
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 111/25
Lussemburgo, 4 settembre 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-43/24 | [Shipov] 1
Avvocato generale Richard de la Tour: lo Stato membro di origine di una
persona transgender ha l’obbligo di rilasciare documenti di identità
conformi all’identità di genere vissuta
La modifica dei dati dello stato civile deve essere effettuata indipendentemente da qualsiasi trattamento
chirurgico di riassegnazione sessuale
Una persona di cittadinanza bulgara è stata registrata alla nascita come persona di sesso maschile con un nome 2,
un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso . Detta persona ha
seguito un trattamento ormonale e presenta attualmente i lineamenti di una donna. La discordanza tra il suo
aspetto femminile e i suoi documenti di identità ufficiali propri di una persona di sesso maschile le causa
inconvenienti quotidiani, in particolare nella ricerca di un lavoro.
Tale persona ha adito i giudici bulgari chiedendo che fosse riconosciuto il suo sesso femminile e che fossero
modificati i suoi dati di stato civile nell’atto di nascita. La sua domanda è stata respinta.
Infatti, la normativa bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, non prevede la possi bilità di un tale
cambiamento del sesso, del nome e del numero di identificazione personale riportati negli atti dello stato civile in
tale tipo di situazione.
Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara dubita del la compatibilità di tale normativa con
il diritto dell’Unione e interroga la Corte di giustizia.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare che il
diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudic i nazionali, che non
consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza
trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di
identificazione personale. Il diritto dell’Unione osta altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati
nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti
d’identità.
L’avvocato generale ritiene che la menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di
nascita emesso dallo Stato membro competente implichi, in considerazione della finalità di tale documento, un
obbligo per detto Stato di riconoscere giuridicamente l’identità di genere vissuta e di annotarla in detto atto.
L’avvocato generale precisa che tale finalità consiste nel consentire l’identificazione del suo titolare senza che possa
essere rimessa in discussione l’autenticità dei documenti presentati da quest’ultimo o la veridi cità dei dati in essi
contenuti.
Di conseguenza, una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, la quale, non riconoscendo
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l’identità di genere di una persona transgender, le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto
dell’Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di
circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. Una simile
limitazione può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo, il che
non si verifica nel caso di specie.
L’avvocato generale propone alla Corte di stabilire che spetti, in linea di principio, al giudice del rinvio, senza
attendere che la normativa nazionale di cui trattasi sia modificata in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale, interpretare detta normativa alla luce del diritto dell’Unione. Tale interpretazione deve,
in particolare, essere conforme alle norme relative alla libertà di circolazione e di soggiorno, al rispetto della vita
privata nonché al rilascio dei documenti di identità oppure, se necessario, comportare la disapplicazione di detta
normativa.
Infine, l’avvocato generale ritiene che l’esercizio, da parte di una persona transgender, del suo diritto di far
registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d’identità o un passaporto
corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un
trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una siffatta prescrizione pregiudicherebbe, in particolare, il
diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale deliberare sulla causa
conformemente alla decisione della Corte, che vincola ugualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta
una questione analoga.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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