
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 ____________________________________________________
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Regione del Veneto
PROTOCOLLO D’INTESA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
(di seguito MIM)
REGIONE DEL VENETO
“Percorsi formativi sulle tecniche di base di primo soccorso”
VISTI
gli articoli 2, 3, 13 e 33 della Costituzione;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”, e, in particolare, l’art.21;
il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”;
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente “Regolamento
recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente “Regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
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la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, comma
10 come modificato dall’art. 5, comma 1, L. 4 agosto 2021, n. 116 che prevede: “10. Nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia
scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio
sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione di
cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare
di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione delle iniziative di formazione devono essere
adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della
sensibilità connessa all’età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario”;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione”;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara
è stato nominato Ministro dell’istruzione;
il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n.
204 che all’articolo 6 ha previsto che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di
Ministero dell’istruzione e del merito;
il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe
Valditara è stato nominato Ministro dell’istruzione e del merito;
il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito prot. 20 del 4 febbraio 2025 recante l’adozione
dell’Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche
del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2025;
vista la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 2847/2014 e, in particolare,
l’Allegato A;
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PREMESSO CHE
Il MIM
– svolge un ruolo determinante nella definizione delle linee di indirizzo su cui strutturare il piano
triennale dell’offerta formativa, che comprende, tra l’altro, progetti educativi, sia curricolari che
extracurricolari, alla luce del ruolo di centralità dell’istruzione e della formazione nei processi di
crescita delle nuove generazioni;
– supporta le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, gli enti pubblici e
gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento di attività utili per l’arricchimento personale e culturale
degli studenti e per il progresso della società civile nel suo complesso, consapevole della necessità
di sviluppare comunità educanti e relazioni con il territorio;
L’USRV
– ha il compito di divulgare opportunità formative che sviluppino conoscenze, abilità e competenze,
anche trasversali, spendibili nel contesto scolastico e lavorativo, e di supportare il ruolo attivo delle
scuole al fine di rendere sempre più efficace l’azione didattica e formativa;
LA REGIONE DEL VENETO
– in attuazione dell’art. 138, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 11/2001 sostiene, in materia
di istruzione, la realizzazione di iniziative e attività di promozione, integrazione, sostegno e
arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione
professionale, favorendo, tra l’altro, lo sviluppo di competenze trasversali utili a livello sociale e
culturale oltre a riconoscere l’importanza strategica che l’istruzione e la formazione hanno per lo
sviluppo della società;
CONSIDERATO CHE
valorizzare la cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente e contesto, fornendo utili
strumenti di carattere teorico e pratico, permette di affrontare nella quotidianità situazioni di
criticità;
è intenzione del MIM e della Regione del Veneto sostenere le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della propria autonomia, per favorire l’acquisizione, in ambito scolastico, delle
principali procedure di primo soccorso, riconoscere le situazioni di emergenza e di urgenza,
valutare la gravità del caso, allertare il sistema di Emergenza Sanitaria territoriale 118 e fornire
un adeguato Primo Soccorso.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
Il MIM e la Regione del Veneto di seguito denominate anche “le Parti”
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Con il presente Protocollo si intende porre in essere sinergiche forme di collaborazione tra le
istituzioni scolastiche della Regione del Veneto interessate al fine di sostenere la realizzazione, negli
anni scolastici “2025-2026” e “2026-2027”, di un percorso formativo di “Tecniche di base di primo
soccorso” rivolto al personale scolastico, sia docenti che personale ATA, al fine di favorire una
diffusione più ampia delle nozioni essenziali di primo soccorso nella comunità e di garantire una
gestione immediata delle situazioni di emergenza, potenzialmente decisive per la vita di una persona.
Art. 2 – Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di
competenza di ciascuno, a sviluppare e consolidare iniziative di collaborazione al fine di promuovere
nelle Istituzioni scolastiche, anche al di fuori dell’orario curricolare, un percorso formativo gratuito
al personale scolastico sulla gestione delle principali procedure di primo soccorso, ivi comprese le
manovre di disostruzione, le tecniche di rianimazione, la predisposizione di sale di telemedicina per
il primo soccorso, la formazione di base di educazione civica e la formazione di Basic Life Support
Defibrillation (BLSD).
2. In particolare:
il MIM si impegna a fornire supporto nella programmazione di interventi, che possano
assicurare gli obiettivi previsti dal presente Protocollo e a divulgare, per il tramite dell’Ufficio
scolastico regionale per il Veneto, alle istituzioni scolastiche del territorio il percorso formativo,
attuabile attraverso un meccanismo di formazione “a cascata”, mediante il quale i contenuti
dell’iniziativa formativa effettuata a favore del personale scolastico individuato, in sede di prima
applicazione, possano essere successivamente trasmessi anche al resto del personale e agli studenti;
la Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione i mezzi strumentali necessari alla
formazione, anche attraverso forme di collaborazione con la rete e i servizi dedicati all’emergenzaurgenza.
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Art. 3 – Cabina di regia
1. Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica, e garantire una
efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente Protocollo,
viene istituita una Cabina di Regia, composta da due rappresentanti per ciascuna delle Parti. La
Cabina di Regia può invitare operatori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica Regionale o
altri esperti che si rendessero funzionali all’attuazione del Protocollo.
2. La Cabina di regia è coordinata dalla Regione del Veneto, che provvederà alla sua convocazione
una volta designati i componenti.
3. Per la partecipazione alla Cabina di Regia non sono previsti compensi, emolumenti, indennità,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.
Art. 4 – Accordi attuativi
1. Le modalità attuative delle forme di collaborazione con la rete e i servizi dedicati all’emergenzaurgenza da parte della Regione del Veneto di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del presente Protocollo,
saranno di volta in volta, regolate da specifici atti, protocolli e/o accordi attuativi nel rispetto del
presente Protocollo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione di cui al
comma precedente, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria,
nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e
regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso.
3. In sede di accordi attuativi, i soggetti interessati designano ciascuno uno o più referenti con il
compito di attuare e verificare le linee di azione.
4. Dagli accordi attuativi non potrà discendere alcun onere finanziario a carico del Ministero
dell’istruzione e del merito ed a carico delle Istituzioni Scolastiche coinvolte.
Art. 5 – Oneri
1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti.
2. Eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle forme di collaborazione di cui all’art. 2, comma
2, lettera b) del presente Protocollo saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui
all’articolo 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascun soggetto a cui detti
oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
3. Nessun onere sarà comunque previsto, anche in fase attuativa, a carico del Ministero
dell’istruzione e del merito ed a carico delle Istituzioni Scolastiche coinvolte.
Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato
automaticamente dopo i due anni se non vi sono motivi di interruzione.
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2. Gli accordi attuativi conseguenti al presente Protocollo avranno una durata compatibile con quella
complessiva del Protocollo, salva la possibilità di recedere previa comunicazione. Il recesso dal
presente Protocollo non produce effetti automatici sugli accordi attuativi in essere al momento del
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art- 7- Trattamento dei dati personali
1. Conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, le Parti
dichiarano di trattare i dati personali, acquisiti per le rispettive finalità in qualità di titolari
autonomi.
2. Le Parti dichiarano e garantiscono che l’accesso ai dati forniti sarà consentito esclusivamente ai
propri dipendenti – in funzione della qualifica rivestita e dell’incarico svolto nel perseguimento
delle finalità sopra premesse – attraverso specifici profili di abilitazione e credenziali di
autenticazione personali secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell’allegato 2 del
Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di
scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
3. È onere delle Parti impartire ai propri dipendenti che saranno abilitati ai dati, specifiche direttive
in ordine all’obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui al presente atto e di
osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali; specifiche direttive relative alle
responsabilità connesse all’accesso improprio ai dati, all’uso illegittimo delle informazioni e alla
loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi; specifiche direttive sul divieto di
duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto
di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati.
4. Le Parti pubblicano sui propri siti istituzionali un’adeguata informativa sul trattamento dei dati
personali, indicando anche le modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Le Parti si impegnano
a utilizzare tutte le misure di sicurezza anche organizzative, tecniche e fisiche, secondo le
medesime modalità previste al punto 5 dell’allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del
2 luglio 2015, per garantire che i dati personali vengono trattati in modo adeguato, conforme alle
finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la
consultazione non autorizzata. Le informazioni raccolte non saranno cedute a terzi.
Art. 8 – Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente Protocollo;
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di
Venezia.
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Art. 9 – Registrazione e spese
1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo
comma del D.P.R. 131 del 26/4/1986 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo
decreto.
Art. 10 – Clausole di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo, data …………………………
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito
Il Presidente della Regione del Veneto
Prof. Giuseppe Valditara
Dott. Luca Zaia
ZAIA LUCA
REGIONE DEL VENETO
Titolare
GMT+01:00
Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
O=MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL
MERITO
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