
(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 21 luglio 2025
DELITTO DI RAPINA: ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI PREVALENZA DELL’ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO SULL’AGGRAVANTE DELLA RECIDIVA REITERATA
Con la sentenza numero 117, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della stessa Corte numero 86 del 2024 per il reato di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Le questioni erano state sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e di Cagliari e dalla Corte di cassazione.
Richiamata la propria giurisprudenza sull’articolo 69, quarto comma, del codice penale, la Corte ha accolto le censure, ritenendo che, anche in relazione all’attenuante introdotta dalla sentenza numero 86 del 2024, il divieto di prevalenza stabilito da tale norma violi l’articolo 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza, poiché vanifica la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante medesima, sia sotto il profilo dell’eguaglianza, in quanto impedisce al giudice di applicare sanzioni diverse per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta.
La Corte ha altresì rilevato che, a fronte di una fattispecie astratta, come quella della rapina, i cui elementi costitutivi possono manifestarsi mediante condotte marcatamente dissimili per gravità, il divieto di prevalenza, nella sua assolutezza, contraddice i principi di individualizzazione, proporzionalità e funzione rieducativa della pena, espressi dall’articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Roma, 21 luglio 2025