
(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 N° 18 DEL 24/06/2025
OGGETTO: Ordinanza sindacale in materia di limitazione delle
emissioni sonore e tutela della quiete pubblica a forme di
spettacolo e di Intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e
attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche fino
al 31/12/2025
IL SINDACO
PREMESSO CHE
– dai controlli effettuati in passato e anche recentemente dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine è
emerso che, presso i locali maggiormente interessati dai fenomeni della “movida”, continuano a
registrarsi eventi di turbamento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica a causa di ripetuti atti di
inciviltà e risse e che risulta preponderante la tendenza dei giovani ad aggregarsi, sin dalle ore
pomeridiane, in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente
alcoliche;
– sul territorio comunale negli ultimi anni si sono registrati atti vandalici e violenze riconducibili a
gruppi di giovani, durante la c.d. “movida notturna”;
– la “movida”, ormai da anni consolidata nel contesto urbano, genera ripetute lamentele da parte dei
cittadini, per l’inquinamento acustico che determina, percepito come una delle maggiori cause di
disturbo alla quotidianità degli abitanti del Comune, i quali, chiedono il rispetto del diritto alla salute,
alla quiete ed al riposo notturno mediante interventi rivolti alla limitazione delle sorgenti sonore;
PRESO ATTO delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
VALUTATO che la tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta
imprescindibile per la salvaguardia della salute pubblica;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza sulla problematica degli
schiamazzi e dei rumori molesti dovuti alle degenerazioni nel corso degli intrattenimenti musicali,
ovvero da sorgenti sonore nei luoghi di ritrovo e di aggregazione, nonché sull’abbandono al suolo di
bottiglie e in genere di contenitori di vetro, i quali, oltre a costituire motivo di degrado urbano,
rappresentano grave pericolo per l’incolumità pubblica, sia perché possono essere utilizzati come corpi
Ordinanza n° 18 del 24/06/2025
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Firmatario: Aurelio Lo Fazio
ORDINANZA DEL SINDACO
COMUNE DI ANZIO
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE
CITTA’ DI ANZIO
contundenti e/o armi improprie, sia perché, se frantumati, possono provocare lesioni personali anche
gravi,
CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività rumorose di intrattenimento nei pubblici esercizi,
sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all’aperto, sia che si concretizzino mediante l’uso di
apparecchi elettronici che mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, deve sempre essere
preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
CONSIDERATO che la presente ordinanza è rivolta alla salvaguardia della quiete pubblica attraverso
la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti,
assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le necessità dei residenti e dei
soggiornanti con quelle alla libera circolazione delle persone e la realizzazione di attività di svago;
VISTA la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con
la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa
delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali
ivi ubicati;
ATTESO che è concesso ai Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, il potere di intervento in
materia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e
concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;
ATTESO, altresì, di dover garantire il rispetto della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la
popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto da
spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;
VISTI, in particolare:
– l’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”;
– il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e
successive circolari esplicative;
– il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
– il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”:
pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude
la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da
motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non
discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell’art. 8,
comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica,
alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale …(omissis)…., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano
…(omissis)…., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di
politica culturale”;
l’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
– il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell’art. 54 del TUEL;
– la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
– il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
– la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
– la Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la
pianificazione ed il risanamento del territorio”;
– la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006 “Disciplina dello svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande”, come aggiornata al T.U. del Commercio Legge Regionale Lazio n.
22 del 06/11/2019;
PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA
INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
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ORDINA
1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di:
– tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed
affini);
– attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini).
All’orario di chiusura, non potranno più essere somministrati alimenti e bevande e potrà essere
consentito agli avventori, fino alle ore 2,30, di consumare quanto hanno già acquistato.
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle 21.00 alle
06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di
alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;
3. la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, all’interno di contenitori
composti esclusivamente di materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga i
ristoranti, qualora adottino una sorveglianza dedicata;
4. il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento, esercitate in
pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione
sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto
su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune:
1. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI:
Dal giorno della pubblicazione al 31 dicembre 2025:
– dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e
attività similari devono cessare alle ore 23,30;
– dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e
attività similari deve cessare alle ore 01,00 del giorno successivo;
– la domenica le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività
similari deve cessare alle ore 24,00.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO EMISSIONI SONORE MUSICALI:
– le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono
comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
– devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di
previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia
che si concretizzino mediante l’uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal
vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;
– il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal
DCPM del 14/11/1997;
– gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche
in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo
o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
– è comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica
istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati,
e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
– la presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell’Ente, reso pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio Comunale.
AVVERTE
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fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso, l’eventuale adozione di
provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:
– i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno
puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €
500,00 ad € 5.000,00;
– i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare,
saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €
500,00 ad € 5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio
per un periodo da 1 a 7 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito
con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
– i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti
con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 50 comma 7bis 1 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267, che comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad €
5.000,00 oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un
periodo da 8 a 15 giorni di cui all’art 12 comma 1 D.L 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
– le sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge n.
689/1981 e ss.mm.ii.;
AVVERTE
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente
provvedimento:
– entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n. 1034);
– entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge
24/11/1979 n. 1199);
Si comunica che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-8 della legge n. 241/1990, è il
Dirigente – Comandante della P.L. Dott. Antonio Arancio;
Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l’Autorità
competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981, è il
Sindaco.
DISPONE inoltre
La REVOCA delle precedenti ordinanze in materia e di tutti i provvedimenti in contrasto con la
presente ordinanza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e nella
sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa e la trasmissione a:
• al Prefetto di Roma;
• alla Questura di Roma;
• al Commissariato distaccato di P.S. Anzio Nettuno;
• al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;
• alla Stazione Carabinieri di Anzio;
• al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;
• alla Polizia Locale di Anzio;
• al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio;
• alla ASL Roma 6;
• all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
• all’ARPA Lazio.
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IL SINDACO
Il Sindaco
Aurelio Lo Fazio / ArubaPEC S.p.A.
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