
(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 28 luglio 2025
IL DECRETO-LEGGE N. 84 DEL 2024 SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO NON LEDE LE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Con la sentenza numero 136, depositata oggi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma della Sardegna con riferimento ad alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2024 numero 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024 numero 115, riguardanti il procedimento di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime critiche strategiche, le procedure di autorizzazione dei progetti riconosciuti strategici, le modalità di avvio delle attività di ricerca di materie prime critiche e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle materie prime critiche.
Nel ricorso la Regione ha sostenuto che le disposizioni impugnate avrebbero leso le proprie competenze legislative statutarie in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del personale», di «acque minerali e termali», di «esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline», di «industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline», unitamente alle corrispondenti funzioni amministrative, e che avrebbero altresì violato il regolamento numero 2024/1252/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
Dichiarata l’inammissibilità di alcune delle censure sollevate dalla Regione, nel merito la Corte ha affermato che le disposizioni impugnate non violano le competenze legislative regionali, in quanto risultano adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario (regolamento n. 2024/1252/UE), costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Conseguentemente, le disposizioni impugnate non ledono le rivendicate competenze amministrative, in quanto la loro qualificazione come norme fondamentali di riforme economico-sociali e la loro riconducibilità a materie trasversali di competenza statale ne impongono l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale.
Roma, 28 luglio 2025