
(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1 del 03 luglio 2025
Ordinanza ##numero_data##
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure
di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione
prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica,
nonché nei cantieri edili e stradali.
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Marche;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, 1’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere
ordinanze dì carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente
della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 650 del codice penale;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che l’innalzamento delle temperature della presente stagione sta
rendendo rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali
il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione
al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di
tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti
anche letali;
PRESO ATTO della nota delle Organizzazioni sindacali del 13 giugno 2025 acquisita al
protocollo n. 834786 del 25 giugno 2025;
PRESO ATTO che, nell’incontro del 3 luglio 2025, sono state informate le Organizzazioni
sindacali e datoriali della necessità di adottare la presente ordinanza;
del 2 luglio 2025 nella quale si evidenzia che “La configurazione meteorologica prevista
per i prossimi giorni vedrà ancora la persistenza in sede mediterranea di una struttura di
alta pressione di origine africana che, anche sulle Marche, continuerà a determinare
valori di temperatura superiori alle medie climatologiche. Inoltre, le mappe di previsione
mensili fornite dai principali centri di calcolo continuano a confermare anomalie termiche
positive per i mesi di luglio e agosto.
Le massime previste, in particolare, potranno ancora collocarsi nell’intorno dei 38-40°C,
specie nelle conche e nei fondovalle interni, con condizioni di caldo afoso e a un
conseguente aumento dello stress per disagio bioclimatico.
Tali condizioni potranno rappresentare un fattore di rischio in particolare per sottosistemi
di persone suscettibili, quali anziani, bambini e persone affette da patologie croniche; non
meno a rischio potranno risultare le categorie di persone la cui attività lavorativa viene
svolta all’esterno, specie nel settore agricolo, in quello edile e dei lavori stradali.
Si invita pertanto a predisporre ogni utile iniziativa volta a tutelare le condizioni di salute
dei cittadini più a rischio e dei lavoratori”;
ad oggetto “Rischi da alte temperature nei lavoratori” che si conclude come segue:
“Considerata l’attuale situazione climatica e la possibilità di intercorrenti ondate di
calore, si ritiene opportuno che sia adottata una ordinanza ai sensi dell’art.32 della legge
833/1978, come quella adottata lo scorso anno, per la sospensione delle attività lavorative
specifiche nelle ore più calde, utilizzando le indicazioni della mappa del rischio del sito
Worklimate per i lavoratori esposti al sole che svolgono attività fisica intensa, per il rischio
ambientale “Alto””;
CONSIDERATO che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso
disponibile sul sito web http://www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di
esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
RITENUTE la necessità e l’urgenza, per le aree del territorio regionale interessate dallo
svolgimento di attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al
sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali, di emanare
un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello
stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale,
evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTO, pertanto, di disporre, a decorrere dalle ore 00:00 del 4 luglio 2025 e fino alle
ore 24:00 del 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai
giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito
https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori
esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATA la possibilità di ricorrere agli strumenti di Cassa integrazione ordinaria
previsti dalla normativa nazionale per eventi metereologici estremi;
RICHIAMATE e condivise le indicazioni del Protocollo quadro nazionale tra Governo,
Sindacati e Categorie economiche per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro;
ORDINA
per i motivi rappresentati in premessa:
1. È vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole,
dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della
logistica, nonché nei cantieri edili e stradali, a decorrere dalle ore 00.00 del 4 luglio 2025
e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2025, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio
regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica
intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di
competenza, che non contrastino con i contenuti della presente ordinanza, e gli obblighi
gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
3. Sono fatti salvi eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute
dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione, anche
in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per
l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze
climatiche negli ambienti di lavoro.
4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche
amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando
trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della
pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed
operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad
un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come
previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
5. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto
non costituisce più grave reato.
6. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio
regionale, ai Prefetti delle Province della regione Marche, all’ANCI Marche, all’UPI
Marche e all’UNCEM e a tutti i Sindaci dei Comuni della regione Marche, ai Presidenti
delle Province, alle Aziende sanitarie territoriali della regione Marche, all’INAIL, agli
Ispettorati Territoriali del Lavoro, alle Università, ai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali e datoriali, al Presidente della Camera di commercio delle Marche.
7. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Presidente
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
Non presenti allegati.
ALLEGATI
Non sono presenti allegati
##allegati##