
(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
http://www.comune.trieste.it
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Trieste, vedi data firma digitale
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. sensi dell’art. 50 comma
5 del D. Lgs. 267/2000. Chiusura esercizi commerciali e divieto di detenzione di bevande in
contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze
da cui possano gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
IL SINDACO
Preso atto che nella zona tra Piazza del Perugino e Piazza Garibaldi – come da recenti
fatti di cronaca – si sono verificati episodi di violenza, anche grave, con il coinvolgimento di diverse
persone, da parte degli avventori in prossimità dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali ed
artigianali (favoriti anche dalla possibilità di consumare bevande all’esterno dei locali);
ritenuto che sia verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di
intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al
decoro ed alla vivibilità urbana e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;
preso atto delle considerazioni espresse nel Comitato d’Ordine Pubblico e Sicurezza del
scoraggiare la formazione di tali assembramenti nella zona in oggetto, al fine di evitare le
conseguenze dannose sopra descritte, a tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano;
viste le considerazioni emerse nel Tavolo tecnico convocato dal Sig. Questore in data
ritenuto di prevedere la durata del presente provvedimento contingibile e urgente, dal
ORDINA
compresa all’interno del perimetro formato dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine
esterno delle stesse fino alle reciproche intersezioni: piazza del Perugino, via delle Settefontane,
Largo Sidney Sonnino, via della Raffineria, piazza Giuseppe Garibaldi, via Alfredo Oriani (tutta), via
Giovanni Pascoli, via Alessandro Manzoni, via Pio Riego Gambini, via Conti (fino all’intersezione con
via delle Settefontane)
1) la chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali con vendita di alimentari, dei
distributori automatici di prodotti alimentari e delle attività artigianali per l’attività di vendita di
prodotti alimentari è fissata alle ore 24:00 con divieto di riapertura sino alle 05:00;
2) dalle ore 22.00 alle ore 05:00 è fatto divieto a chiunque di detenere e consumare
bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro ovvero in lattine di alluminio nonché
alcolici (da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 7 gradi) in qualunque tipo di
contenitore su area pubblica o privata ad uso pubblico;
3) dalle ore 22.00 alle ore 05:00 è fatta salva:
a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;
b) fino alle ore 24:00 la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di
bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture debitamente autorizzate, fisse
o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree
di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la
convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private,
pubbliche e demaniali;
c) la somministrazione, da parte degli esercenti di strutture alberghiere e ricettive, per la
ristorazione a favore dei propri ospiti all’interno di dette strutture;
ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente
ordinanza.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, verrà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente
Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad €
3.000,00 per i divieti di cui al punto 1) e da € 50,00 ad € 300,00 per i divieti di cui al punto 2).
Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla
norma anzidetta.
Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente
ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
Roberto Dipiazza
ROBERTO DIPIAZZA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del l D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)