
(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 Proposta presentata in data 20/06/2025 09:53:01
Firmata da: GIORGIANNI
Agevolazioni fiscali e contributive per l’assunzione del da parte delle PMI
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dell’on. Letizia Giorgianni
Agevolazioni fiscali e contributive per l’assunzione del da parte
delle PMI
Onorevoli Colleghi,
la presente proposta di legge si inserisce in un contesto economico e produttivo in rapida e continua
trasformazione, nel quale la figura del Temporary Manager sta emergendo con forza come
strumento strategico per la competitività e la resilienza del sistema imprenditoriale italiano, in
particolare per le micro, piccole e medie imprese (PMI).
Il sistema produttivo italiano si fonda in larga misura sulle micro, piccole e medie imprese (PMI),
che rappresentano non solo la struttura portante dell’economia nazionale, ma anche un presidio
territoriale fondamentale in termini di occupazione, coesione sociale e resilienza. Tuttavia, nel
contesto attuale, queste imprese si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse: transizione
digitale ed ecologica, internazionalizzazione, cambiamenti normativi, accesso al credito,
innovazione tecnologica, passaggi generazionali e gestione del capitale umano.
In tale scenario, il ricorso a competenze manageriali altamente specializzate e temporanee si
configura come una leva strategica per garantire la competitività e la continuità aziendale. Il
Temporary Management, o Management Temporaneo, si riferisce all’inserimento, per un periodo
definito, di figure manageriali qualificate in grado di gestire momenti critici, processi di
trasformazione, ristrutturazioni aziendali o progetti di sviluppo specifici. Tali figure, pur non
appartenendo in pianta stabile all’organico dell’impresa, ne condividono obiettivi, responsabilità e
risultati, operando con approccio imprenditoriale e orientamento all’efficacia.
Quindi il Temporary Manager rappresenta una risposta moderna e flessibile alle crescenti esigenze
di innovazione, riorganizzazione e rilancio delle imprese italiane. A differenza del consulente
tradizionale, il Temporary Manager è chiamato a realizzare un cambiamento strutturale e operativo,
con l’obiettivo di concludere il proprio incarico una volta raggiunti i risultati concordati e si
caratterizza per l’elevato grado di autonomia, la forte focalizzazione sui risultati e la capacità di
trasmettere know-how interno.
Nonostante il crescente interesse da parte delle imprese, il Temporary Manager in Italia rimane
ancora sottoutilizzato rispetto ad altri Paesi europei. Uno studio dell’ISTAT, incrociato con dati
provenienti da associazioni di settore e osservatori indipendenti, mostra che solo una piccola
percentuale di PMI italiane fa effettivamente ricorso a Temporary Manager. Le ragioni sono
molteplici: scarsa conoscenza dello strumento, assenza di riferimenti normativi chiari, difficoltà di
accesso a incentivi o misure agevolative, oltre a una cultura d’impresa talvolta ancora refrattaria a
soluzioni manageriali esterne.
È quindi necessario intervenire in modo organico per colmare questo gap e valorizzare il potenziale
del Temporary Management come strumento di crescita, innovazione e competitività.
Con questa proposta di legge si intende perseguire il duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la
struttura organizzativa delle PMI italiane nei momenti di trasformazione o difficoltà; dall’altro,
creare un tessuto imprenditoriale favorevole all’affermazione di una nuova generazione di manager
flessibili, dinamici e orientati al risultato. Un sistema produttivo evoluto che valorizzi le
competenze manageriali temporanee come risorsa strategica e ne incentivi l’integrazione strutturale
nel tessuto imprenditoriale nazionale.
Con questa proposta, si intende dare una risposta concreta e moderna ai bisogni di
managerializzazione del nostro sistema produttivo, ponendo il Temporary Management al centro
delle politiche per l’innovazione e la crescita delle PMI italiane.
Le PMI italiane, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico, spesso non
dispongono di competenze manageriali adeguate ad affrontare le sfide della digitalizzazione, delle
transizioni ecologiche ed energetiche. In questo contesto, il ricorso a manager ad interim
rappresenta una soluzione strategica, che consente alle imprese di accedere a professionalità di alto
livello, contenendo i costi e mantenendo flessibilità organizzativa.
Tuttavia, nonostante la crescente rilevanza di questa figura, manca nel nostro ordinamento un
quadro normativo chiaro e organico che disciplini, riconosca e promuova il ruolo del Temporary
Manager, soprattutto nelle PMI. La mancanza di un adeguato riconoscimento normativo e fiscale
rischia di penalizzare lo sviluppo di un’offerta qualificata e professionale, favorendo approcci
informali e talvolta non pienamente efficaci.
La presente proposta di legge intende colmare questo vuoto normativo, introducendo una disciplina
organica del Temporary Management e prevedendo una serie di incentivi e agevolazioni fiscali per
le imprese che si avvalgono di tali figure per progetti di innovazione, ristrutturazione o sviluppo.
L’articolo 1 stabilisce gli obiettivi della legge, ovvero valorizzare il ruolo delle PMI e promuovere
l’utilizzo del temporary manager per rafforzarne capacità gestionali, organizzative e competitive.
L’articolo 2 definisce il temporary manager come un professionista con incarichi temporanei di
gestione o sviluppo aziendale e richiama le definizioni normative di micro, piccole e medie imprese.
L’articolo 3 dispone che per accedere alle agevolazioni previste dalla legge, il temporary manager
deve avere comprovata esperienza nella gestione aziendale. In particolare, può essere: a) un Dottore
Commercialista iscritto all’albo, con almeno tre anni di esperienza gestionale e due incarichi recenti
in organi amministrativi o di controllo; b) un giovane laureato magistrale in Scienze economicoaziendali (LM-77), con meno di 35 anni al momento dell’assunzione e almeno tre anni di
esperienza, anche non continuativi, in ruoli gestionali presso imprese.
L’articolo 4 descrive i requisiti documentali e progettuali che le PMI devono soddisfare per
accedere agli incentivi: bilancio depositato, contratto conforme, piano aziendale dettagliato e lettera
d’incarico con obiettivi e attività del manager.
L’articolo 5 consente l’accesso alle agevolazioni in caso di difficoltà aziendali temporanee (gravi
malattie dei titolari, crisi di mercato, problemi di liquidità), purché non sussistano i presupposti per
l’attivazione delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa. Tali condizioni devono essere
documentate da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’articolo 6 introduce un sistema di verifica basato sull’incremento dell’Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA): almeno +5% dopo un anno, +10% dopo due,
+15% dopo tre. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la perdita del beneficio per
l’anno corrispondente.
L’articolo 7 disciplina la forma dei contratti stipulati per conferire l’incarico al temporary manager,
con durata minima di sei mesi e obbligo di indicare attività, obiettivi e modalità di valutazione.
L’articolo 8 attribuisce un credito d’imposta pari al 30% (micro e piccole imprese) o 20% (medie
imprese) calcolato sul valore della Retribuzione Totale Annua (RTA) erogata al temporary manager
per ciascun periodo d’imposta. Il credito si applica solo al raggiungimento degli obiettivi di
incremento dell’EBITDA. L’incarico deve durare almeno metà esercizio sociale più un giorno.
L’articolo 9 fissa il limite di spesa in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno successivo a
quello di entrata in vigore della medesima, coperti dal Fondo per la Crescita Sostenibile. Prevede un
decreto attuativo interministeriale entro 90 giorni e una relazione annuale al Parlamento sugli effetti
della legge sul sistema produttivo nazionale.
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge, riconoscendo e promuovendo il ruolo centrale delle micro, piccole e medie
imprese, di seguito denominate, nello sviluppo economico e sociale del Paese, è
finalizzata a valorizzare la figura del temporary management quale profilo idoneo per il
rafforzamento della capacità gestionale, competitiva e organizzativa del sistema produttivo
nazionale.
2. A tal fine, sono previste specifiche agevolazioni fiscali in favore delle PMI che si avvalgono del
temporary manager incaricato della gestione temporanea di fasi critiche, di processi di
riorganizzazione o di sviluppo strategico dell’impresa.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Per si intende un professionista qualificato cui è affidata, da parte della
proprietà dell’impresa, la gestione temporanea dell’intera azienda, di un suo ramo, di una specifica
funzione o struttura, ovvero lo sviluppo e l’attuazione di un progetto determinato e delimitato nel
tempo.
2. Le microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) sono definite conformemente a quanto
previsto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
Articolo 3
(Requisiti del temporary manager)
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e dell’accesso alle agevolazioni di cui
all’articolo 8, il temporary manager deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali,
attestati da una comprovata esperienza nella gestione aziendale e nell’attuazione di processi
organizzativi. In particola, il temporary manager deve essere:
a) un Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, che abbia maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni in attività di natura
gestionale presso un’impresa, anche non continuativi, con almeno due incarichi nell’ultimo
triennio in organi amministrativi o di controllo.
b) un professionista in possesso di una laurea magistrale appartenente alla classe LM-77, Scienze
economico-aziendali, che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data di
assunzione, e che abbia esercitato, anche in modo non continuativo, per un periodo complessivo
non inferiore a tre anni, funzioni professionali di carattere gestionale presso un’impresa.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 8, le PMI verificano che il temporary manager
non abbia intrattenuto, nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico, rapporti di lavoro di
cui al comma 1, art. 7, con l’impresa committente. È, inoltre, esclusa la possibilità di incarico
qualora sussistano rapporti di parentela entro il secondo grado tra il temporary manager e i soci, gli
amministratori o i titolari dell’impresa.
3. Il temporary manager non deve aver riportato condanne penali né essere sottoposto a
procedimenti penali in corso per reati che precludano l’esercizio di attività di amministrazione e
gestione d’impresa.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti gli ordini professionali competenti e le associazioni di
categoria rappresentative delle PMI, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo.
Articolo 4
(Criteri e modalità di applicazione delle agevolazioni alle PMI)
1. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge si applicano alle PMI nel caso in cui
l’incarico di temporary management sia finalizzato all’introduzione o all’implementazione di
processi gestionali innovativi, secondo le modalità e le condizioni definite dalla presente legge.
2. Le PMI, altresì, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) deposito del bilancio presso il registro imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c.;
b) contratto con temporary manager stipulato secondo le disposizioni della presente legge;
c) progetto imprenditoriale contenente in modo puntuale e documentato:
la mission e la vision dell’impresa;
il know-how imprenditoriale posseduto;
un business plan triennale;
la strategia per la crescita dimensionale;
gli obiettivi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi;
le innovazioni di processo gestionale previste;
copia della lettera di conferimento dell’incarico al temporary manager con specifica
indicazione delle attività delegate e degli obiettivi assegnati.
Art. 5
(Condizione di temporanea difficoltà aziendale)
1. Al fine dell’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, le PMI possono avvalersi di
un temporary manager anche in presenza di una condizione di temporanea difficoltà economica o
gestionale, purché non sussistano i presupposti per l’attivazione delle procedure di risoluzione della
crisi d’impresa previste dalla normativa vigente, escluse le imprese che si trovano nelle condizioni
di crisi o insolvenza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
2. Per condizione di temporanea difficoltà aziendale si intendono impedimenti che incidono
negativamente sulla gestione ordinaria dell’impresa, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) Impedimenti di natura soggettiva: eventi che riguardano direttamente gli amministratori o il
personale chiave dell’impresa e che compromettono il regolare svolgimento delle attività
gestionali e decisionali, quali:
1. gravi malattie o infortuni;
2. inabilità temporanee di natura professionale o personale.
b) Impedimenti di natura oggettiva: eventi esterni o situazioni contingenti che influiscono in
maniera significativa sulla capacità operativa o finanziaria dell’impresa, tra cui:
1. congiunture negative di mercato con effetti diretti sul settore economico
dell’azienda;
2. ritardi rilevanti negli incassi da clienti o da terzi, tali da compromettere la liquidità e
il ciclo del capitale circolante.
3. conclamata litigiosità tra soci, tale da impedire il regolare svolgimento delle attività
aziendali e da compromettere il perseguimento dell’oggetto sociale.
3. La sussistenza della condizione di temporanea difficoltà deve essere documentata dalla PMI
mediante relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, da allegare alla documentazione presentata per l’accesso alle agevolazioni.
4. Il compenso riconosciuto al professionista per il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 3
del presente articolo concorre alle spese agevolabili di cui all’art. 8.
Articolo 6
(Condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali)
1. Le PMI che abbiano conferito incarico a un temporary manager, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge, a
condizione che si verifichino gli incrementi stabiliti dall’Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA) come di seguito specificato:
a) al termine del primo esercizio successivo alla nomina del temporary manager, l’EBITDA
deve risultare aumentato di almeno il 5 per cento rispetto ai valori dell’esercizio precedente
la nomina;
b) al termine del secondo esercizio successivo alla nomina del temporary manager,
l’incremento dell’EBITDA deve risultare aumentato di almeno il 10 per cento;
c) al termine del terzo esercizio successivo alla nomina del temporary manager, l’EBITDA
deve risultare aumentato di almeno il 15 per cento.
2. Il mancato raggiungimento degli incrementi minimi dell’EBITDA di cui al comma 1 comporta
l’esclusione dal beneficio fiscale per l’esercizio in questione.
3. Le imprese beneficiarie devono allegare alla dichiarazione dei redditi relativa a ciascun esercizio
per il quale si richiede l’agevolazione una relazione asseverata da un soggetto iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attestante il raggiungimento dei requisiti di cui al
presente articolo.
4. Il compenso riconosciuto al professionista per il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 3
del presente articolo concorre alle spese agevolabili di cui all’art. 8.
Articolo 7
(Contratti con i temporary manager)
1. Le PMI possono conferire incarico al temporary manager mediante la stipulazione di contratti a
tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti di
consulenza o di prestazione d’opera professionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a sei mesi e devono contenere, a
pena di nullità, l’indicazione specifica degli obiettivi da conseguire, delle attività affidate al
temporary manager e delle modalità di valutazione dei risultati conseguiti.
3. Per tutta la durata del rapporto, al temporary manager è riconosciuta la copertura contributiva
previdenziale figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in conformità alla
tipologia contrattuale adottata.
Articolo 8
(Agevolazioni fiscali e contributive)
1. Alle PMI che abbiano conferito un incarico di temporary management a un soggetto di cui all’art.
3, comma 1, lettera a) e b), della presente legge, spetta un credito d’imposta utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino a un
massimo di tre periodi d’imposta consecutivi, nei limiti e con le modalità di seguito indicati:
a) per le micro e piccole imprese è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 30%,
calcolato sul valore della Retribuzione Totale Annua (RTA) erogata al temporary manager
per ciascun periodo d’imposta;
b) per le medie imprese è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 20%, calcolato sul
valore della Retribuzione Totale Annua (RTA) erogata al temporary manager per ciascun
periodo d’imposta;
2. Il diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 è subordinato al raggiungimento, per ciascun
esercizio, degli incrementi minimi di EBITDA previsti dall’articolo 6. Il credito d’imposta è
comunque riconosciuto per il primo esercizio, anche qualora nel secondo esercizio non venga
raggiunto il parametro previsto; in tal caso, l’impresa decade dal diritto di usufruire del credito per
il secondo e il terzo esercizio. Analogamente, il credito d’imposta relativo al primo e al secondo
esercizio è riconosciuto anche qualora non venga raggiunto il parametro di cui al terzo esercizio; in
tale ipotesi, l’impresa decade dal diritto di fruire del credito relativo al solo terzo esercizio.
3. Al fine dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’incarico di temporary management deve avere
una durata non inferiore alla metà dell’esercizio sociale più un giorno. Il primo esercizio utile ai fini
del riconoscimento del credito d’imposta coincide con quello in cui ricorra detta condizione di
durata.
Articolo 9
(Disposizioni finanziarie e attuative)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati nel limite massimo di 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS) di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di monitoraggio degli interventi previsti, nonché le
modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle PMI, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio degli effetti della
presente legge sul sistema produttivo nazionale, anche avvalendosi dei dati forniti dall’Agenzia
delle entrate, e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale
sull’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e sui risultati ottenuti in termini di
incremento della competitività, dell’innovazione gestionale e del rafforzamento delle PMI.