
(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 PROTOCOLLO D’INTESA
IL COMUNE DI TRIESTE
IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TRIESTE
Il Comune di Trieste (di seguito, anche “Comune”), rappresentata dal Sindaco Roberto
Dipiazza, domiciliato per la carica in Trieste, Piazza Unità d’Italia n.4,
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste (di seguito, anche “Corpo”),
rappresentato dal Comandante Provinciale, Gen. B. Michele Pallini, domiciliato per la carica
in Trieste, via Giulia n.73,
nel prosieguo definite anche “Parti”
PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della
legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR)
con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei
loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art.22 recante “Tutela degli interessi
finanziari dell’Unione”, il quale prevede:
al paragrafo 1, che “Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari
o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in
relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e
nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione,
l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.
A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed
efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o
utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro
normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”;
al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23,
paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:
a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente,
in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di
riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza
siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in
particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle
frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione
e i conflitti di interessi quali definiti all’articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento
finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali
per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a
eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del
piano per la ripresa e la resilienza”;
c) corredare una richiesta di pagamento di:
i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo
previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono
complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono
le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte
le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di
interesse, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da
parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una
sana gestione finanziaria;
ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le
eventuali azioni correttive adottate”;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 1
luglio 2021, n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (di seguito, anche
“PNC”);
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”)
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazione dalla legge 29
luglio 2021 n.108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito
è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR/PNC “per la
prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti
d’interesse”;
VISTO l’art.325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il D.L. n.59/2021 recante “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR
e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2021 e s.m.i. concernente la rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR/PNC;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, avente ad oggetto il
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e ss.mm.ii.
VISTA la legge 23 aprile 1959, n.189, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di
Finanza” che all’articolo 1, comma 2, punto 3, nella parte in cui demanda i compiti di vigilare,
nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politicoeconomico;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, recante “Adeguamento dei compiti del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78” e,
in particolare:
l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra
l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di
uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati
a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di
ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione Europea;
l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle
proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi
costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire collaborazione
agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che
ne facciano richiesta;
VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e
l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, concernenti l’obbligo di
comunicazione alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici
incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza qualora attengano a
fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti
di polizia economico-finanziaria;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche ed
integrazioni, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione” e, in particolare:
l’articolo 1, comma 2, lettera h), che individua quali Pubbliche Amministrazioni
soggette agli obblighi antiriciclaggio: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni,
gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e
dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione
Europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della
fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
l’art.10, che al comma 1 prevede che le disposizioni previste dall’articolo si applicano
agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di
amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o
procedure:
a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o
concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
il medesimo art.10, che al comma 4 prevede che al fine di consentire lo svolgimento
di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla U.I.F. (Unità di
Informazione Finanziaria” dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di
cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;
VISTO il regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47
(“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.15, avente ad oggetto
“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante
l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione
dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da
organi, uffici e comandi di polizia”;
CONSIDERATO che costituisce preminente interesse del Ministero dell’Economia e delle
Finanze determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione
amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche – e, in particolare, di quelle destinate
al PNRR/PNC – attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da
conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti
fenomeni;
CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito
promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di
cooperazione inter-istituzionale tra il Comune e il Corpo tali da garantire più efficacemente
le attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei comparti oggetto di finanziamento
pubblico, nazionale ed europeo,
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Ambito della collaborazione)
1. Il presente Protocollo di Intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e
delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l’efficacia complessiva
delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi
economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali,
anche connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR/PNC, in particolare per
quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di
corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi
dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente Protocollo di Intesa costituisce la
generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione inter-istituzionale, allo scopo di
rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla
destinazione ed all’impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall’art.7,
comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
Articolo 2
(Referenti)
1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
a. per il Comune, il Direttore Generale dell’Ente;
b. per il Corpo, il Comandante Provinciale di Trieste quanto alla supervisione dell’attuazione
complessiva del Protocollo d’Intesa rispetto agli interventi finanziati, alle opere o ai progetti
di spesa segnalati; il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste ed
in subordine, il Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica presso il medesimo Reparto
quanto al coordinamento delle attività e delle procedure ivi stabilite.
Articolo 3
(Modalità esecutive della collaborazione)
1. Per garantire l’attività di collaborazione, il Comune:
a. mette a disposizione del Corpo, su precisa richiesta, i dati esistenti presso le banche
dati dell’Amministrazione Comunale. Saranno messi a disposizione e forniti i dati
ricavabili mediante i software di gestione, archiviazione e ricerca di cui dispone
l’Amministrazione, in modalità diverse in base al tipo di banca dati esistente e nel
formato direttamente ricavabile dalle banche dati medesime. Verranno inoltre
concordate di volta in volta con il personale tecnico del Corpo le modalità operative
di consegna o messa a disposizione, ai fini di garantire la massima riservatezza ed
integrità dei dati scambiati.
b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno
siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo dati, notizie
e risultanze in ordine alla sussistenza di anomalie nella richiesta, percezione ed
impiego di risorse pubbliche nonché di elementi di rischio di violazioni meritevoli di
approfondimento che non abbiano spessore e rilevanza tali da richiedere l’immediato
interessamento dell’Autorità Giudiziaria (ordinaria o contabile);
c. fornisce input informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle
proprie funzioni di controllo esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari
approfondimenti svolti nel corso delle procedure amministrative e di audit, in modo
da orientare l’attenzione verso contesti e/o fenomenologie che risultino più di
frequente permeabili a condotte illecite nonché verso posizioni puntuali (progetti di
finanziamento e/o beneficiari) che abbiano evidenziato alert di pericolosità. Ciò al fine
di prevenire e reprimere irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria al
bilancio locale, regionale, nazionale e comunitario ai sensi dell’art.36, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e s.m.i. e
dell’art.2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 68/2001 e s.m.i..
2. Fermi restando il potere di iniziativa e l’autonomia del Corpo sottesi dalle fonti normative
indicate nelle premesse, sia nell’analisi che nello sviluppo degli elementi di cui sia stata
ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
a. potrà utilizzare, nell’ambito dei propri compiti d’Istituto, i dati e gli elementi acquisiti
per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti
economici e finanziari in danno del bilancio del Comune in materia di spesa pubblica
a valere sul bilancio locale, nazionale e comunitario;
b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase
istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnalerà al Comune, laddove necessario
per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo Ente e limitatamente alle
informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri
interventi. Il Comune di Trieste, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative
assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
Articolo 4
(Trattamento dei dati personali, riservatezza e divulgazione dei dati)
1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente
Protocollo d’Intesa sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e necessità dettati dal regolamento (UE) n.2016/679, nonché all’osservanza delle
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003, del decreto legislativo n.101 del 2018,
del decreto legislativo n.51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n.15 del
2018.
2. A tal fine, in attuazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n.2016/679 e dell’articolo 25
del decreto legislativo n.51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi
nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al
comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi
informativi tra le parti.
3. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio tra le parti, anche sulla base delle
condizioni definite nell’ambito delle convenzioni tecniche di cui all’articolo 5, comma 1,
devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la
trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati,
osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di
comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.