
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 [cid:image001.jpg@01DBE6B1.B3E598D0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 26 giugno 2025
LA PREVISIONE DEL TERMINE DI UN ANNO PER ANNULLARE D’UFFICIO UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (NELLA SPECIE, UN ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE) NON LEDE L’INTERESSE PUBBLICO ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 88 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990) nella parte in cui stabilisce in via generale il termine finale di un anno (dal momento di adozione dell’atto invalido) per l’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di annullamento di ufficio di provvedimenti ampliativi illegittimi, e dunque anche con riferimento alle autorizzazioni che riguardano l’interesse culturale, nonostante il suo preminente rilievo costituzionale.
La fattispecie all’origine dell’intervento della Corte riguarda l’impugnazione per tardività dell’annullamento di una autorizzazione all’esportazione all’estero (il cd. attestato di libera circolazione) di un quadro, adottato a distanza di sei anni dal suo rilascio, perché rilevatosi d’autore.
La decisione ha ritenuto che la previsione della scadenza di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi “sensibili”, non sia manifestamente irragionevole o lesiva del principio di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Due i tasselli del ragionamento della Corte a fondamento della conclusione della insussistenza della violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione.
Da un lato, la sentenza rimarca che l’interesse culturale trova adeguata tutela nel procedimento di primo grado, sia per effetto di più disposizioni della legge sul procedimento amministrativo – che, con riguardo alla disciplina generale di diversi istituti di semplificazione, prevede un regime di maggiore protezione per gli “interessi sensibili” -, sia per effetto del regime di speciale e puntuale tutela dettato dal codice dei beni culturali.
Dall’altro lato, la Consulta evidenzia che il potere di riesame è diverso da quello di cui è espressione il provvedimento oggetto di annullamento, con la conseguenza che è assoggettato a regole specifiche quanto a presupposti, a disciplina procedimentale (ivi inclusa quella temporale) e a portata della discrezionalità. In particolare, nella decisione discrezionale di annullamento, l’amministrazione deve tener conto non solo dell’interesse originariamente curato, ma anche di interessi ulteriori e, tra questi, quelli – di natura pubblica – al ripristino della legalità e alla certezza delle relazioni giuridiche, nonché la posizione – di natura privata – di affidamento del destinatario della determinazione favorevole (naturalmente se meritevole di tutela per non essergli rimproverabili false dichiarazioni e false rappresentazioni di fatti rese alla p.a. nel procedimento).
Alla diversa considerazione che l’interesse “primario” (adeguatamente protetto in primo grado) ha nella decisione di secondo grado consegue che non è irragionevole che anche all’interesse di rango costituzionale alla tutela del patrimonio storico e artistico si applichi il regime ordinario dell’autotutela e dunque l’operare del termine per il suo esercizio.
In secondo luogo, la pronuncia esclude che il limite temporale sia lesivo del principio del buon andamento.
Il termine di decadenza, piuttosto, accresce l’efficienza dell’azione amministrativa e influisce sulla qualità del processo decisionale di primo grado.
La sentenza contiene anche considerazioni più generali sul potere pubblico e sul rapporto tra cittadini e amministrazione.
Il pubblico potere, nel suo ancoraggio costituzionale, è conferito alla p.a. non per ragioni di preminenza, ma per servizio ai cittadini e soggiace ad apposite regole conformative che danno rilievo agli interessi dei privati e segnano un nuovo paradigma nel rapporto tra individui e poteri pubblici. In tale contesto il previsto termine di decadenza per l’autotutela rende irretrattabile il provvedimento amministrativo a garanzia della sicurezza giuridica: per un verso, la norma dà rilievo al “tempo” come garanzia di certezza nella relazione tra p.a. e amministrato e, per altro verso, dà stabilità al “titolo pubblico” che è utilizzato dal destinatario nei suoi successivi rapporti con i terzi.
Roma, 26 giugno 2025