
(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE
N° 250 del 20/06/2025
OGGETTO:
MISURE IN RELAZIONE ALL’URGENTE NECESSITA’ DI
INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO
DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA’ URBANA DAL 21/06/2025
AL 30/10/2025.
IL SINDACO
Premesso che:
– il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 “recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” nell’ambito degli interventi e
degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori,
nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.
267/00;
– l’art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze
contingibili e urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni
di grave incuria o di degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o
di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche;
– l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. dispone che “il Sindaco, quale Ufficiale
di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare grave
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana..”;
– l’art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” prevede che l’esercente di un’attività commerciale che occupi spazi e aree
pubbliche ha l’obbligo di provvedere alla pulizia e di preservare il decoro degli spazi
pubblici antistanti l’esercizio;
– l’art. 31 del D.L. 201/11, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni nella Legge 214/11,
nell’ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività
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commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o
limiti, senza limitazioni relative agli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo di
chiusura domenicale e festiva e pertanto ha di fatto liberalizzato gli orari della attività
(fermo restando l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare
all’amministrazione comunale l’orario osservato dall’esercizio ai sensi dell’art. 186 del
R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell’art. 31 citato, quale principio generale
dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
– la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva
Bolkestein), pur nell’ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce
quali limiti all’accesso alle attività di servizi e al loro esercizio i ” motivi di interesse
generale” tra i quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la
sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento
dell’ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la
facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità,
proporzionalità e non discriminazione;
– l’art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa
economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari
della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte
dichiarato, da ultimo sentenza n. 152/10, che non è configurabile una lesione della
libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo
esercizio corrisponda all’utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla
libertà di ogni iniziativa economica privata;
– il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina, in conformità ai
principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con la normativa di rango
primario, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità
cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini
e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e
dell‘ambiente. L’art. 24 prevede che, nell’ottica di una leale collaborazione con la
civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi
di sensibilizzazione degli avventori affinché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e
nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare
pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro degli spazi
pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei
diritti dei residenti. Infine l’art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono
effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.
devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle
ore 24.00;
Atteso che:
la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali e
artigianali di generi alimentari, di somministrazione alimenti e bevande, che a
seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono
stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne
la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro e al di fuori
del locale provocano grave disagio ai residenti;
le attività commerciali che praticano l’asporto di bevande alcoliche, generano
un elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti,
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i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande
alcoliche i cui effetti possono tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica,
atti di vandalismo e risse;
le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il
fenomeno dell’abbandono incontrollato di bottiglie, contenitori, bicchieri vuoti
senza riguardo per la pulizia e l’igiene dei luoghi tanto da costituire una fonte
di pericolo per l’incolumità pubblica oltre che per il degrado del territorio e la
vivibilità urbana;
Rilevato che:
come segnalato dalle forze dell’ordine, in precedenti occasioni, nelle aree di
Piazza Facta, Via Savoia si sono registrati alcuni episodi di disordine nonché
eventi delittuosi a danno di persone;
all’Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Locale sono pervenute
segnalazioni di richieste di maggiori interventi presso l’area di Via Buniva, tesi
a salvaguardare la quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi
in orari serali e notturni, fatti che hanno portato i residenti a presentare diversi
esposti presso gli uffici della locale Procura della Repubblica ;
Dato atto che:
il verificarsi di alcuni episodi di “malamovida” in particolare in alcune aree del
centro cittadino con conseguenti problemi di ordine pubblico, di disturbo dei
residenti e di pulizia per l’abbandono incontrollato di contenitori, bicchieri,
bottiglie di vetro, lattine e altri materiali frangibili, rende necessario individuare
misure idonee a garantire che la frequentazione degli esercizi commerciali,
artigianali nonché dei pubblici esercizi e le modalità di gestione degli stessi non
vadano a pregiudizio delle normali condizioni di vivibilità delle medesime zone
da parte dei residenti;
i fenomeni di aggregazione notturna determinano forte insicurezza e disagio
per i cittadini e viene meno la fruizione in sicurezza e tranquillità degli spazi
pubblici;
problematiche analoghe erano già note all’amministrazione comunale scrivente
poiché ordinanza simile è già stata redatta per le estati 2021, 2022, 2023 e
2024;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 96 del 23/04/2025 “provvedimenti
per lo svolgimento degli eventi “Notti dei dehors 2025”, per l’utilizzo degli spazi
esterni dei pubblici esercizi e disposizioni correlate”;
Tenuto conto che con la citata Deliberazione di Giunta l’amministrazione comunale
oltre ad aver approvato per il periodo estivo 2025 una serie di eventi denominati
“Notte dei dehors 2025” ha altresì disposto l’adozione di prescrizioni atte a garantire
la tutela del decoro e dell’incolumità pubblica;
Ritenuto necessario porre in essere le azioni necessarie a tutela della pubblica
incolumità, della civile convivenza e del decoro urbano emanando un provvedimento
temporaneo e circoscritto in un ambito spazio/temporale definito;
Rilevato che:
– per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente
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correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli
eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente
correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
– il maggior numero di esercizi commerciali e artigianali di generi alimentari, di
somministrazione alimenti e bevande sono presenti nell’addensamento commerciale
A1.1;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell’attività della
Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi ed amministrativi
generali e che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non
trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;
Visto:
– il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e
relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
– il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
– l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
– il D. Lgs. n. 114/98 “Riforma della Disciplina del Commercio”;
– la L.R. n. 38/06 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande”;
– la L.R. n. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte,
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
– la L. n. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
– la L. 94/09 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
– il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);
Tenuto conto che la bozza dell’ordinanza è stata trasmessa in data 18/06/2025 prot.
41341 al Prefetto di Torino;
Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al
Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate e comunque dal
21/06/2025 sino al 30/10/2025 nel territorio comunale coincidente con
l’addensamento commerciale A1 (ad esclusione dell’area A.1 sita in Abbadia Alpina)
come da planimetria in allegato A), quale parte integrante e sostanziale:
– la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e/o misto dalle ore 20:00
sino alle ore 06:00 del giorno successivo, fatta salva l’attività di vendita al dettaglio
di generi alimentari svolta negli esercizi artigianali a cui si applicano i divieti successivi;
– il divieto a partire dalle ore 20:00 sino alle ore 06:00 del giorno successivo, di
vendita e somministrazione per asporto in vetro o metallo di qualsiasi bevanda
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alcolica e superalcolica da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti
e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione, delle attività
temporanee di somministrazione, degli esercenti il commercio settore alimentare
(medie e grandi strutture) e artigiani in sede fissa settore alimentare, degli esercenti
il commercio su area pubblica in sede fissa e itineranti nonché da parte dei distributori
automatici; resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche purché consumate esclusivamente all’interno dei locali o nelle aree al
di fuori dei locali ma pertinenti all’attività regolarmente autorizzata; oltre alla
somministrazione è consentita anche la vendita nelle aree autorizzate a quartiere
fieristico per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, sagre e rassegne;
– il divieto per chiunque di consumo su area pubblica dalle ore 20:00 alle ore 06:00
del giorno successivo, di qualsivoglia bevanda (compresi gli alcolici e superalcolici) in
bottiglie e recipienti di vetro o metallo o in qualsiasi altro contenitore che possa essere
impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nelle
strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso
pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle
relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;
– il divieto dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo di abbandonare lattine
e contenitori di vetro o altro materiale frangibile al di fuori degli appositi contenitori,
nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso
pubblico;
– il divieto di somministrazione da parte degli esercenti nei dehors ubicati nell’area
addesamento commerciale A1, come da allegato, a partire dalle ore 23:00 dalla
domenica al giovedì (notte tra la domenica e il lunedì e via così fino alla notte tra il
giovedì e il venerdì); dando atto che sarà consentito l’utilizzo dei dehors per terminare
le consumazioni sino alle ore 23:30 e che dopo tale orario gli avventori dovranno
essere accolti all’interno del locale;
– il divieto di somministrazione da parte degli esercenti nei dehors ubicati nell’area
addensamento commerciale A.1, come da allegato, a partire dalle ore 00:30 nei giorni
di venerdì e sabato (notte tra venerdì e sabato e notte tra sabato e domenica); dando
atto che sarà consentito l’utilizzo dei dehors per terminare le consumazioni sino alle
ore 01:00 e che dopo tale orario gli avventori dovranno essere accolti all’interno del
locale;
– agli esercenti di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati
ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant’altro) prima di
allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze e di provvedere a propria cura alla pulizia
degli spazi prospicienti le rispettive attività e le immediate pertinenze;
Di dare atto che gli eventi rientranti nella “Notte dei dehors 2025” e altre
manifestazioni all’aperto sino al 31/12/2025 che si protraggono oltre le ore 24:00
sono da intendersi autorizzate ai sensi del Regolamento Acustico Comunale
approvato con Deliberazione CC n. 85/2018 anche in deroga ai limiti previsti all’art.
7 del citato regolamento, solamente previo accordo condiviso, con congruo anticipo,
con l’amministrazione comunale.
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SI AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana (D.C.C. n. 08 del
20/04/2015) i gestori delle attività di somministrazione hanno l’obbligo di
sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare
comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l’igiene e il decoro urbano.
DISPONE
Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo pretorio
dell’ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al
Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della
compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza.
Fatte salve le conseguenze penali di cui all’art. 650 c.p. l’inosservanza della presente
ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €
100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.
La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati
di far rispettare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento
è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto all’albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
IL SINDACO