
(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 [cid:image001.jpg@01DBFD66.F98C13C0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 25 luglio 2025
L’ATTENUANTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE DEVE POTER ESSERE CONSIDERATA PREVALENTE RISPETTO ALLE AGGRAVANTI DELLA RAPINA
È costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della rapina, che si realizza quando il fatto è commesso nei confronti di una persona che stia utilizzando un bancomat, o abbia appena prelevato denaro da un bancomat.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 130, depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondata una questione sollevata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata.
La Corte aveva già raggiunto la stessa conclusione in una sentenza del 2023, in cui aveva dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante dell’avere commesso la rapina all’interno di un’abitazione.
In quell’occasione, la Consulta aveva ritenuto contraria al principio di eguaglianza la circostanza che il legislatore abbia previsto che sull’aggravante potesse prevalere l’attenuante della minore età e non, invece, quella del vizio parziale di mente. Infatti, in entrambi i casi il fatto è commesso da una persona che ha una minore capacità di intendere e di volere rispetto agli standard normali, con conseguente attenuata comprensione del disvalore della propria condotta e una più bassa capacità di controllo dei propri impulsi.
Per le stesse ragioni, il divieto oggi in discussione è stato dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, il giudice avrà ora la possibilità di non tenere conto dell’aggravante e di applicare una pena diminuita, in considerazione della ridotta colpevolezza del suo autore.
Roma, 25 luglio 2025