
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 26 giugno 2025
VA SOSPESA LA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CONTRO GLI AMMINISTRATORI FINCHÉ SONO IN CARICA
È illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
È quanto si legge nella sentenza numero 86, depositata oggi, che ha rilevato come l’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione, prevista dalla citata disposizione, determini una irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo. Per queste ultime la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma rispettivamente con le sentenze numero 322 del 1998 e numero 262 del 2015.
Secondo la Corte sussiste anche nel caso delle associazioni non riconosciute la ratio della sospensione della prescrizione, ovverossia la difficoltà per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finché sono in carica.
Il riconoscimento della personalità giuridica non è infatti un profilo che incida sui rapporti interni fra associazione e amministratori, sicché non si giustifica la previsione della sospensione della prescrizione solo nel caso delle associazioni riconosciute e non in quello delle associazioni non riconosciute.
Oltretutto, la disciplina concernente queste ultime non prevede nei confronti degli amministratori strumenti di controllo, presenti, viceversa, nella regolamentazione delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice, rispetto alle quali opera anche il meccanismo della sospensione della prescrizione.
Roma, 26 giugno 2025