
(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 7 luglio 2025
Agenda dei lavori DEL 7, 8 e 9 LUGLIO
CAMERA DI CONSIGLIO
7 LUGLIO
UDIENZA PUBBLICA
8 LUGLIO
UDIENZA PUBBLICA
9 LUGLIO
1) Reato di rapina/Concorso di circostanze/Equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente
7) Omicidio del consenziente/ Impossibilità di procedervi in autonomia/Omessa esclusione della punibilità di chi attui materialmente la volontà suicidiaria altrui nei casi previsti dalla sentenza numero 242 del 2019
12 e 13) Sostituzione della pena detentiva/Preclusione nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’art. 609-bis cod. pen. e di imputati per reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit.
2) Rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie/Termini e contenuto ulteriori difese
8) Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta Carta del docente) /Assegnazione a docenti non di ruolo/Copertura finanziaria
14) Regione Liguria/Disciplina urbanistica degli alberghi/Vincolo destinazione d’uso
3) Processo penale/Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato/Omessa previsione dell’avviso della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa
9) Procreazione medicalmente assistita (PMA)/Accesso alle tecniche/Divieto per coppie dello stesso sesso/Rilevanza della transizione di genere e della crioconservazione dei gameti di uno dei componenti della coppia
15) Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato/Requisito anzianità minima di servizio di tre anni
4) Straniero sottoposto a procedimento penale/Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione/Mancata previsione di sentenza non luogo a procedere
10) Pubblico impiego/ Licenziamento illegittimo/ Commisurazione indennità risarcitoria del lavoratore dipendente
16) Magistrati/Limite al trattamento economico/Inclusione indennità di mandato dei componenti togati negli organi di autogoverno della magistratura
5) Conflitto di attribuzione tra poteri/ Ammissibilità/Senato della Repubblica c/Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania /Intercettazioni audio-video e perquisizione domiciliare nei confronti della senatrice Valeria Sudano
11) Regione Calabria/Impianti derivanti da fonti energetiche rinnovabili (FER) alimentati da biomasse/Divieto realizzazione nei parchi nazionali e regionali in territorio calabrese
17) Regione Puglia/Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale/Cause di ineleggibilità
6) Conflitto di attribuzione tra poteri/ Ammissibilità/Tribunale di Potenza c/Senato della Repubblica/Insindacabilità delle dichiarazioni espresse extra moenia dal senatore Matteo Renzi
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 7 luglio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 628, quinto comma del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’articolo 89 del codice penale, quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso articolo 628;
2) l’articolo 473-bis.17, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’attore, quando intende modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, è tenuto a farlo, a pena di decadenza, mediante il deposito di una memoria difensiva entro venti giorni prima della data dell’udienza di comparizione delle parti;
3) l’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, che disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, nella parte in cui non prevede che la predetta sentenza contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
4) l’articolo 16, settimo comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dal comma 5, acquisita la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di espulsione e rilevata l’insussistenza di inderogabili esigenze processuali, se non è ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
Nella Camera di consiglio del 7 luglio la Corte esaminerà anche l’ammissibilità di:
5) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione all’attività di intercettazione audio e video, nonché della perquisizione domiciliare, svolta nei locali della segreteria politica della senatrice Valeria Sudano;
6) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, con cui si chiede di dichiarare che non spetta a quest’ultimo ritenere che le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all’epoca senatore, nei confronti di Francesco Basentini nel corso di una trasmissione televisiva costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.
Nell’Udienza pubblica dell’8 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
7) l’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni richieste dalla sentenza numero 242 del 2019, attui l’altrui volontà suicidaria nell’ipotesi in cui la persona malata, per impossibilità fisica e assenza di dispositivi idonei, non possa procedere in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione del farmaco letale non siano dalla persona stessa accettate per scelta motivata e non irragionevole;
8) l’articolo 1, commi 121, 123, 204 e 205 della legge numero 107 del 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) così come interpretati dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza numero 29961/2023 del 27 ottobre 2023 – emessa con principi di diritto a seguito dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 maggio 2022 – nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la c.d. Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge numero 124 del 1999, non ne prevedono la relativa copertura finanziaria;
9) gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge numero 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impediscono il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del componente della coppia – nel frattempo divenuto donna, nei modi consentiti dall’ordinamento – che ha fornito il proprio contributo genetico maschile alla procreazione, insieme al partner della coppia (divenuta) omosessuale, alla fecondazione omologa, mediante PMA, tra il gamete maschile (crioconservato prima della rettificazione dell’attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile della donna;
10) l’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto legislativo numero 75 del 2017, nella parte in cui dispone, «alla luce di un’interpretazione necessariamente sistematica», che l’indennità risarcitoria, spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, assoggettato al regime dell’indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge numero 152 del 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sia commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennità, «anziché all’ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale»;
11) l’articolo 14 della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, numero 36, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici e dispone che, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, gli impianti già esistenti di potenza eccedente sono tenuti a ridurla entro detto limite, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.
Nell’Udienza pubblica del 9 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
12 e 13) l’articolo 59, comma 1, lettera d) della legge numero 689 del 1981, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui: – prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’articolo 609-bis del codice penale anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva; – non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge numero 354 del 1975, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale;
14) l’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria numero 1 del 2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), nella parte in cui non consente in linea generale la rimozione del vincolo alberghiero nell’ipotesi di «insostenibilità economica dell’attività» e subordina lo svincolo dalla destinazione in esame al ricorrere di almeno uno dei requisiti tipizzati dalle lettere a) e b), riguardanti, rispettivamente, la «oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento della barriere architettoniche» e la «collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa»;
15) l’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui prevede che al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore «sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età»;
16) gli articoli 13, comma 1, del decreto-legge, numero 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come convertito, nella parte in cui, imponendo un limite massimo retributivo nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la pubblica amministrazione, vi includono le indennità di funzione dei componenti del CSM, del CPGA, e degli altri organi di autogoverno delle magistrature;
17) l’articolo 219 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)», che ha sostituito il comma 2 dell’articolo 6 della legge della Regione Puglia numero 2 del 2005 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) con il seguente: «[l]e cause d’ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento».
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 7 luglio 2025