
(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 [cid:image001.jpg@01DBFCA0.E1D1C6B0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 24 luglio 2025
È costituzionalmente legittima l’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accesso alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 128, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto.
Il giudice rimettente prospettava la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto la norma censurata, disciplinando il contenuto di una sentenza del tutto sui generis, priva di contenuto decisorio e connotata invece dalla vocatio in iudicium dell’imputato per il caso che questi venga rintracciato e venga disposta la ripresa del processo, non contiene la previsione di un avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come è invece previsto dall’articolo 419, comma 3-bis, del codice di procedura penale, per l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato all’imputato immediatamente reperibile. Ad avviso del GUP di Grosseto si sarebbero così determinate un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche e una violazione del diritto di difesa.
La Corte ha ritenuto tali questioni non fondate sulla base di un triplice ordine di considerazioni.
Anzitutto, non essendo la giustizia riparativa un procedimento speciale, incidentale o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell’attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena, l’omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen.) dell’avviso della facoltà di accedervi non può essere ritenuta idonea a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poiché si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’articolo 24 della Costituzione, anche nella dimensione della cosiddetta autodifesa.
In secondo luogo, nel ribadire l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, si è ritenuto che la soglia dell’irragionevolezza manifesta non fosse qui superata, essendo la scelta del legislatore di non inserire l’avviso della facoltà di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della sentenza ex articolo 420-quater del codice di procedura penale giustificata dalla previsione, nel corso dell’intero procedimento penale, anche successivamente alla definitività del provvedimento di accertamento della responsabilità penale, di una serie di avvisi concernenti tale facoltà.
Infine, si è rilevato che l’omessa previsione dell’avviso nella sentenza ex articolo 420-quater del codice di procedura penale, in ogni caso, non compromette in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti termini perentori o scadenze per esercitarla.
Roma, 24 luglio 2025