
(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 CITTA’ DI ANZIO
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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: Misure di prevenzione e tutela della vivibilità e del
decoro della Città di Anzio. Divieto di campeggio, bivacco e
accampamento ed utilizzo improprio di aree e spazi pubblici.
Ordinanza Contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5
del D.Lgs. n. 267/2000.
Firmatario: Aurelio Lo Fazio
COMUNE DI ANZIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE
N° 39 DEL 25/08/2025
IL SINDACO
Premesso che:
• negli ultimi mesi si sono verificati episodi di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche
utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e
costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e
installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro
sagoma;
• questi fatti, che contrastano con il decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano
nell’occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali, aree archeologiche e di
arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi sui gradini, sul suolo pubblico, su
pavimentazione di edifici ovvero nell’utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine
utilizzate come luogo di bivacco), oltre che contrarie al pubblico decoro, compromettono la
fruibilità degli spazi urbani e generano una percezione diffusa di insicurezza e di mancanza di
igiene tra residenti, esercenti e turisti;
• tali condotte tendono a produrre danni all’ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti
ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, e richiedono interventi straordinari di
pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un
pregiudizio alla salute, all’igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici;
• siffatti accadimenti costituiscono anche un danno all’immagine della Città e suscitano la
percezione di incuria della stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione del
patrimonio archeologico, storico, culturale ed artistico intraprese e sostenute dall’Amministrazione
Comunale;
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• il Comune di Anzio non dispone, nell’ambito dell’area del “centro storico”, di apposite aree e
strutture igienico sanitarie da destinare a campeggio, bivacco ed accampamento;
• l’occupazione dell’area con fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento provoca
problemi di
ordine pubblico e di sicurezza urbana soprattutto nell’area archeologica denominata “grotte di
Nerone”;
Considerato che
• il Sindaco, capo dell’Amministrazione Comunale ed espressione della comunità locale, è chiamato
a rispondere ai cittadini degli indirizzi e dell’attuazione delle politiche di governo locale che si
concretizzano anche in interventi per prevenire e contrastare atti e comportamenti che
compromettono il decoro urbano, tali da provocare disagio ed allarme sociale, poiché idonei a
facilitare l’insorgenza di fenomeni di degrado od in quanto lesivi delle regole sociali o di costume
sui quali si regge una ordinata e civile convivenza;
• tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della vivibilità urbana, del
decoro, dell’ambiente, delle norme igienico sanitarie e conseguentemente l’attuazione di politiche
volte a superare situazioni di grave incuria, degrado, pregiudizio per il territorio;
Dato Atto che il bene giuridico sotteso e tutelato dal presente atto, bene oltremodo tutelato in
quanto zona di pregio archeologico, risulta essere il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al
decoro della città, e nello specifico l’esclusivo contrasto al degrado costituito principalmente dai
ripetuti bivacchi che si esplicitano con l’accampamento in modo non ordinato, senza avere peraltro
a disposizione nessun tipo di servizio igienico;
Evidenziato che risulta necessario prevenire e contrastare i fenomeni di accampamento, bivacco,
accattonaggio, tanto più in prossimità del periodo estivo e del suo pieno svolgimento in cui il
fenomeno si acuisce;
Rilevata l’urgenza di tutelare la sicurezza, il decoro urbano, l’igiene, la convivenza civile e l’ordine
pubblico attraverso l’istituzione del divieto di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche
per campeggio, bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie,
sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie anche
con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma, in tutto il territorio del
Comune di Anzio;
Visto l’art. 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città”, convertito in legge n.°48 del 18 aprile 2017 che dispone: “Ai fini del presente
decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro
della città”;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel testo modificato dall’art.8, comma 1 del
D.L. 20/02/2017, n.14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n. 48 che
consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della
comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro
e della vivibilità urbana … “; il succitato articolo, cosi come modificato può trovare applicazione
anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;
Visti gli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge n. 48/2017
Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana;
Vista la legge 689 del 24/11/1981;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;
ORDINA
con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2025, e/o in ogni caso sino al superamento delle
situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro, dell’igiene e della vivibilità urbana in premessa
richiamate e a tutela del patrimonio pubblico, è vietato, in tutto il territorio del Comune di Anzio, in
luogo pubblico o aperto al pubblico, il campeggio, il bivacco e l’accampamento mediante l’utilizzo
di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti,
attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio
esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni;
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2. È fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto;
3. È fatto divieto, altresì, di occupare parchi, edifici, beni monumentali, archeologici e di utilizzare
gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), nonché
stazionare senza motivo legittimo (ad eccezione di attese legate a servizi o attività autorizzate) in
aree pubbliche o aperte al pubblico, con una permanenza prolungata e non giustificata tale da
determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano, all’igiene e alla sicurezza pubblica;
DISPONE CHE
– L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale
per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e €
500,00, cui si accompagnano, nei casi più gravi, i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 Legge
48/2017 a carico degli autori.
– All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento
tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e sono tenuti a rimuovere
immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell’illecito a propria
cura e spese;
DEMANDA
alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, quali Organi di controllo e di vigilanza, le
attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.
DISPONE inoltre
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e nella
sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa e la trasmissione a:
• al Prefetto di Roma;
• alla Questura di Roma;
• al Commissariato distaccato di P.S. Anzio Nettuno;
• al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;
• alla Stazione Carabinieri di Anzio;
• al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;
• alla Polizia Locale di Anzio;
• al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio;
• alla ASL Roma 6;
• alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
IL SINDACO
Il Sindaco
Aurelio Lo Fazio / ArubaPEC S.p.A.
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