
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 105/25
Lussemburgo, 3 settembre 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-348/23 | Zalando / Commissione
Il Tribunale respinge il ricorso della Zalando contro la designazione della
sua piattaforma omonima come piattaforma online di dimensioni molto
grandi
Con decisioni del 25 aprile 2023 1, la Commissione ha designato, tra l’altro, il negozio online Zalando, una
piattaforma che commercializza articoli di moda nonché prodotti di bellezza, come «piattaforma online di
dimensioni molto grandi» ai sensi del regolamento sui servizi digitali 2 .
Infatti, la Commissione riteneva che il numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma Zalando
nell’Unione europea fosse superiore alla soglia di 45 milioni (o al 10 % della popolazione dell’Unione), vale a dire
oltre 83 milioni.
La designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi comporta che la piattaforma in questione sia
soggetta a obblighi supplementari volti, in particolare, a tutelare i consumatori e a lottare co ntro la diffusione di
contenuti illegali.
La Zalando ha contestato la designazione della sua piattaforma come piattaforma online di dimensioni molto grandi
dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale respinge il ricorso della Zalando e conferma
quindi la decisione della Commissione.
Secondo il Tribunale, la piattaforma Zalando è una «piattaforma online» ai sensi del regolamento sui servizi digitali
nella misura in cui venditori terzi vi commercializzano prodotti nell’ambito del programma intitolato «Partner
Programm» 3 . Per contro, essa non lo è per quanto riguarda la vendita diretta di prodotti da parte della stessa
Zalando («Zalando Retail») 4 .
Per stabilire se la piattaforma Zalando dovesse essere designata come una piattaforma online di dimensioni molto
grandi, occorreva determinare il suo numero di destinatari attivi, che comprendeva in particolare il numero di
persone che erano state esposte alle informazioni provenienti dai venditori terzi nell’ambito del Partner
Programm 5 .
Poiché la Zalando non era in grado di distinguere, tra gli oltre 83 milioni di persone che avevano utilizzato la sua
piattaforma (comprendente la Zalando Retail e il Partner Programm), quelle che sono state effettivame nte esposte
alle informazioni fornite dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm da quelle che non lo sono state 6, la
Commissione poteva ritenere che esse fossero tutte considerate esposte a dette informazioni. La Commissione
poteva quindi considerare che il numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma Zalando ammontasse
a più di 83 milioni, e non a soli circa 30 milioni, come sostenuto dalla Zalando basandosi sul valore lordo delle
vendite generate nell’ambito del Partner Programm.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Il Tribunale respinge peraltro gli argomenti della Zalando secondo cui le norme del regolamento sui servizi digitali
relative alla qualificazione come piattaforme online di dimensioni molto grandi violerebbero i principi di certezza del
diritto, di parità di trattamento e di proporzionalità.
Esso sottolinea in particolare che i mercati online possono essere utilizzati per facilitare la commercializzazione di
prodotti pericolosi o illegali presso una parte significativa della popolazione dell’Unione, qu alora il loro numero
medio mensile di destinatari attivi sia pari o superiore a 45 milioni.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronu ncia.
Restate in contatto!
V. il comunicato stampa della Commissione IP/23/2413.
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali
(regolamento sui servizi digitali).
Infatti, la piattaforma Zalando memorizza e diffonde informazioni fornite da tali venditori, cosicché si tratta di una «piattaforma online», ossia di una
sottocategoria di servizi di memorizzazione di informazioni. La circostan za che la Zalando verifichi che le immagini e le descrizioni fornite da tali
venditori siano conformi ai suoi requisiti commerciali, che essa le modifichi o le integri, non mette in discussione il fatto che queste informazioni
provengano, almeno in parte, da venditori terzi.
Infatti, la vendita diretta di prodotti da parte della Zalando nell’ambito del servizio Zalando Retail non rientra in un serv izio di memorizzazione di
informazioni, dal momento che tale servizio non memorizza informazioni fornite da u n destinatario del servizio, ma unicamente informazioni
provenienti dalla Zalando stessa.
Anche venendo a conoscenza del nome dei prodotti commercializzati dai venditori terzi, del loro fabbricante, della loro descr izione e della loro
fotografia.
Per determinati prodotti commercializzati sia dalla Zalando sia da venditori terzi, la presentazione dei prodotti era sempre uniforme e indipendente
dall’identità del venditore in questione. Esisteva solo una pagina di dettagli del prodotto contenente informazioni e immagini identiche e il
consumatore veniva a conoscenza dell’identità del venditore solo quando aveva selezionato le specifiche del prodotto di cui trattasi, come ad
esempio la sua taglia per l’abbigliamento.
Direzione della Comunicazione