
Le società di vendita dovranno procedere alla compensazione delle somme richieste con il bonus previsto nelle dieci bollette successive alla comunicazione stessa. La questione dei conguagli riguarda soltanto l’anno termico 2022-2023.
Bonus gas in Basilicata. La Giunta regionale, in una seduta straordinaria, ha approvato il nuovo “Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022”, eliminando la disposizione relativa all’adesione alle Condizioni economiche del Disciplinare per l’erogazione del bonus gas Regione Basilicata variabile gas.
Una parte importante del deliberato (predisposto nelle more della definizione del procedimento giudiziario relativo alla sospensione di un precedente disciplinare, decisa dal Tar Basilicata il 12 giugno 2025, con l’udienza pubblica è fissata all’8 ottobre 2025), riguarda i rimborsi e i conguagli legati al contributo. Nei primi anni di applicazione, 2022-2023, il bonus è stato calcolato su consumi stimati: oggi, con i dati effettivi forniti dai distributori, si procede alla verifica dei conti. Questo significa che se un cittadino ha ricevuto meno del dovuto vedrà riconosciuto un rimborso a credito direttamente in bolletta. Al contrario, se ha beneficiato di un importo superiore rispetto ai consumi reali, dovrà restituire la differenza. La Regione ha chiesto che le società di vendita procedano alla compensazione delle somme notificate ai cittadini con il bonus previsto nelle dieci bollette successive alla comunicazione stessa. L’agevolazione, lo ricordiamo, riguarda il Cmem, vale a dire il costo medio della materia prima gas: viene azzerato in bolletta per tutti i cittadini residenti in Basilicata con fornitura domestica relativa alla prima casa, comprese le famiglie in affitto e i condomini con riscaldamento centralizzato. In caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione della fornitura, l’eventuale debito residuo sarà trasferito al nuovo intestatario.
Obbligo di comunicazione. Le società di vendita hanno l’obbligo di comunicare correttamente gli importi dovuti. Qualora non lo facciano, gli oneri di recupero resteranno a loro carico. Inoltre, come chiarito dalla Regione Basilicata, non si applica la prescrizione biennale prevista dalla normativa nazionale: i conguagli, quindi, restano dovuti, trattandosi di un beneficio pubblico percepito in misura superiore al dovuto. La Regione, insieme ad API-BAS, seguirà l’intero processo attraverso specifici flussi di controllo e monitoraggio, per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra cittadini, venditori e istituzioni.
Perché arrivano i conguagli? Le società di vendita, come accade ogni anno al termine dell’anno termico, effettuano il calcolo dei consumi reali di ciascun utente confrontandoli con quelli stimati. Per il bonus gas, il disciplinare ha sempre previsto che l’agevolazione fosse calcolata sul dato effettivo e non su quello stimato. Ma le aziende non erano pronte ad aggiornare in tempi rapidi i propri sistemi contabili e amministrativi, anche a causa delle differenze tecnologiche tra i vari contatori installati dai distributori. Questo ha reso complicato riportare subito in bolletta i consumi reali e ha portato alla necessità di un successivo riequilibrio, cioè il conguaglio. Questione che riguarda soltanto l’anno termico 2022-2023.
La scelta della Regione: aiutare subito le famiglie. Davanti a questa situazione, la Regione ha scelto di non aspettare la revisione dell’intero sistema di distribuzione (che avrebbe richiesto tempi lunghi) ma di erogare comunque il bonus a tutte le famiglie beneficiarie. Una decisione coraggiosa, presa nel momento più critico della crisi energetica, quando i prezzi del gas erano schizzati alle stelle dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Se la Regione non fosse intervenuta tempestivamente, migliaia di famiglie lucane avrebbero affrontato da sole il peso delle bollette più care della storia recente.