogare la Corte di giustizia, in particolare,
per chiarire se il rifiuto di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso per eseguire
una pena privativa della libertà presupponga che lo Stato di emissione abbia acconsentito all’esecuzione della pena
in un altro Stato membro. Inoltre, essa si chiede se, qualora lo Stato di emissione non abbia dato il suo consenso a
tale presa in carico conformemente alle norme specifiche del diritto dell’Unione in materia 2, esso conservi il diritto
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di eseguire la pena e quindi di mantenere il mandato d’arresto europeo.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda anzitutto che il mandato d’arresto europeo si basa sul principio della fiducia
reciproca e che il rifiuto di esecuzione è un’eccezione, che deve essere sempre interpretata restrittivamente.
Pertanto, gli organi giudiziari dello Stato membro che rifiuta l’esecuzione del mandato d’arresto europeo affinché la
pena sia eseguita nel territorio di questo stesso Stato devono ottenere il consenso degli organi dello Stato membro
emittente quanto alla presa in carico dell’esecuzione della pena irrogata in quest’ultimo Stato. Tale consenso implica
la trasmissione allo Stato membro di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato membro di
emissione, corredata di un certificato. Senza tale consenso, le condizioni per la presa in carico dell’esecuzione non
sono soddisfatte e la persona interessata deve essere consegnata. Infatti, l’obiet tivo di aumentare le possibilità di
reinserimento sociale, addotto dalle autorità italiane, non è assoluto e deve essere conciliato con la regola di
principio secondo cui gli Stati membri danno esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo.
Tenuto conto delle diverse funzioni della pena nell’ambito della società, gli organi dello Stato membro in cui una
persona è stata condannata a una pena privativa della libertà possono legittimamente basarsi su argomenti di
politica penale che gli sono propri al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita nel suo territorio e, di
conseguenza, rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai fini dell’esecuzione della pena
in un altro Stato membro. In ogni caso, se il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo è stato fatto in
violazione delle condizioni essenziali e della procedura prevista dal diritto dell’Unione, tale mandato d’arresto
europeo resta in vigore e lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire nel proprio territorio la pena irrogata.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri.
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.
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