
(AGENPARL) – Wed 20 August 2025 SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N° 123 DEL 20/08/2025
Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO
PUBBLICO
IL SINDACO
Premesso che:
le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con
l’approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di
problemi di alcolcorrelati” e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente
protetto;
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito
dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il
consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il
regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete, la vivibilità e soprattutto la
sicurezza dei centri urbani;
Considerato che:
il consumo non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione,
su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, è spesso causa del verificarsi di episodi di
degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell’ambiente, del contesto
urbano e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
tale consumo favorisce, altresì, derive negative dei fenomeni collegati alla MOVIDA quali,
ad esempio, i bivacchi che, con gli altri, concorrono ad accrescere i timori dei cittadini in
ragione di quella “sicurezza percepita” che costituisce un elemento imprescindibile per il
normale svolgimento delle attività di intrattenimento e svago compromettendo la
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vocazione turistica della città;
è frequente che coloro che assumono sostanze alcoliche o superalcoliche abbandonino i
contenitori al suolo, compromettendo il decoro urbano, incrementando significativamente
il degrado e favorendo derive patologiche delle condotte aggressive che minano l’ordine e
la sicurezza pubblica;
i residenti, singolarmente e in associazione hanno segnalato in più occasioni la presenza di
gruppi/assembramenti di persone che, consumando bevande alcoliche o superalcoliche su
area pubblica o asservita ad uso pubblico, costituiscono fonte di disagio, in pregiudizio
all’interesse
decoro
vivibilità
urbana;
Preso atto delle frequenti segnalazioni, anche negli ultimi giorni, da parte della stampa locale, di
“feste con fiumi di alcol” organizzate dai più giovani a seguito delle quali è stato necessario
l’intervento dei sanitari del 118 a causa di fenomeni di intossicazione da alcol di soggetti minorenni ;
Considerato che l’elevato ricorso alle cure dei Serd delle Asl locali evidenzia una preoccupante
crescita del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte dei più giovani che rende necessaria
l’adozione di urgenti misure a tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica;
Considerato altresì che:
l’eccessivo e incontrollato consumo di alcolici comporta gravi pericoli per l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, in quanto frequentemente associato a comportamenti
aggressivi, risse, atti vandalici e situazioni potenzialmente pericolose per l’integrità fisica
delle persone, siano esse appartenenti ai gruppi coinvolti o semplici passanti e
commercianti;
non è raro, infatti, che soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica, a seguito
dell’abuso di alcol, diano luogo ad atti di violenza, minaccia o intimidazione che
compromettono il senso di sicurezza nei luoghi pubblici;
il consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici, oltre a generare fenomeni di degrado
urbano, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto le bottiglie di vetro e i
contenitori abbandonati dai fruitori possono essere utilizzati quali armi improprie od
oggetti contundenti, con grave rischio per l’integrità fisica delle persone e quindi per
l’ordine e la sicurezza pubblica;
Dato atto che è precipuo compito dell’Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile
convivenza, il decoro e la vivibilità delle aree urbane, contribuendo a prevenire e contrastare possibili
fenomeni di degrado sociale ed ambientale, nonché a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza
cittadini;
Considerato l’elevato numero di interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine, a seguito delle continue
segnalazioni dei cittadini, con riferimento a episodi di disturbo e turbativa della sicurezza urbana;
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Ritenuto necessario, al fine di garantire adeguata tutela agli esercenti regolarmente autorizzati alla
somministrazione di alcolici, contrastare l’ingresso all’interno dei pubblici esercizi di soggetti che
abbiano fatto abuso di alcol al di fuori di luoghi adeguatamente vigilati e soggetti a controllo, dando
luogo a fenomeni di degrado sociale e mettendo a rischio l’incolumità pubblica e la sicurezza dei
cittadini;
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, adottare, in via
temporanea e a titolo sperimentale e fatta salva ogni più opportuna iniziativa successiva, un
provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su
aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti,
nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo nelle seguenti zone:
– Piazza Spirito Santo;
– Piazza Alessandrini;
– Area di risulta (area automatizzata);
– Area di risulta Terminal;
– Area di risulta (Fronte Bingo);
– Parcheggio Ex Enaip;
– Parcheggio Via Ostuni;
– Parcheggio Via Bologna (area Inps);
– Parcheggio Via Barbella;
– Parcheggio Viale Pepe;
– Zona Madonnina;
– Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
– Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
– Lungomare Nord e Lungomare Sud;
– nonché tutti i parcheggi e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.
Visto in tal senso, l’articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che dispone che “Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma
sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione”;
Precisato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente al
fine di prevenire comportamenti atti a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica nonché
salvaguardare l’incolumità dei cittadini;
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Visti:
l’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il Codice Penale;
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pescara;
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto
della Provincia di Pescara per le valutazioni di competenza
ORDINA
per i motivi espressi in premessa a decorrere dal 20 agosto 2025 e sino al 30 settembre 2025 nelle
aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti,
nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, il divieto di
consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle seguenti zone:
– Piazza Spirito Santo;
– Piazza Alessandrini;
– Area di risulta (area automatizzata);
– Area di risulta Terminal;
– Area di risulta (Fronte Bingo);
– Parcheggio Ex Enaip;
– Parcheggio Via Ostuni;
– Parcheggio Via Bologna (area Inps);
– Parcheggio Via Barbella;
– Parcheggio Viale Pepe;
– Zona Madonnina;
– Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
– Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
– Lungomare Nord e Lungomare Sud;
– nonché tutti i parcheggi, le piazze e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.
AVVERTE
che l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l’eventuale
rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto
stabilito nell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;
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AVVISA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, ovvero innanzi al
TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Pescara, entro 60 giorni, decorrenti dalla
notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Pescara e trasmessa a:
– S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
– Questura di Pescara;
– Comando Carabinieri;
– Guardia di Finanza
– al Corpo di Polizia Locale;
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
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