
In un’epoca di trasformazioni radicali, dove la rivoluzione digitale sta ridisegnando ogni aspetto della nostra vita, il mondo del lavoro non fa eccezione. L’inarrestabile avanzata di nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e la connettività globale impongono al diritto del lavoro di confrontarsi con sfide inedite e complesse. Per analizzare questo scenario in evoluzione e comprendere le prospettive future, abbiamo il privilegio di intervistare l’Avv. Marco Proietti, una figura di spicco nel panorama giuslavorista italiano, docente universitario e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
Con un background solido e una visione proiettata verso l’innovazione, l’Avv. Proietti ha recentemente pubblicato il manuale “Il rapporto di lavoro nell’era digitale” per la prestigiosa casa editrice Giuffrè, un’opera che si presenta come un punto di riferimento per chiunque voglia navigare le complessità del lavoro nell’era 4.0.
In questa intervista approfondita, esploreremo temi cruciali che l’Avv. Proietti ha analizzato nel suo volume: dalla ridefinizione dei confini tra lavoro subordinato e autonomo alla luce dei nuovi modelli di prestazione, all’impatto delle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, che hanno scosso le fondamenta del Jobs Act. Affronteremo inoltre il delicato equilibrio tra le esigenze di cybersecurity aziendale e il rispetto della privacy dei dipendenti, un nodo cruciale nel contesto del lavoro a distanza. Infine, ci addentreremo nel futuro della contrattazione collettiva e del ruolo dei sindacati, interrogandoci su come possano adattarsi per tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori in un mercato del lavoro sempre più fluido e dominato dagli algoritmi.
Un’occasione imperdibile per cogliere la profondità di un’analisi che non si limita alla teoria, ma offre spunti pratici e soluzioni concrete alle sfide che professionisti, imprese e lavoratori si trovano ad affrontare ogni giorno.
Domanda. Rivoluzione digitale e lavoro: quali sono, secondo lei, le sfide più urgenti che il diritto del lavoro deve affrontare nell’immediato futuro, alla luce delle trasformazioni tecnologiche e dei mutamenti giurisprudenziali in corso?
Avv. Marco Proietti. La tecnologia, da sempre, ha impresso profondi e veloci cambiamenti al mondo del lavoro. La rivoluzione digitale, a maggior ragione, sta portando il rapporto di lavoro su un livello diverso, consentendo lo svolgimento di attività anche a distanza, e richiedendo delle competenze professionali diverse e sempre più peculiari. In questa direzione, il diritto del lavoro deve adeguarsi poiché le attuali norme appartengono a un’Epoca che precede l’avvento del digitale. Si deve immaginare che la prestazione non sarà più resa seguendo i canoni ordinari di lavoro subordinato e lavoro autonomo. Il confine di questi due modelli è sottilissimo e la direzione che si sta prendendo è verso una prestazione flessibile, sia per ragioni organizzative aziendali e sia per le esigenze dei lavoratori. È una sfida che il legislatore si trova ad affrontare, dovendo modernizzare e adeguare le norme, i contratti e la disciplina dei principali istituti del rapporto di lavoro.
Domanda. Licenziamenti e giurisprudenza costituzionale: dopo i recenti interventi della Corte Costituzionale, come cambia concretamente la disciplina dei licenziamenti e quali ripercussioni avranno queste evoluzioni su imprese e lavoratori?
Avv. Marco Proietti. Il tema dei licenziamenti è tornato in grande auge dopo le varie sentenze della Corte Costituzionale che hanno, nei fatti, ripristinato la tutela reale del posto di lavoro e, quindi, il diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo. Il Jobs Act è stato del tutto disarticolato. Ad oggi ci troviamo con un vuoto normativo in quanto il vecchio articolo 18 è stato modificato sia dalla riforma del 2015 che dalla Legge Fornero del 2012 e, pertanto, manca quella chiarezza nelle norme che era la base su cui si fondava il sistema prima dei due interventi legislativi. Spetta al giudice decidere se e in quali casi il lavoratore licenziato ha diritto ad essere reintegrato in servizio. Questa ampia discrezionalità, determinata proprio dalla mancanza di una disciplina chiara, comporta incertezza nel diritto, e per le aziende questo significa meno interesse ad investire e assumere. È un tema particolarmente delicato. Si può intervenire molto agevolmente con una norma che, senza costi per lo Stato, recepisca la posizione della giurisprudenza reintroducendo l’articolo 18, per come lo conoscevamo prima del 2012, limitando l’indennità risarcitoria per non gravare le imprese di giudizi eventualmente troppo lunghi. Forse è scontato dirlo, ma riuscire a mettere mano alla disciplina dei licenziamenti in questa legislatura sarebbe una buona carta di presentazione per chi, evidentemente, si vuole porre come un attento osservatore dei diritti dei lavoratori e delle prerogative delle imprese, in un perfetto bilanciamento degli interessi in gioco.
Domanda. Cybersecurity e controllo a distanza: nel suo volume affronta i temi legati alla sicurezza digitale: come è possibile conciliare le esigenze di protezione aziendale con il rispetto della dignità e della privacy dei dipendenti?
Avv. Marco Proietti. L’utilizzo delle tecnologie digitali espone sia il lavoratore che il datore a continue e potenziali violazioni della riservatezza e della privacy, con conseguenze molto rischiose. Ad esempio, la violazione dell’integrità del server aziendale può essere causa di un danno inimmaginabile per l’azienda, ed il lavoratore colpevole sarebbe esposto al rischio di licenziamento; dall’altro lato, il datore di lavoro alla ricerca spasmodica di una giusta causa di recesso, potrebbe essere invogliato ad utilizzare ogni strumento per raccogliere informazioni contro un proprio dipendente. Interviene in questo campo l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ma potrebbe non bastare. È opportuno porre particolare attenzione alla formazione. Il personale dipendente (impiegati e con funzioni direttive), deve essere consapevole che, ogni giorno, utilizza e immette dati sensibili nella rete e deve avere la conoscenza di quegli elementi minimi del diritto che consentono di evitare problemi legati alla violazione della riservatezza e della privacy (si pensi all’utilizzo, spesso superficiale, della navigazione via web tramite il pc del proprio ufficio). A questo si aggiunga la previsione di procedure interne di intervento in caso di violazioni e attacchi cyber, per evitare la paralisi di tutta l’azienda.
Domanda. Contrattazione collettiva e sindacati: in che modo le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva possono adattarsi all’era digitale per continuare a rappresentare in maniera efficace i lavoratori?
Avv. Marco Proietti. La contrattazione collettiva e ancora di più quella aziendale saranno, giustamente, sempre di più il perno attorno al quale ruoterà lo sviluppo dell’impresa. La legge dello Stato può fissare delle regole, ma la peculiarità del singolo settore merceologico è lasciata alla conoscenza dei sindacati e delle associazioni di categoria che possono intervenire con correttivi e con modifiche alla disciplina dei singoli istituti, calandosi nel particolare. Il digitale non farà altro che rafforzare questo ruolo, ponendo altre questioni come, per esempio, proprio gli aspetti relativi alla cyber security.
Domanda. Dumping contrattuale e tutela dei diritti: di fronte alla proliferazione di contratti collettivi non rappresentativi, come i cosiddetti “pirata”, quale può essere la strada per garantire una reale tutela dei diritti dei lavoratori e rafforzare il ruolo delle organizzazioni sindacali?
Avv. Marco Proietti. Il panorama del diritto sindacale, mai come in questo momento, vive una fase di profonda trasformazione. La mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 Cost. ha creato, e continuerà a farlo, molti dubbi interpretativi poiché se, da un lato, il timore di un intervento statale può ritenersi ragionevole in ordine al possibile conflitto con la libertà sindacale, dall’altro lato, comunque, manca un momento di chiarezza che eviti l’andare “in ordine sparso” quanto a validità ed efficacia dei contratti collettivi. Nessun dubbio che il datore di lavoro resti libero di scegliere quale contratto collettivo applicare, utilizzando un criterio di coerenza con il settore di appartenenza che garantisca (o almeno dovrebbe) di poter applicare una disciplina collettiva quanto più adatta all’attività che viene svolta; d’altro canto, l’utilizzo sempre più frequente della contrattazione di prossimità o di quella aziendale, ha comunque garantito un nuovo fervore nei rapporti sindacali, avvicinando la concertazione alla base e all’azienda, guardando a un sistema di relazioni industriali non più basato sul conflitto ma sulla effettiva compartecipazione dei soggetti protagonisti: i lavoratori, economicamente e contrattualmente parte debole, e l’imprenditore, che assume i rischi derivanti dall’attività economica. Si è di fronte a una evoluzione, poiché la società è in radicale cambiamento. In questo, un esempio classico è legato all’espansione dei confini relativi alla tecnologia digitale. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali genericamente intese, infatti, potrebbe portare a un sistema ove sia direttamente l’algoritmo a decidere la retribuzione equa, magari parametrandola al rendimento del lavoratore e limitandosi ad applicare (in modo asettico) le poche norme considerate essenziali: un piccolo assaggio di questo sistema si è avuto con la vicenda legata ai “riders” dove è apparso evidente che le tutele del lavoratore siano ridotte ai minimi termini poiché l’algoritmo non tiene conto di tante variabili. Il traffico, un possibile incidente, un forte temporale o una nevicata. E in questo modo, anche il ruolo del sindacato finisce per essere ridisegnato se non addirittura ridimensionato notevolmente. È importante, allora, riuscire a stabilire criteri chiari e incontrovertibili. Quale è la retribuzione giusta e rientrante nei parametri dell’art. 36 della Costituzione? Quali sono i contratti collettivi che rispettano tali dettami costituzionali, e quali sono le sigle sindacali che possono validamente contrattare la sottoscrizione di un accordo, sui vari livelli di concertazione? Questi sono i temi su cui ci si deve interrogare. Si sente la mancanza di una legge sulla rappresentanza sindacale che potrebbe porre fine a tante dispute, spesso del tutto infondate, sulla validità ed efficacia di un determinato contratto collettivo.
Il colloquio con l’Avv. Marco Proietti ha tracciato un quadro esaustivo e stimolante delle sfide che il diritto del lavoro si trova ad affrontare in una società sempre più interconnessa. Le sue risposte hanno messo in luce come la rivoluzione digitale non sia un fenomeno estraneo al mondo giuridico, ma un vero e proprio motore di cambiamento che impone una profonda riflessione su istituti consolidati.
L’analisi dei licenziamenti e della giurisprudenza costituzionale ha evidenziato l’incertezza normativa che attanaglia imprese e lavoratori, sottolineando la necessità di un intervento legislativo che possa ripristinare un equilibrio tra tutele e flessibilità. Allo stesso modo, il tema della cybersecurity ha ribadito l’urgenza di conciliare la protezione aziendale con i diritti fondamentali dei dipendenti, in un contesto in cui la privacy e la dignità del lavoratore sono esposte a nuovi rischi.
Infine, la riflessione sulla contrattazione collettiva e sulla crisi di rappresentanza sindacale ha aperto scenari futuri in cui il ruolo del sindacato, da un lato, viene rafforzato a livello aziendale, ma dall’altro deve affrontare la sfida di un mondo del lavoro sempre più dominato dagli algoritmi e da una contrattazione “pirata”. L’Avv. Proietti ha sottolineato come la risposta a queste sfide non possa che essere una modernizzazione complessiva del quadro normativo, che ponga al centro un bilanciamento tra gli interessi delle parti, senza trascurare l’importanza della formazione e della consapevolezza, strumenti indispensabili per navigare nell’era del digitale.
