
(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 94/25
Lussemburgo, 23 luglio 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-84/22 | UBS Group e a./Commissione
Concorrenza: il Tribunale conferma la partecipazione di Credit Suisse a
un’intesa nel settore delle operazioni di cambio a pronti, ma riduce da 83,2
milioni a 28,9 milioni di euro l’importo dell’ammenda inflitta
Sebbene Credit Suisse abbia effettivamente partecipato all’intesa, la Commissione non ha tuttavia
correttamente determinato il valore di sostituzione del valore delle sue vendite per fissare l’importo
dell’ammenda che ha sanzionato tale infrazione
A seguito di un’indagine condotta nel settore delle operazioni di cambio a pronti (FOREX) sulle valute del G10 1, la
Commissione europea ha rivelato che, tra il 2011 e il 2012, alcuni operatori incaricati di tali operazioni, che
lavoravano per diverse banche, avevano scambiato informazioni sensibili su un forum professionale di discussione
online denominato «Sterling Lads». Questi scambi di informazioni hanno consentito a gli operatori di prendere
decisioni con cognizione di causa in merito all’opportunità di vendere o acquistare tali valute e al momento in cui
procedere a tali operazioni. Attraverso tali comportamenti, cinque imprese attive nel settore bancario e finanziario,
vale a dire Credit Suisse, Barclays, HSBC, RBS e UBS, hanno ridotto la loro incertezza in questo settore, falsando così
la libera concorrenza.
La Commissione ha adottato una decisione di transazione 2 nei confronti di quattro banche (Barclays, HSBC, RBS e
UBS) che hanno collaborato con essa nel corso dell’indagine concedendo, in particolare, un’immunità condizionale
dalle ammende a UBS. Poiché Credit Suisse non ha cooperato con la Commissione nel corso di tale indagine, la
Commissione le ha inflitto, con una decisione distinta 3, un’ammenda di 83,2 milioni di euro.
Ritenendosi danneggiate da tale decisione, UBS Group AG, che ha rilevato Credit Suisse Group AG, UBS AG, che ha
rilevato Credit Suisse AG 4, e Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, ricorrenti, l’hanno contestata dinanzi al Tribunale
dell’Unione europea. Esse hanno chiesto l’annullamento di detta decisione e, quanto meno, la riduzione
dell’importo dell’ammenda.
Anzitutto, il Tribunale dichiara che i motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti, diretti a contestare la decisione della
Commissione adducendo che essa avrebbe erroneamente constatato il loro coinvolgimento in un’intesa
anticoncorrenziale, sono infondati. Di conseguenza, il Tribunale respinge la domanda diretta a ottenere
l’annullamento della decisione della Commissione a tale titolo.
Tuttavia, il Tribunale annulla parzialmente la decisione impugnata e riduce di conseguenza a 28,9 milioni di
euro l’importo dell’ammenda inflitta. A suo avviso, infatti, giustamente le ricorrenti hanno sostenuto che taluni
dati utilizzati dalla Commissione per determinare il valore di sostituzione del valore delle vendite di Credit Suisse
erano meno completi e affidabili di quelli proposti a tal fine di Credit Suisse nel corso del procedimento
amministrativo. Il Tribunale constata che la Commissione ha quindi violato gli orientamenti per il calcolo
dell’importo delle ammende, in forza dei quali la Commissione è tenuta ad assicurarsi di prendere in considerazione
i migliori dati disponibili, e ha erroneamente calcolato l’importo di base dell’ammenda da essa inflitta a Credit
Suisse.
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Vale a dire, l’euro (EUR), il dollaro australiano (AUD), il dollaro canadese (CAD), il franco svizzero ( CHF), la corona danese (DKK), la sterlina britannica
(GBP), lo yen (JPY), la corona norvegese (NOK), il dollaro neozelandese (NZD), la corona svedese (SEK) e il dollaro statunitense (USD), ossia in totale 11
valute, corrispondenti alla convenzione di mercato per le valute rientranti nella classificazione G10.
Tale decisione non è oggetto del presente ricorso dinanzi al Tribunale.
Decisione della Commissione del 2 dicembre 2021 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40135 — FOREX — Sterling Lads) [notificata con il numero C(2021) 8612 final]. V. comunicato
stampa della Commissione a tale riguardo.
A seguito dell’acquisizione da parte di UBS di Credit Suisse, nonché di tutti i diritti e gli obblighi di tale banca, UBS Group AG e UBS AG si
sostituiscono a Credit Suisse Group AG e a Credit Suisse AG nell’ambito del ricorso T-84/22.
Direzione della Comunicazione