(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
tradizionale “Festa della Catalpa” che si svolgerà nel quartiere Vallenoncello nella
giornata di sabato 06 settembre 2025.
N. cron. 447, in data 08/08/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
Vista la comunicazione datata 31/07/ 2025 (Prot. Gen n. 66662/A del 04/08/2025), da parte del Legale
rappresentante dell’A.S.D. G.S. Vallenoncello, con la quale rende noto che il giorno sabato 06 settembre
v2025, si svolgerà in piazza Valle a Vallenoncello, la tradizionale “Festa della Catalpa”;
Considerato che nella suddetta comunicazione, al riguardo, si richiede di occupare piazza Valle nel
quartiere di Vallenoncello ivi compresi i parcheggi limitrofi;
Vista l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico rilasciata da questo Comando (Prot. Nr. 67675/P del
06/08/ 2025);
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai s oli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le aut orizzazioni,
segnalazioni, comunicazioni nec essarie allo s volgimento della manifestazione, nonc hé all’osservanza delle
prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;
Ritenuto di accogliere le richieste dell’organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare s volgiment o della
stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;
Vista la determinazione del S ettore V II – V IGILA NZA E S ICURE ZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di sabato 06 settembre 2025, al fine di consentire il regolare s volgimento
della manifestazione denominata “Festa delle Catalpa”, è istituito:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZI ONE FORZATA con pannelli integrativi di validit à, di rimozione
forzata e di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli specificat amente di seguito autorizzati su tutti gli
stalli di sosta presenti in piazza Valle nel Quartiere di Vallenoncello ed adiacenti alla stessa;
DIVIETO DI TRANSITO con pannelli integrativi di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli
specificatamente indicati, in piazza Valle nel Quartiere di Vallenoncello.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della
circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:
– adibiti a servizi di polizia, antinc endio e pronto soccorso,
Co mune di Pordenone – Ord inanza n. 447 del 08/08/2025 P agina 1 di 3
impiegati dal personale dell’organizzazione nonché delle varie attività (espositori, commercianti su aree
pubbliche, ecc.) per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione “Festa della Catalpa” e c he
espongono apposito pass rilasciato dall’Organizzazione.
Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare s volgiment o della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando
Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura dell’area interdetta al transito veicolare.
Cont ro la present e ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge.
Ogni ordinanza in contrasto con la pres ente è sospes a.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DISPONE AGLI ORGANIZZATORI
di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento
ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio delle aree di parcheggio ove sono richieste
e previste le chiusure al transito, al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente
provvedimento, c ontrollando gli accessi dei veicoli autorizzati, in particolare quelli che espongono pass
rilasciato dall’organizzazione della manifestazione;
DA’ ATTO
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo s volgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anc he
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senz a pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, ent ro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo s volgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate event uali sanzioni amministrative, civili e penali;
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T. U.L.P.S. (R. D. 18.06. 1931, n. 773), in particolare
da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al c ollaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso s pecifico avviso alla Questura circa lo s volgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DEMANDA
• All’A.S.D. G.C. Vallenoncello con sede in via Vallenoncello n. 68 a Pordenone, quale
organizzatrice della manifestazione ed a chi alt ro spetti, ciascuno per quant o di propria competenza,
per l’esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
• Al Settore VI – OP ERE P UBBLI CHE, AMBI ENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO, il compito
rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta
segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di
transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre
1992, dot ate di fasce rifrangenti e support ate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà
provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere
alla copertura dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il present e provvedimento. Qualora
agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaric ata l’organizzazione della
manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve
essere prodotta dichiarazione di avvenut a apposizione al Comando di P olizia Locale, ai sensi del D.P.R.
