
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 prot.n.20/25
Al Sindaco del Comune di Amantea
Dott. Vincenzo Pellegrino
Al Sindaco del Comune di Nocera Terinese
Geom. Saverio Russo
OGGETTO: richiesta di annullamento in autotutela delle ordinanze contingibili ed urgenti n.
41/2025 (Comune di Amantea) e n. 37/2025 (Comune di Nocera Terinese).
La scrivente Federazione Coldiretti, in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti indicate in
oggetto, con la presente espone e richiede quanto segue.
Si premette che, con la predette ordinanze, identiche nel contenuto, i Comuni di Amantea a Nocera
Terinese hanno disposto su rispettivi territori il divieto “di utilizzo, deposito e spargimento di
fertilizzanti chimici, diserbanti, pesticidi, liquami zootecnici o altri materiali potenzialmente
inquinanti: 1. Entro un raggio di 200 metri da: o Pozzi idrici, in particolare quelli gestiti da
SORICAL; o Corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, canali di scolo, ruscelli stagionali); o Sorgenti
naturali e fonti di acqua potabile; 2. Nei fondi agricoli confinanti con il mare, lungo l’intera fascia
costiera del Comune (….), al fine di prevenire il riversamento diretto di sostanze inquinanti nelle
acque marine”.
Ebbene, le ordinanze in esame sono manifestamente illegittime ed abnormi, in quanto inficiate da
evidenti profili di eccesso di potere, sviamento di potere e violazione di legge, sicché se ne chiede
l’annullamento in autotutela.
1. Precisamente, le ordinanze sono innanzitutto afflitte da eccesso di potere per manifesta
carenza istruttoria ed evidente genericità e per violazione di legge per difetto di motivazione,
in quanto non sono supportate da adeguato accertamento dello stato di pericolo, concreto o
anche potenziale, che legittima la PA procedente all’adozione del provvedimento in
questione. È noto, per come più volte ribadito in giurisprudenza, che “la sussistenza di tale
pericolo deve emergere da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da
giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis Cons.
Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846)” (così CdS sent. 3 gennaio 2024 n° 105).
A tal proposito, giova sottolineare che nessuno dei due Comuni ha fatto svolgere accertamenti,
sopralluoghi, verifiche da parte degli organi di polizia municipale o di organismi dotati di
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attrezzature e competenze specifiche, finalizzati a verificare l’effettivo o anche potenziale deflusso
dei fertilizzanti chimici, diserbanti, pesticidi, liquami zootecnici nelle acque fluviali e/o marittime.
Le ordinanze si fondano su mere supposizioni effettuate tra l’altro da un organo (il Sindaco) che
all’evidenza non ha alcuna competenza tecnica per valutare la sussistenza di una situazione di
pericolo per l’ambiente e la pubblica incolumità.
2. Sotto diverso profilo, le due ordinanze sono illegittime sempre per eccesso di potere per difetto di
istruttoria, illogicità, genericità ed abnormità in quanto le determinazioni assunte dai Comune non
sono supportate da alcuna evidenza scientifica circa il rischio anche solo potenziale che l’uso
dei fertilizzanti chimici, diserbanti, pesticidi, liquami zootecnici possa compromettere la qualità e
genuinità delle acque fluviali e marittime.
È a tutti noto, tra l’altro, che l’utilizzo dei menzionati mezzi tecnici per l’esercizio dell’attività
agricola è soggetto a stringenti disposizioni afferenti all’immissione in commercio degli stessi
nonché ai requisiti di professionalità che gli imprenditori agricoli devono possedere per l’impiego
dei predetti presidi fitosanitari. E tutto ciò in disparte dalla evidenza che l’impiego dei prodotti che le
ordinanze in oggetto vogliono vietare non ha mai – e si parla di decenni in cui detti prodotti sono
stati utilizzati – causato effetti dannosi all’ambiente e alla salute umana o animale non solo nell’ area
tirrenica calabrese ma in qualsivoglia ambito territoriale.
Le ordinanze sono altresì del tutto carenti di acquisizioni di supporti scientifici anche in relazione
alla scelta di creare una sorta di fascia di rispetto di 200 metri – in relazione al divieto di uso di
concimi, diserbanti ecc… – da corsi d’acqua, pozzi ecc…, risultando quindi la scelta frutto di mero
arbitrio da parte dell’Autorità emanante. Peraltro, le due ordinanze sono del tutto generiche anche in
relazione alla individuazione dei prodotti per i quali è imposto il divieto, in quanto esse non indicano
quali tipologie di prodotti per i quali è disposto il divieto, facendo le stesse riferimento generico a
tutti i prodotti che normalmente si utilizzano nelle produzioni agricole. Peraltro, la genericità delle
ordinanze ha come ineludibile corollario che gli operatori agricoli non possano utilizzare alcuno dei
prodotti che si adopera nella attività agricole, con la conseguenza che le due ordinanze determinano
una paralisi dell’intero comparto agricolo nei comuni. Sotto tale profilo, le ’ordinanze sono
evidentemente abnormi, in quanto di fatto sicuramente si blocca il comparto agricolo dei due
comuni, per prevenire un rischio di cui non si è accertate neanche la sussistenza potenziale.
3. Le ordinanze sono anche illegittime per errata applicazione dell’art. 50 V TUEL, in quanto, come
è noto, le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra
ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto,
l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a
fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge. Nel caso di specie,
invece, è di tutta evidenza che laddove sia accertato realmente un concreto o anche ipotetico rischio
di sversamento di materiali inquinanti nelle acque fluviali e/o marittime, sussistono specifiche
disposizioni tese a tutelare l’ambiente, anche mediante adozione di provvedimenti da parte dei
competenti organi amministrativi (dirigenti, responsabili dei servizi ecc…).
Sicché, le ordinanze qui contestate difettano di quel carattere di atipicità e residualità che deve
connotare necessariamente le ordinanze contingibili ed urgenti.
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4. Con la presente, si evidenzia altresì, l’urgenza di adottare provvedimenti in autotutela, in quanto
la “vigenza” delle ordinanze contingibili e urgenti comporta di fatto l’interruzione dell’attività
agricola degli operatori del settore nel comprensorio dei due comuni. Interruzioni che implicano la
cessazione dell’attività agricola, in quanto vi sono attualmente colture in campo e sono programmati
ulteriori trapianti di orticole nel mese di settembre, con prevedibili conseguenze su occupazione e
reddito di lavoratori e imprese. In aggiunta, si rilevano tensioni sul mercato che si traducono in una
contrazione della domanda e in sospensioni di consegne di prodotto già raccolto.
5. Si evidenzia, altresì, che le imprese agricole che dovessero subire danni economici diretti a causa
delle ordinanze adottate, si riservano di agire in giudizio nei confronti dei Comuni di Amantea e
Nocera Terinese per ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti e patiendi.
In tale contesto, si segnala che in data 26 agosto 2025 si è svolto un incontro istituzionale tra i
Sindaci di Amantea e Nocera Terinese, il Direttore generale ARPACAL, i rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali Agricole (Coldiretti, Confagricoltura), il Presidente del Consorzio
Cipolla Rossa di Tropea, nonché agricoltori e trasformatori.
In quella sede:
i Sindaci hanno illustrato le motivazioni del provvedimento, qualificandolo come atto volto a
richiamare al rispetto delle normative vigenti;
è stata ribadita la disponibilità ad avviare un tavolo di confronto con le imprese agricole
interessate;
Coldiretti e le altre organizzazioni di categoria hanno assunto l’impegno di collaborare con
ARPACAL, anche consentendo l’installazione di strumenti di monitoraggio nei fondi
agricoli;
ARPACAL ha garantito l’attivazione di un monitoraggio continuo e certificato sui siti di
produzione e trasformazione (a questo proposito si è letto nei giorni seguenti sulla stampa di
un protocollo sottoscritto tra Arpacal e comuni);
si è convenuto infine che i Sindaci dispongano l’immediata sospensione delle ordinanze
emesse.
Si sottolinea, inoltre, che la produzione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e, più in
generale, delle produzioni orticole locali, è già oggi sottoposta a stringenti controlli di qualità e
sicurezza. Prima dell’immissione in commercio, i lotti di cipolla vengono sottoposti ad analisi
multiresiduali certificate, a tutela della salute dei consumatori e a garanzia dell’intera filiera.
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la richiesta che i Sindaci provvedano senza indugio
all’annullamento in autotutela delle ordinanze n. 41/2025 e n. 37/2025, attesa la loro manifesta
illegittimità e le conseguenze gravissime per l’intero comparto agricolo locale.
Il Presidente
Franco Aceto
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