
(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA
ORDINANZA n.36 del 25-05-2023
Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto
Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025 n.21 del 24-04-2025
[…]
Articolo 2 (Generalità e divieti)
2.1 Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati
dal presente Regolamento hanno l’obbligo di rispettare le
regole di condotta previste dal “Regolamento per
prevenire gli abbordi in mare” richiamato in premessa,
unitamente alle regole qui indicate.
L’esercizio
delle
attività
nautiche
mezzi/apparecchi/dispostivi
indicati
presente
Regolamento è vietato:
a) all’interno dei porti del Compartimento Marittimo di
Ancona, lungo le rotte di accesso ai medesimi e, comunque,
nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture
portuali.
b) nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla
partenza di navi;
c) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare
destinate all’ancoraggio così come definito dal vigente
Regolamento del porto di Ancona;
d) in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di
mitilicoltura e/o da reti da posta;
f) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o
militari alla fonda.
g) negli specchi acquei, ad una distanza non inferiore ai 100
mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente
interdetta dalle Autorità competenti, a tutela della
pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il
divieto vige per tutta la durata del provvedimento
interdittivo,
salvo
diversamente
specificatamente disciplinato. […]
NUMERI UTILI
CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
Art. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE DURANTE LA
STAGIONE BALNEARE
Ad eccezione delle zone di mare di cui all’art. 3 lett. h), la zona di
mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla
balneazione eccetto le aree sotto indicate, le quali, trattandosi di
tratti di costa da ritenersi “a picco sul mare” in considerazione
della particolare morfologia della costa, la distanza è ridotta a
metri 100:
a) Spiaggia compresa nel Comune di Ancona compresa tra il
Cantiere Navale Fincantieri e lo “Scoglio del Trave”;
b) spiaggia compresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a
nord dalla perpendicolare a mare della Chiesetta di S. Maria di
Portonovo e a sud dalla “Spiaggia dei sassi neri” . […]
ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
3.1 E’ vietata la balneazione:
a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d’ormeggio
(passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all’ormeggio autorizzato)
e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro
imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in
tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità
navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali
specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti
emanate dalla competente Autorità;
b) nel porto di Ancona, […];
c) all’interno dei corridoi di lancio, […];
d) nelle foci, nei canali e nei corsi d’acqua demaniali marittimi
comunicanti con il mare;
e) nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a
difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/o di
tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o
dai concessionari/gestori delle stesse;
f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda o in rada portuale;
g) nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente
dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
h) negli specchi acquei, fino una distanza non inferiore ai 100
mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetta
dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità
per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso
marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la
durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente
e più specificatamente disciplinato.
http://www.comunediancona.it
DIVERTITI CON CHI VUOI,
NAVIGA DOVE PUOI …
IN SICUREZZA
Estratto delle Ordinanze vigenti che
identificano le aree soggette a divieto
di Balneazione, Attracco, Ormeggio e
Navigazione lungo la costa del Comune
di Ancona afferente alle pendici del
Monte Conero
zona B
zona A
DIVIETO ACCESSO; NAVIGAZIONE
E BALNEAZIONE FINO AD UNA
DISTANZA DI 100 MT
DALLA BATTIGIA
zona D
zona F
zona G
zona E
Comune di Ancona
Ordinanza n.41/2019 del 17-05-2019 […] 2.
[…] divieto di accesso e di stazionamento a
qualsiasi titolo nei seguenti tratti di costa […]:
a) zona “A“ – tratto compreso tra lo “stabilimento
Fincantieri” (escluso) e la grotta n. 7 (esclusa) situata
sul litorale con accesso dal sentiero di via Panoramica
(c.d. “sentiero della Grotta Azzurra”, costa sottostante
il Monte Cardeto);
b) zona “B” – tratto compreso tra il costone roccioso
laterale alle due grotte isolate poste sul fondo
dell’insenatura ubicata a sud-est dell’arrivo in battigia
del sentiero proveniente da via Panoramica (c.d.
“sentiero della Grotta Azzurra”) e la grotta n. 96
(esclusa) situata sul litorale del Passetto a circa 400
metri a nord-ovest dell’ascensore;
c) zona “C” – tratto compreso tra lo stabilimento “ex
A.N.M.I.” (seconda palafitta ubicata a circa 60 metri a
sud-est della scalinata del Passetto) e la grotta n. 104
(esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina
comunale del Passetto;
d) zona “D” – tratto compreso tra la grotta n. 54
(esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina
comunale del Passetto e la perpendicolare al mare
individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 674 metri a
nord-ovest dell’arrivo sul litorale del sentiero
escursionistico Mezzavalle “sud”;
e) zona “E” – tratto compreso tra la perpendicolare al
mare individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 360
metri a sud-est dell’arrivo sul litorale del sentiero
escursionistico Mezzavalle “sud” e la perpendicolare al
mare individuata sulla spiaggia di Portonovo a 170 metri
a nord-ovest del manufatto noto come “Bar Ramona”;
f) zona “F” – tratto compreso compreso tra lo spigolo
sud-est del complesso edilizio denominato “Le
Terrazze” (adiacenze Hotel Fortino Napoleonico) ed il
primo manufatto esistente in direzione sud-est
(direzione Torre Clementina);
g) zona “G” – tratto compreso tra la perpendicolare al
mare dalla Chiesa di Santa Maria di Portonovo
(termine del piastrone di cemento in direzione sudest) e lo “scoglio della Vela” (limite del territorio
comunale).
“In forza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ancona, n.36/2023 (art.2, c.2, lett.g) e n.21/2025 (art.3, c.1, lett.h), nelle aree,
interdette per pericolo di dissesto idrogeologico, sono vietate la balneazione e l’esercizio delle attività nautiche di qualsiasi genere,
fino ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia; oltre tale limite il bagnante ha obbligo di segnalarsi con galleggiante.