
(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 83/25
Lussemburgo, 3 luglio 2025
Sentenza della Corte nella causa C-582/23 | [Wiszkier] 1
Consumatore in stato di fallimento: il tribunale fallimentare deve poter
esaminare d’ufficio il carattere potenzialmente abusivo delle clausole
contrattuali
Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia
vincolante
In Polonia, un privato è stato dichiarato personalmente fallito. La maggior parte dei crediti vantati nei suoi confronti,
indicati in un elenco redatto da un curatore, proveniva da un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco
svizzero che il fallito aveva concluso dodici anni prima, in qualità di consumatore. Egli ha riconosciuto tutti i crediti in
parola, il cui elenco è stato approvato anche dal giudice commissario.
Sulla base di tale elenco, il tribunale fallimentare deve elaborare un piano di rimborso dei crediti oppure constatare
che gli attivi disponibili sono sufficienti a onorare tutti i debiti, rendendo il piano superfluo. In questa fase avanzata
del procedimento, tale tribunale ritiene che il contratto di mutuo contenga clausole abusive che possono
determinarne la nullità. Se così fosse, i crediti della banca sarebbero inferiori a quelli figuranti nell ’elenco o,
addirittura, non esisterebbero affatto. Fino ad ora, tuttavia, il carattere potenzialmente abusivo delle clausole di tale
contratto non è stato esaminato.
Secondo il diritto polacco, l’elenco dei crediti è vincolante per il tribunale fallimentare, che non ha il potere di
esaminare le clausole contrattuali. Esso può solo adire il giudice commissario, affinché quest ’ultimo effettui tale
esame e modifichi, se necessario, l’elenco dei crediti. Inoltre, le norme procedurali non consentono di adottare
provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del consumatore fallito in attesa dell’esito di tale esame.
Il tribunale fallimentare si è rivolto alla Corte di giustizia per stabilire se la normativa nazionale relativa alla
procedura fallimentare applicabile alle persone fisiche tuteli effettivamente i diritti che il diritto dell ’Unione 2
conferisce ai consumatori.
La Corte risponde in senso negativo.
In assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al
tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La
necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la
situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato
dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di
tale diritto.
Il fatto che l’elenco dei crediti abbia acquisito autorità di cosa giudicata non osta necessariamente a un simile
esame. Ciò è giustificato dall’interesse pubblico alla protezione dei consumatori, come garantita dal diritto
dell’Unione.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Il tribunale fallimentare deve altresì poter applicare provvedimenti provvisori che garantiscano la piena
effettività di tale protezione. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, spetterà ad esso valutare se sia
necessario, a tal fine, un provvedimento diretto a ridurre le trattenute operate sulla retribuzione del consumatore
fallito, in attesa della decisione sul carattere abusivo delle clausole del contratto in questione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell ’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Direzione della Comunicazione