
(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Stato conferma revoca di 7 Ncc di Nicotera: vincolo di
territorialità non negoziabile
25 agosto 2025 — Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di
Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, nella controversia con sette
operatori di noleggio con conducente da rimessa, confermando la revoca
delle autorizzazioni disposte nel febbraio scorso. Con la sentenza n.
6195/2025, la Quinta Sezione dei supremi giudici amministrativi ha respinto
l’appello dei titolari delle autorizzazioni Ncc da rimessa, ribadendo
alcuni principi di giurisprudenza costante sul settore.
La vicenda aveva preso le mosse dagli accertamenti della polizia locale di
Nicotera, che aveva scoperto come diversi operatori Ncc non utilizzassero
realmente le autorimesse dichiarate nel territorio comunale e dunque non
servissero la relativa comunità. Durante i sopralluoghi, gli agenti avevano
constatato che le vetture non sostavano mai nei luoghi indicati, nonostante
l’esistenza di regolari contratti di comodato. Lo stesso proprietario del
terreno aveva ammesso davanti ai verbalizzanti di “non aver mai visto le
predette autovetture nell’area della propria autorimessa” onde evitare
reato di falsa testimonianza.
Su questa base, il Comune aveva revocato le sette autorizzazioni invocando
tre diverse violazioni: il mancato rispetto del vincolo di territorialità,
la carente tenuta del foglio elettronico di servizio e la mancata
iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio
territorialmente competente.
I noleggiatori da rimessa si erano opposti sostenendo che il Comune aveva
superato i termini per concludere il procedimento e che il vincolo
territoriale violava le norme europee sulla libera concorrenza, ma il
Consiglio di Stato ha respinto tutte le argomentazioni, chiarendo
innanzitutto la natura giuridica del provvedimento. Non si tratta di una ”
sanzione” vera e propria: i giudici hanno spiegato che si tratti di “atti
di revoca-decadenza”, cioè controlli sulla permanenza dei requisiti
necessari per svolgere il servizio. In sostanza, “l’amministrazione si
limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del
provvedimento ampliativo in capo all’interessato”.
Il punto centrale della decisione riguarda però il vincolo di territorialità,
principio che il Consiglio di Stato ha ribadito con forza. Citando la
propria giurisprudenza consolidata, i giudici hanno ricordato che “l’attività
di Ncc abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di
appartenenza ove va posta la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del
servizio, ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici”.
La Corte ha inoltre precisato che il servizio di noleggio con conducente “ha
vocazione locale” e “mira a soddisfare, in via complementare e integrativa,
le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto
il Comune che rilascia l’autorizzazione”. Un principio che, secondo i
supremi giudici amministrativi, non contrasta con le norme europee perché
si tratta di “misure indistintamente applicabili” a tutti gli operatori,
senza discriminazioni.
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficienti gli
accertamenti della polizia locale, stabilendo che “alcuna ulteriore prova
di distrazione del servizio in danno dell’utenza è di suo necessaria”
quando sia dimostrato il mancato utilizzo della rimessa. Una valutazione
che ha trovato riscontro nella circostanza che ciascun provvedimento di
revoca era “plurimotivato”, fondato cioè su tre diverse violazioni, “ognuna
sufficiente di suo a sorreggere il dispositivo provvedimentale”.
La sentenza conferma anche la legittimità dell’obbligo di iscrizione al
ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio locale, requisito che la
normativa regionale calabrese prevede in attuazione dell’articolo 6 della
legge nazionale sul settore. Secondo il Collegio, essere iscritti presso
altro ruolo “non può valere a ritenere ipso facto integrato il requisito
rispetto alla CCIAA di riferimento”.
Gli operatori soccombenti dovranno ora pagare cinquemila euro di spese
processuali al Comune di Nicotera. “La decisione rappresenta un compendio
magistrale, riprendendo la costante giurisprudenza dello stesso Consiglio
di Stato, e fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina di un settore
spesso al centro di controversie tra operatori e amministrazioni locali.
Dobbiamo rivolgere i nostri complimenti al Comune di Nicotera, poichè
questo caso rappresenta un esempio di legalità e cura della cosa pubblica,
valido per tutto il Paese, tanto più se si considerano i luoghi comuni che
troppo spesso vengono ingiustamente associati al territorio calabrese. Fare
bandi pubblici, con soldi pubblici, per noleggi da rimessa che poi migrano
indisturbati in altri territori, è un classico caso di danno erariale molte
volte associabile a fenomeni di tipo clientelare” commenta il *presidente
nazionale Uritaxi, Claudio Giudici*.
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